Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Revocatoria fallimentare

  • Maura Magrini

    URBINO (PU)
    16/03/2023 17:38

    Revocatoria fallimentare

    Gent.mo
    Le chiedo un parere in merito ad una revocatoria fallimentare.
    Avrei necessità di recuperare la somma ricavata dalla vendita di un autoveicolo oggetto di pignoramento mobiliare e assegnata al creditore procedente.
    L'auto era di proprietà del fallito.
    Il fallimento è stato dichiarato nel 31.08.2021.
    Con decreto ingiuntivo il sig. X chiedeva l'esecuzione forzata del bene mobile di proprietà del fallito.
    In data 28.06.21 il Giudice assegnava il ricavato dalla vendita dell'auto al sig. X, creditore procedente.
    Venivano distratte a favore dell'avv. antistatario sia le spese della procedura esecutiva sia quelle della fase monitoria, somme fatturate dall'avvocato antistatario all'assistito.
    Le somme vanno richieste all'avvocato antistatario o al creditore procedente? E' corretto revocarle entrambe o, considerato che quelle della fase esecutiva sono coperte da privilegio, conviene revocare solo quelle della fase monitoria?
    La ringrazio per l'attenzione
    Cordialità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/03/2023 18:33

      RE: Revocatoria fallimentare

      Oggetto di revocatoria fallimentare possono essere tutti i pagamenti che il creditore del fallito ha ricevuto nel periodo sospetto, anche se ottenuti in via coattiva, sicchè, in primo luogo, è revocabile il pagamento in favore del creditore pignorante signor X effettuato due mesi prima della dichiarazione di fallimento.
      Per lo stesso motivo è revocabile il pagamento ricevuto dall'avvocato, il quale, proprio perché distrattario, era legittimato personalmente ad ricevere il pagamento, per cui per questa voce è lui da convenire in giudizio.
      Problema diverso è quello che attiene alla opportunità di promuovere la revocatoria, in particolare nei confronti del legale che potrebbe poi, a seguiti di vittorioso esercizio della revocatoria e della restituzione della somma incassata, insinuarsi al passivo vantando la collocazione che sarebbe spettata alla parte da lui assistita ove non ci fosse stata la distrazione in suo favore; pertanto l'avvocato potrebbe poi insinuarsi facendo valere il privilegio di cui all'art. 2755 c.c. per le spese dell'esecuzione e in chirografo per quelle relative al decreto ingiuntivo.
      Teoricamente questo dato, considerata la funzione della revocatoria non è preclusivo; tuttavia, in fatto, diventa inutile e dispendioso revocare un pagamento se poi in considerazione dell'attivo fallimentare e del privilegio che assiste il credito da insinuare, la somma restituita torna al legale. Eguale discorso vale per la revocatoria del pagamento al sig. X, ma non ci ha fornito elementi per capire se il suo credito era privilegiato.
      Questa è una valutazione che deve fare lei, in base alla conoscenza della situazione concreta.
      Zucchetti SG srl