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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Artt. 155 e 185 C.C.I.I.
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)19/12/2025 14:45Artt. 155 e 185 C.C.I.I.
Salve,
al fine di ottenere il Vostro consueto prezioso contributo, vengo a parteciparVi le due fattispecie rispetto alle quali sto effettuando i necessari approfondimenti:
1) un ex dipendente trasmette la domanda d'insinuazione al passivo a titolo di t.f.r.; lo stesso soggetto, tra l'altro in data successiva al deposito del ricorso cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ha acquistato, dalla società, un bene mobile registrato senza che la Curatela, allo stato, avesse riscontrato l'effettivo versamento del prezzo di compravendita. Ora, in disparte delle circostanze involgenti l'ìnefficacia, ovvero della revocabilità, del prefato atto, mi chiedevo se il Curatore, analizzando la domanda d'insinuazione al passivo, potesse eccepire in compensazione, seppur parziale, il controcredito vantato dalla procedura nei confronti del prefato soggetto stante l'omesso versamento del prezzo di compravendita. Oppure, vice versa, la Curatela dovrà ammettere il credito vantato dal soggetto attesa la fondatezza dello stesso e, a latere, incardinare le connesse azioni giudiziarie per il recupero del prezzo di compravendita non versato;
2) Il G.D. ha autorizzato la curatela, ex art. 185, co. 2, C.C.I.I., a recedere dal contratto di locazione avente ad oggetto un capannone. Comunicato, al proprietario, il prefato recesso, il Curatore, già all'atto dell'apposizione dei sigilli onde inventariare i beni mobili ivi rinvenuti, ha riscontrato la presenza di due beni mobili registrati di proprietà di terzi soggetti (uno di questi è il Legale Rappresentante). Ora, premessa l'irreperibilità di quest'ultimo con il naturale corollario dell'impossibilità di intimare la rimozione dal capannone del bene mobile registrati ivi rinvenuto, mi chiedevo se, perfezionato il recesso, fosse direttamente il soggetto proprietario dell'immobile a doversi "attivare" per la rimozione dei prefati beni. Diversamente opinando, in assenza di riscontro ad opera dei soggetti proprietari dei prefati beni, quali attività dovrebbe espletare la Curatela onde procedere con la relativa liberazione.
In attesa di un Vostro contributo, con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2025 18:29RE: Artt. 155 e 185 C.C.I.I.
Quanto a quesito sub 1, la compensazione è ammissibile e opponibile in fase di accertamento del passivo. Nel caso, tuttavia, bisogna tener conto che il credito insinuato è costituito da TFR e, in base al combinato disposto degli art. 1246 n. 3 c.c. e 545 n. 3 c.p.c., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; in sostanza la compensazione, che nel caso è da definire propria in quanto i crediti contrapposto hanno una diversa origine, tra i due crediti la compensazione è opponibile nel limite di un quinto dell'ammontare del credito per TFR.
Quanto al quesito sub 2, purtroppo per lei non è il proprietario dell'immobile dato in locazione che deve attivarsi per sgomberare il locale, ma è il conduttore, che, dovendo restituire l'immobile nelle condizioni in cui lo aveva ricevuto libero da persone e cose, a doversi adoperare per liberare il locale e restituirlo appunto libero da cose; fin quando ciò non avviene e l'immobile rimane nella disponibilità della curatela, il proprietario potrà chiedere in prededuzione il pagamento di una somma per occupazione abusiva.
Si tratta di situazioni non facilmente risolvibili nella pratica qualora la procedura non disponga di mezzi per ricoverare le due auto che si trovano nel locale da restituire, per cui stante la irreperibilità del proprietario di una o entrambe le auto, potrebbe tentare un accordo con il proprietario, che avendo sicuramente interesse ad ottenete immediatamente la restituzione del bene per allocarlo diversamente, potrebbe accettare la restituzione dello stesso nelle condizioni in cui si trova.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)19/12/2025 19:10RE: RE: Artt. 155 e 185 C.C.I.I.
Ringrazio vivamente per il pronto e prezioso riscontro.
Con riferimento al quesito sub. 1, fermo restando i limiti di compensazione con il credito insinuato a titolo di T.F.R., faccio rilevare che l'oggetto della domanda d'insinuazione è costituito anche dalla mancata percezione delle ultime tre mensilità.
A tal proposito, quindi, la Curatela opporrebbe in compensazione il proprio controcredito, nei limiti previsti, con il quinto del T.F.R. insinuato al passivo e, per la restante parte, con credito insinuato a titolo di ultime tre mensilità.
Attendo solo un Vostro parere in ordine alla correttezza dell'ipotesi prospettata.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/12/2025 16:49RE: RE: RE: Artt. 155 e 185 C.C.I.I.
Anche le ultime tre mensilità sono crediti di lavoro pignorabili nei limiti del quinto e, poiché il credito per queste mensilità e quello per TFR sono sullo stesso piano (entrambi assistiti dallo stesso privilegio e anticipabili dal Fondo di garanzia preso l'Inps), si dovrebbe fare la somma di entrambi e porre la compensazione per un quinto sull'una e sull'altra voce di credito. Il risultato è uguale a quello che si avrebbe applicando la compensazione soltanto sul TFR, come lei propone, perché comunque il credito residuo troverebbe la medesima collocazione, che si tratti di TFR o di mensilità.
Per la verità a voler essere rigorosi, il credito per mensilità è meno garantito in quanto nella collocazione sussidiaria sugli immobili quello per TFR trova nell'art. 2776 c. c. un collocazione prioritaria, ma, per un verso, non è agevole considerare una miglior garanzia anche la collocazione sussidiaria e, in ogni caso vi dovrebbe essere un ricavato immobiliare sul quale- pagati gli ipotecari e i privilegiati speciali immobiliari sugli stessi- possa trovare collocazione il credit9o da lavoro.; pertanto non terremmo molto conto di questa variante, che abbiamo esposto per completezza, e per semp0lificazione seguiremmo il criterio da lei indicato.
Zucchetti SG srl
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