Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Privilegio credito FONDOESt

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    21/09/2025 19:00

    Privilegio credito FONDOESt

    Nell'ambito di una procedura fallimentare il FONDOEST (FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO COMM. TURISMO E SERVIZI), che è un ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, ha richiesto per l'ammissione al passivo, il privilegio ex art 2751 bis n 1, e in subordine il privilegio ex art 2754 del codice civile; quale dei due privilegi è corretto applicare da parte del curatore nella predisposizione dello stato passivo?
    A parere del sottoscritto il privilegio ex art 2754, trattandosi di somme da erogare ad un ente previdenziale e non direttamente al lavoratore.
    Ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2025 12:36

      RE: Privilegio credito FONDOESt

      E' applicabile l'art. 2754 c.c. trattandosi evidentemente di contributi a carico dal datore di lavoro. Invero, come definitivamente chiarito dalla S. Corte con l'ordinanza n. 18333 del 03.09.2020, in tema di trattenute contributive in ambito fallimentare, è al lavoratore che propone istanza di ammissione del proprio credito allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro che deve essere riconosciuto l'importo del credito al lordo delle ritenute previdenziali su di esso gravanti ed a suo carico qualora il datore non ne abbia provveduto al versamento o vi abbia provveduto tardivamente. E' questa quota contributiva gravante sul lavoratore che deve risultare riconosciuta nel credito retributivo ammesso al passivo con conseguente privilegio ex art. 2751 bis c.c..
      Zucchetti SG srl