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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Domanda di partecipazione al riparto ex art. 201 CCII
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Domenica Cristina Tripaldi
Potenza07/07/2026 16:11Domanda di partecipazione al riparto ex art. 201 CCII
Chiedo di conoscere la vostra opinione in merito a quanto segue.
Liquidazione giudiziale - verifica del passivo:
Un ricorrente domanda di partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati.
In via subordinata chiede di essere ammesso al passivo della LG.
Non si tratta, quindi, di un creditore concorsuale dacché la debitrice assume la veste di terzo datore di ipoteca.
In sede di progetto di stato passivo si prende atto "dell'intervento" ai soli fini della partecipazione alla distribuzione del ricavato ipotecato, restando impregiudicata in sede di riparto ogni valutazione sull'an, quantum del credito, validità, efficacia ed opponibilità della garanzia. La sudordinata domanda di ammissione è da intendersi inammissibile.
Con le osservazioni il ricorrente sostiene che il curatore non può limitarsi a prendere atto della domanda di partecipazione, ma deve esaminrla già in sede di verifica. Insiste poi, perché il credito venga inserito nello stato passivo, giudicando errata la decisione del curatore di ritenere la subordinata inammissibile.
La prima osservazione mi pare fondata, non altrettanto la seconda.
Chiedo: le domande di partecipazione vanno inserite nello stato passivo tra i crediti ammessi? oppure bisonga semplicemente spuntare la casella "domanda di partecipazione" prevista sulla destra dell'ambiente Fallco in corrispondenza della pagina del ricorrente?
Grazie sin da ora-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/07/2026 18:13RE: Domanda di partecipazione al riparto ex art. 201 CCII
Per superare i dubbi interpretativo circa il rapporto tra il soggetto beneficiario di una ipoteca ma non creditore verso l'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale, il nuovo codice ha preferito regolamentare la materia ed ha dettato alcune norme specifiche al caso della liquidazione giudiziale del terzo datore di ipoteca.
Dispone, infatti, l'art. 201 CCII che si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo "le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui"; conseguentemente viene integrato il contenuto del ricorso prevedendosi, al comma 3, lett. b), che esso deve contenere "la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca"; ed ancora, l'art. 204, nel trattare, al comma quinto, degli effetti del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, stabilisce che questo produce effetti endoconcorsuali "limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui".
Alla luce di questa disciplina , riteniamo che le osservazioni del ricorrente siano fondate, nel senso che la domanda del beneficiario dell'ipoteca va esaminata in sede di verifica del passivo e, ove il credito garantito viene controllato e riscontrato , va questo va ammesso al passivo con la specificazione che detta ammissione è finalizzata esclusivamente alla partecipa sul ricavato del bene gravato e nei limiti di questo, o se si vuole, più sinteticamente che oil credito è ammesso in favore del beneficiario dell'ipoteca data dal terzo liquidato. Questo comporta (tra l'altro) che quel creditore, per la parte insoddisfatta dal ricavato del bene ipotecato, non partecipa alla distribuzione del restante attivo come chirografo (come accadrebbe se si trattasse di ipoteca per debito proprio) proprio perché il beneficiario dell'ipoteca non è creditore verso il soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale.
Non capiamo bene quale sia il contenuto della domanda subordinata. Se questa è diretta ad ottenere una ammissione pura e semplice come se fosse un creditore verso il liquidato, la stessa è da rigettare perché infondata, pe ri motivi appena detti, più che inammissibile.
Zucchetti SG srl
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