Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Applicabilità sospensione IMU ex art. 1, comma 768 della legge 160/2019 anche alla liquidazione giudiziale

  • Eugenio Ravasio

    Bergamo
    06/03/2023 15:52

    Applicabilità sospensione IMU ex art. 1, comma 768 della legge 160/2019 anche alla liquidazione giudiziale

    La sospensione del versamento dell'IMU prevista dalla norma in oggetto si applica anche alla liquidazione giudiziale?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/03/2023 18:17

      RE: Applicabilità sospensione IMU ex art. 1, comma 768 della legge 160/2019 anche alla liquidazione giudiziale

      La disposizione citata ripete esattamente la medesima formula dell'art. 1, comma 768, della legge 160/2019, valgono quindi le medesime considerazioni svolte relativamente a tale disposizione: la particolare modalità di versamento dell'imposta in unica soluzione solo dopo la cessione del bene si applica alle procedure espressamente indicate in essa, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, e non ad altre.

      La questione da risolvere è se le disposizioni dettate per il fallimento si applichino, per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore del codice della crisi, che ha sostituito la legge fallimentare, anche alle liquidazione giudiziale prevista dal CCII, che ne ha preso il posto

      Purtroppo, mentre l'art. 382 CCII si occupa di sostituire il termine "fallimento" con il termine "liquidazione giudiziale" nel codice civile, non esiste una disposizione analoga per quanto riguarda la normativa tributaria.

      Non è la prima volta che il legislatore in materia civilistica/concorsuale dimostra scarso interesse per gli aspetti tributari; sarebbe a nostro avviso stato sufficiente una disposizione di carattere generale, quale "in ogni disposizione tributaria il termine <fallimento> è sostituito da <fallimento ovvero liquidazione giudiziale>", ma tale disposizione non esiste, siamo quindi costretti a giungere al medesimo risultato in via interpretativa, via molto meno certa.

      Riteniamo che tale sostituzione sia logica e inevitabile, e che pertanto le disposizione tributarie dettate per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa si applichino con ogni probabilità alla liquidazione giudiziale (analoga assimilazione non ci pare invece possibile per la liquidazione controllata), ma siamo costretti a segnalare che la legge, oggi, esplicitamente, non lo dice.