Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Legittimazione presidente CdA a presentare istanza di Liquidazione Giudiziale

  • Pietro Galli

    Lecco
    30/01/2023 19:29

    Legittimazione presidente CdA a presentare istanza di Liquidazione Giudiziale

    Buonasera,
    si chiede vostro parere in merito alla legittimazione del Presidente del CdA a presentare istanza di Liquidazione Giudiziale della società nell'ipotesi in cui il CdA deliberi negativamente in merito nonostante l'acclarato stato di insolvenza.
    Cordiali saluti

    Pietro Galli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/01/2023 19:41

      RE: Legittimazione presidente CdA a presentare istanza di Liquidazione Giudiziale

      Riteniamo proprio di no in quanto la legittimazione a deliberare la liquidazione giudiziale in proprio di una società di capitali compete all'organo rappresentativo, che, nel caso, è costituito dal consiglio di amministrazione e non dal Presidente dello stesso.
      Le argomentazioni a sostegno di tanto sono varie, ma ricordiamo che la Cassazione , nell'affermare che in caso di società in liquidazione la legittimazione esclusiva a chiedere il fallimento della società è il liquidatore quale unico legale rappresentante, anche se l'assemblea dei soci si è espressa in senso contraria, richiama , tra gli altri il disposto dell'art. 152, comma 2, lett. b), in tema di concordato fallimentare, richiamato dalla L. Fall., art. 161, comma 4, per il concordato preventivo, per il quale la proposta di concordato va "sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società e che nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative, essa sia deliberata dagli amministratori, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto" (Cass. 15.4.2019, n. 10523). Orbene l'art. 152 l. fall. è stato riprodotto nel nuovo codice nell'art. 265, ma quanto al concordato preventivo e agli altri strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza, ha trovato una più precisa e completa riproduzione nell'art. 120 bis, qil quale così dispone: "L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società". Questo modello crediamo debba essere seguito anche nel caso di richiesta di apertura della autoliquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl