Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

domanda di ammissione al passivo per crediti da lavoro dipendente

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    03/05/2023 21:28

    domanda di ammissione al passivo per crediti da lavoro dipendente

    Buonasera,
    nella domanda di insinuazione al passivo il dipendente , a cui è stato riconosciuta la spettanza dell'importo richiesto dal " giudice del lavoro " con apposita sentenza, una somma per retribuzioni, tfr
    al lordo delle ritenute irpef ed al LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI.

    Normalmente ritengo che l'importo da ammettere sia al NETTO ( e non al lordo) delle ritenute previdenziali ma in questo caso essendoci stata una sentenza del tribunale che ha riconosciuto il credito del dipendente al LORDO delle previdenziali
    deve essere appunto ammessa allo STATO PASSIVO la somma AL LORDO delle ritenute previdenziali
    oppure vige la norma che prevede ammissione allo stato passivo al NETTO delle ritenute previdenziali ?

    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2023 18:17

      RE: domanda di ammissione al passivo per crediti da lavoro dipendente

      La ripetuta affermazione secondo cui i dipendenti vanno ammessi al passivo al lordo delle ritenute fiscali, essendo il curatore sostituto di imposta, e al netto delle ritenute previdenziali, che richiederanno gli enti rispettivi è ormai da ritenersi superata da qualche anno, come abbiamo altre volte detto in questo Forum. Da quando la S. Corte (Cass. 17 novembre 2016 n. 23426) ha statuito che "Il credito retributivo del lavoratore, in attuazione del principio di integrità della retribuzione, va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo della quota di contributi posta a carico del primo, poiché tale quota, in caso di mancato pagamento dei contributi entro il termine, rimane, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218/1952, definitivamente a carico del datore di lavoro. Ne consegue che il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva posta a suo carico e che pertanto andrà riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2751- bis C.c. sull'intero ammontare. D'altra parte il credito retributivo del lavoratore non può essere ammesso al passivo al lordo anche della quota posta a carico del datore di lavoro, poiché non è configurabile un diritto del lavoratore ad invocare in proprio favore l'adempimento dell'obbligazione contributiva, in quanto soggetto terzo rispetto ad un rapporto bilaterale tra datore di lavoro ed ente previdenziale".
      Questa decisione è stata poi ripresa in linea generale (ossia al di fuori dell'insinuazione fallimentare) da Cass. 31/10/2017, n. 25956 , per la quale "il credito retributivo di quest'ultimo (del lavoratore) deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore".
      Spiega la Corte che se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva essa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza che la soggezione del lavoratore al relativo obbligo (che veniva adempiuto tramite il datore di lavoro che poi tratteneva la quota dalla retribuzione) rimane travolta dalla condotta del datore e il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione a lui spettante!
      Questo indirizzo ha subito più di qualche critica in quanto si può verificare la concorrenza tra il dipendente e l'Inps, e si sposta il privilegio, perché il credito dell'Inps è assistito dal privilegio ex art. 2753 c.c.e quello del dipendente dal privilegio ex art. 2751bis, n. 1, c.c.. Vi è però da dire che, con la sentenza citata del 2017, la Corte ha sostanzialmente replicato a queste critiche escludendo il diritto dell'Inps nel momento in cui si ammette quello del lavoratore e giustificando il privilegio ex art. 2751bis n, 1 c.c. quale logica conseguenza della natura del contributo quale parte della retribuzione.
      In sostanza il problema da lei posto è eliminato in radice in quanto deve seguire proprio la soluzione data dal giudice del lavoro.
      Zucchetti SG srl