Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

art 120 - bis CCII

  • Raffaele Pietrangelo

    PESCARA
    12/10/2023 19:41

    art 120 - bis CCII

    Buonasera oggetto della discussione e il succitato articolo nello specifico il comma 3 art 120 -bis ccii che prevede che gli amministratori della società di capitali sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere ad una procedura di regolazione della crisi. Nello specifico al fine di adempiere al comma 3, l'amministratore deve preventivamente farsi verbalizzare dall'assemblea dei soci l'accesso allo strumento (liquidazione giudiziale) e mesnsionarlo allegarlo al verbale ai sensi del comma 1art 120 -bis ccii redatto dal notaio.
    Infine l'accesso alla procedura può essere richiesto esclusivamente dell'amministratore espersonalmente davanti al notaio di persona oppure mediante procura speciale a terzi.
    Vi ringrazio della disponibilità
    Distinti Saluti
    Dott. Raffaele Pietrangelo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/10/2023 19:36

      RE: art 120 - bis CCII

      Il primo comma dell'art. 120-bis CCII dispone che "L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano", da cui emerge in modo quanto mai chiaro che la delibera di accedere ad uno strumento di regolamentazione della crisi rientra nella competenza esclusiva degli amministratori i quali deliberano con decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio che è depositato e iscritto nel registro delle imprese, senza alcun bisogno di una preventiva delibera o autorizzazione dei soci. Ovviamente, se invece di un consiglio di amministrazione, la società è gestita da un amministratore unico, sarà questi a deliberare l'accesso allo strumento scelto di regolamentazione della crisi, con le stesse modalità della redazione di un verbale avanti a notaio.
      L'informativa a costoso di cui tratta il comma terzo dell'art. 120-bis ha lo scopo, da un lato, di coinvolgere i soci, con la possibilità di presentare proposte concorrenti a quella della società, di avere informazioni con interlocuzione diretta con il commissario, di esprimere il voto sulla proposta presentata dalla società e su quelle concorrenti presentate da creditori o altri soci, di partecipare al concorso nei limiti di cui all'art. 120-quater, e di opporsi all'omologazione del concordato, ecc., e, dall'altro, di impedire la revoca degli amministratori.
      Zucchetti Sg srl
    • Massimo Di Luzio

      Conegliano (TV)
      10/11/2023 17:44

      RE: art 120 - bis CCII

      Buona sera
      Il primo comma dell'art.120-bis prescrive che la decisione degli amministratori di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi debba risultare da un verbale redatto da un notaio da depositarsi e iscriversi nel registro delle imprese. Ritenete che in detto verbale debba già specificarsi a quale strumento si voglia far ricorso o sia possibile utilizzare, per comprensibili ragioni di incertezza e riservatezza, una indicazione generica che consenta poi di scegliere tra le diverse soluzioni disponibili?
      Vi ringrazio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/11/2023 19:34

        RE: RE: art 120 - bis CCII

        L'incipit dell'art. 120-bis è del seguente tenore: "L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano". Il riferimento al contenuto della proposta e alle condizioni del piano ci sembra che elimini ogni dubbio circa la specificazione, fin dal momento della delibera, e quindi della verbalizzazione della stessa, dello strumento cui si intende accedere.
        Zucchetti SG srl
        • Massimo Di Luzio

          Conegliano (TV)
          13/11/2023 18:09

          RE: RE: RE: art 120 - bis CCII

          Vi ringrazio per la convincente e rapidissima risposta
          Per quanto riguarda gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, anch'essi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come coordinare le prescrizioni dell'articolo 120-bis con la loro pubblicazione solo discrezionale prevista dall'art. 56, comma 4°? Non essendo prevista alcuna domanda di "accesso" è sufficiente per la loro adozione un verbale del cda non redatto da notaio?
          Vi ringrazio nuovamente
          Buona serata
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/11/2023 11:02

            RE: RE: RE: RE: art 120 - bis CCII

            L'art. 120 bis primo comma tratta della delibera che la società che intende accedere ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza deve assumere, stabilendo che questa è di competenza degli amministratori. Questa disposizione riguarda, quindi, l'attività interna societaria nella fase antecedente quella giudiziaria in quanto serve ad indicare chi deve decidere (e con quali modalità) se la società intende accedere ad uno strumento di regolamentazione della crisi o dell'insolvenza, che sono riassumibili nel concordato, di qualsiasi tipo, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologa e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
            Il piano attestato non rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi cui si riferisce l'art. 120bis, in quanto esso consiste nell'offrire la possibilità di superare lo stato di crisi solo sulla base di un accordo fra debitore e creditori, senza passare al vaglio dell'autorità giudiziaria, che assume rilevanza per il codice per il fatto che, qualora venga aperta la procedura di liquidazione giudiziale, sono esenti da revocatoria, a norma dell'art. 166, co. 3, lett. d), gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato (ed infatti la lege fallimentare prevedeva solo questo effetto senza dedicare alcun accenno al piano in sè, a differenza di quanto oggi fa l'art. 56); inoltre vi è anche una limitazione dela responsabilità penale (art. 324).. Di conseguenza la delibera per procedere ad un piano attestato va presa secondo le regole del tipo e dell'organizzazione statutaria della società interessata per gli atti di straordinaria amministrazione, su cui il legislatore non poteva intervenire rientrando nella sfera strettamente privata la scelta da effettuare. Sempre questa natura privatistica del piano spiega perché, una volta raggiunto l'accordo e organizzato un piano (e quindi superata la fase della delibera di accedere al tale mezzo) sia il debitore a decidere se dare pubblicità al piano; è una scelta giustamente lasciata al debitore il quale deve valutare da un laro la rinuncia alla riservatezza che la pubblicazione nel registro delle imprese comporta e dall'altro i vantaggi fiscali per i creditori che sono spinti ad accettare (si pensi all'art. 101, comma 3, del T.U.I.R. o all'art. 88, co. 4ter sempre del TUIR che
            prevede che, in caso di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. fall., pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, ecc.
            Zucchetti SG srl
            • Isabella Rimini

              FORLI' (FC)
              23/01/2024 07:43

              RE: RE: RE: RE: RE: art 120 - bis CCII

              Buongiorno,
              il Codice ha introdotto nella disciplina del concordato preventivo la Sezione VI-Bis dedicata agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società.
              Mi confermate che le disposizioni dell'articolo 120-bis si applicano a società che intendono accedere al concordato, di qualsiasi tipo, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologa e all'accordo di ristrutturazione dei debiti rimanendo esclusa quindi la Liquidazione Controllata?
              Grazie.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                23/01/2024 20:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: art 120 - bis CCII

                La disciplina contenuta nella Sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV è dedicata agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società, ossia a quelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale o controllata che non sono a base volontaristica, nè richiedono l'adesione, mediante il voto, dei creditori e vale in esse esclusivamente il principio della priorità assoluta.
                Zucchetti SG srl