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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
comunicazione Liquidazione giudiziale
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Nicoletta Manto
Asti23/06/2026 15:01comunicazione Liquidazione giudiziale
In data 10/06/2026 ha avuto luogo l'udienza delle domande tempestive di credito relativamente a insinuazioni pervenute da creditori che avevano ricevuto comunicazione ex art 200 CCII da parte del curatore,
oltre il termine previsto per la presentazione delle domande tempestive, sono pervenute altre domane ex art 201 CCII relativamente a creditori che non avevano ricevuto comunicazione ex art 200 CCII,
Il G.D. ha fissato udienza per l'esame delle stesse a settembre 2026, con riserva di dichiarare l'esecutività dell'intero stato passivo.
Qualora il curatore individui altri creditori dovrà essere inviata comunicazione ex art 200 CCII indicando la data per l'esame fissata per settembre (pertanto sarà l'esame per le tempestive? ) oppure il curatore deve inviare comunicazione della sola sentenza di apertura della procedura? poiché a settembre nel verbale non era stato specificato che sarebbero state ESMINATE altre domande ? sarebbero da considerare tardive?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/06/2026 17:15RE: comunicazione Liquidazione giudiziale
In data 10/06/2026 ha avuto luogo l'udienza delle domande tempestive di credito relativamente a insinuazioni pervenute da creditori che avevano ricevuto comunicazione ex art 200 CCII da parte del curatore,
oltre il termine previsto per la presentazione delle domande tempestive, sono pervenute altre domane ex art 201 CCII relativamente a creditori che non avevano ricevuto comunicazione ex art 200 CCII,
Il G.D. ha fissato udienza per l'esame delle stesse a settembre 2026, con riserva di dichiarare l'esecutività dell'intero stato passivo.
Qualora il curatore individui altri creditori dovrà essere inviata comunicazione ex art 200 CCII indicando la data per l'esame fissata per settembre (pertanto sarà l'esame per le tempestive? ) oppure il curatore deve inviare comunicazione della sola sentenza di apertura della procedura? poiché a settembre nel verbale non era stato specificato che sarebbero state ESMINATE altre domande ? sarebbero da considerare tardive?
grazie
Ritualmente le domande tardive sono quelle trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo, ( e non oltre quellondi sei mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo) e ciò indipendentemente dal fatto che i creditori siano stati notiziati con la comunicazione di cui all'art. 200 CCII, la cui mancanza incide non sulla tardività o super tardività- che è dettata dal tempo- ma sulla colpevolezza del ritardo, ove questo elemento sia rilevante.
Nel suo caso, il giudice, considerato che probabilmente erano parecchi i creditori non notiziati ex art. 200, invece di dichiarare esecutivo lo stato passivo delle domante tempestive pervenute ed esaminata, ha, con molto buon senso, fissata una nuova udienza di verifica, come desumiamo dal fatto che si è riservato di dichiarare a quella data l'esecutività dell'intero stato passivo ed infatti lei non ha detto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande già esaminate..
E' a questa nuova udienza fissata a settembre che ora bisogna fare riferimento per conteggiare la tempestività o tardività delle domande. Ossia tutte le domande che perverranno fino a trenta giorni prima della data di detta udienza saranno da considerare tempestive e quelle che perverranno dopo da considerare tardive; tuttavia, come abbiamo detto in numerose occasioni e in conformità alla giusta elasticità già dimostrata dal giudice, anche le domande pervenute dopo i trenta giorni indicati possono, per ragioni di economicità processuale, essere esaminate dal curatore (come se fossero tempestive), ove ne abbia il tempo posto che deve depositare il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica.
Essendo questo il meccanismo previsto dalla legge, elasticamente interpretato, ne discende che lei deve comunicare a tutti i creditori che rileva l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale e la data fissata per la verifica dei crediti; poi si vedrà se i creditori sono in tempo utile per presentare la domanda tempestivamente o la presenteranno con ritardo, come tardive.
Zucchetti SG srl-
Nicoletta Manto
Asti23/06/2026 17:48RE: RE: comunicazione Liquidazione giudiziale
pertanto la comunicazione ex art 200 che trasmetterà il curatore farà riferimento alla comunicazione ai creditori che possono presentarela loro domanda di insinuazione (tempestiva ex art 201 CCII) entro 30 giorni prima dell'udienza di settembre (DATA DA INDICARE NELL'AVVISO) ....corretto?
e ringrazio-
Nicoletta Manto
Asti23/06/2026 19:48RE: RE: RE: comunicazione Liquidazione giudiziale
per completezza riporto quanto riportato dal G.D in udienza il 10/06/2026:
"Il curatore da atto che in relazione alle domande di ammissione dei crediti proposte da ROSSI e BIANCHE sono pervenute osservazioni in data 9.6.2026 e in relazione alle
quali il curatore non è ancora riuscito a reperire la documentazione necessaria, e per le quali, quindi,
si chiede di poter decidere ad altra successiva udienza;......Ultimato l'esame delle domande il G.D. forma lo stato passivo in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, fissa udienza per l Esame delle domande DI CUI SI E' DATO ATTO IN PREMESSA al .... settembre 2026, ore 10,30 con riserva di dichiarare all'esito dell'esecutività dello stato passivo, e ne ordina il deposito in cancelleria."
pertanto dopo aver comunicato ai creditori individuati la comunicazione ex art 200 CCII indicando a questi la data di settembre per l'esame.... il G.D. dovrebbe essere preventivante informato con istanza del curatore che altre domande dovranno essere esaminate in tale udienza? anche alla luce del progetto di stato passivo che dovrà essere depositato dal curatore?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/06/2026 09:59RE: RE: RE: RE: comunicazione Liquidazione giudiziale
Rimane confermata la deduzione che avevamo tratto dal suo primo quesito e cioè che all'udienza del 10.6.2026 il giudice delegato non ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, ma ha effettuato un rinvio a settembre.
Il fatto nuovo che emerge dalla trascrizione del provvedimento del giudice è che questi ha effettuato il rinvio a settembre al fine dell'esame delle due domande rimaste in sospeso , il che fa nascere il dubbio se la prossima udienza sia dedicata esclusivamente a decidere su queste due domande oppure in quella occasione possano essere esaminate anche altre domande pervenute nel frattempo o che perverranno.
Secondo una interpretazione letterale dovrebbe seguirsi la prima opzione, con l conseguenza che tutte le domande pervenute dopo A nostro avviso che il rinvio sia stato effettuato per l'esame soltanto delle domande pervenute dopo i trenta giorni che precedono il 10.6.2026 sono da considerare tardive; tuttavia, come abbiamo detto nella precedente risposta normalmente anche queste domande vengono possono essere esaminate ove ci sia lo spazio temporale per poterlo fare per ragioni di economia processuale, posto che, se la domanda viene presentata in tempo utile per consentire al curatorei lo studio della stessa, non viene alterato il contraddittorio tra tutti i creditori e non si produce alcun pregiudizio ai creditori strettamente tempestivi, non essendo possibile, prima della chiusura dello stato passivo e della dichiarazione di esecutività, procedere ai riparti, nell'ambito dei quali potrebbe assumerebbe rilievo l'eventuale tardività. In tal senso, peraltro, sembra orientata anche la S. Corte (Cass. 26 marzo 2012 n. 4792), che, con riferimento ad una domanda pervenuta (all'epoca) in cancelleria oltre il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza (il giorno successivo, e quindi al ventinovesimo giorno prima dell'udienza di verifica), ha ritenuto legittimo che il giudice delegato l'avesse presa in considerazione per l'inserimento immediato nello stato passivo alla stessa maniera delle domande tempestive, data l'identità delle forme e procedure. "Una diversa soluzione- precisa la Corte- che imponesse in ogni caso la fissazione di una nuova adunanza pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe ingiustificatamente con l'obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
Questa problematica non si pone ove, secondo una interpretazione meno rigorosa del provvedimento del giudice delegato, si intenda che il rinvio all'udienza di settembre sia un rinvio aperto a tutte le domande in quanto in quella occasione provvederà alla dichiarazione di esecuzione dello stato passivo. In questo caso, infatti, le domande tempestive saranno quelle che perverranno fino a trenta giorni prima dell'udienza di settembre , ferma restando la possibilità di esaminare anche quelle successive per il discorso sopra fatto.
Non sappiamo quale fosse l'intenzione effettiva del giudice nel dettare il provvedimento da lei riportato. Sarebbe opportuno chiedere chiarimenti all'autore, ma escluso che ciò possa avvenire in tempi brevi, noi seguiremmo la seconda opzione formulata, per cui faremmo a tutti creditori che via via verranno scoperti la comunicazione ex art. 200 CCII, indicando come udienza di verifica quella fissata per settembre con possibilità pe essi di trasmettere la domanda di insinuazione fino a trenta giorni prima dell'udienza e, se arrivano altre domande, comunicheremmo al giudice che sono pervenute altre domande non esistenti all'udienza di giugno che lei esaminerà, quali domande tempestive, nel progetto di stato passivo che depositerà quindici giorni prima dell'udienza fissata per settembre.
Zucchetti SG srl
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