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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Chiusura anticipata liquidazione giudiziale
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Roberta Gazzinelli
Lierna (LC)10/07/2026 17:16Chiusura anticipata liquidazione giudiziale
Buongiorno,
in una liquidazione giudiziale sostanzialmente conclusa risulta pendente un giudizio avente ad oggetto l'ammissione al passivo, in via privilegiata anziché chirografaria, di crediti oggetto di surroga MCC.
E' possibile procedere alla chiusura anticipata ex art. 234 CCII?
Inoltre, la medesima procedura intende cedere il credito IRES emergente dalla dichiarazione dei redditi finale.
In caso di chiusura anticipata, quando può/deve essere presentata la dichiarazione dei redditi finale per ottenere il rimborso?
La chiusura anticipata comporta criticità (ad esempio, ritardi nell'incasso) alla cessione del credito IRES?
Ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2026 12:43RE: Chiusura anticipata liquidazione giudiziale
La chiusura anticipata della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 234 CCII non riguarda i giudizi passivi che, per l'esclusività della verifica, sono quelli di impugnazione dello stato passivo e, in particolare, di opposizione allo stesso.
Questa soluzione è confortata dal testo della norma che parla di mantenimento della legittimazione del curatore ai sensi dell'art. 143 e precisa anche (a differenza di quanto facesse l'art. 118 comma 2 l. fall.) che detta legittimazione "sussiste altreì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale"; inoltre la norma fa chiaramente riferimento ai soli casi di potenziale incremento dell'attivo e non a quelli di modifica del passivo, tant'è che nel comma 4 dell'art. 234 si parla delle somme ricevute dal curatore dopo la chiusura della procedura per effetto dei provvedimenti definitivi, nel comma 5 si precisa che le eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non determinano l'apertura della procedura, nel comma 6 si accenna ai riparti supplementari all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rse necessarie, ecc., senz amai alcun riferimento al passivo.
Del resto solo la pendenza di cause attive poteva essere di ostacolo alla chiusura della liquidazione giudiziale, stante l'obbligo del curatore di liquidare l'attivo e definire le vertenze in corso prima di chiudere la procedura ai sensi delle lett. c) e d) del primo comma dell'art. 233. Questo ostacolo ha voluto superare il legislatore del 2015 introducendo nel secondo comma dell'art. 118 l. fall. la previsione della chiusura anticipata e la stessa mira ha l'attuale norma di cui all'art. 224 CCII e non certo quella di prevedere la chiusura anticipata anche in presenza di cause passive perché non ve ne è bisogno.
Invero, l'art. 232 CCII (come già l'art. 117 l. fall.) prevede, al secondo comma, i casi in cui il la liquidazione può essere chiusa benchè non sia ancora passata in giudicato il provvedimento ammissivo del credito o non si sia ancora verificata la condizione che aveva determinato l'ammissione al passivo con riserva, disponendo, in attesa, che "la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori". Da tanto la giurisprudenza ha sempre dedotto la possibilità di procedere al riparto finale e, pertanto, alla chiusura del fallimento, senza dover effettuare alcun accantonamento in favore del creditore opponente al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 117 l. fall. (ed ora dell'art. 232 CCII), per cui può, più in generale, dirsi consolidato il principio secondo cui la pendenza di impugnazioni avverso i provvedimenti di accertamento del passivo non impedisce la ripartizione finale dell'attivo e, quindi, la chiusura della procedura, neanche nelle ipotesi in cui dette impugnazioni danno titolo ad accantonamenti nei riparti parziali, dato che tali accantonamenti, con il riparto
finale, vanno distribuiti, come espressamente dispone l'art. 117; nei soli casi previsti dall'art. 117, legati alla necessità di dover attendere il verificarsi o meno di un evento o alla esistenza di un titolo favorevole al creditore, ma non ancora passato in giudicato, il riparto finale e, quindi la chiusura del fallimento, richiedono l'accantonamento attraverso il deposito di cui parla l'art. 117.
La chiusura del fallimento in pendenza di giudizi passivi era, quindi, principio già acquisito, e, peraltro, si tratta di una chiusura completamente diversa da quella di cui all'art. 234 perché, mentre le cause attive interessano la liquidazione giudiziale, tanto che queste continuano senza interruzione con parte il curatore e le liquidità derivate dai giudizi pendenti vanno distribuite tra i creditori, l'accertamento del passivo, una volta chiusa la procedura, diventa un rapporto diretto tra creditore e debitore ex fallito o ex liquidato, che ha riacquistato la sua piena capacità processuale che il curatore, con la chiusura del fallimento ha perso, tanto che questi giudizi vanno interrotti e vanno riassunti, o iniziati ex novo, nei confronti dell'ex fallito o ex liquidato ormai tornato in bonis.
Per la parte restante della domanda giriamo la stessa alla nostra Sezione tributaria.
Zucchetti SG srl-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/07/2026 23:39RE: RE: Chiusura anticipata liquidazione giudiziale
La dichiarazione dei redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, deve essere presentata entro nove mesi dalla chiusura della procedura, senza che le legge stabilisca una eccezione per il caso di chiusura con giudizi pendenti.
L'unica conseguenza (inevitabile, nella fattispecie in esame) è che se l'Agenzia nega il rimborso, non è del tutto pacifico se il Curatore, che dopo la chiusura non è più tale, sia legittimato a proporre ricorso contro tale diniego avanti gli organi della giustizia tributaria.
E' questione dibattuta, ma nel caso in esame non vediamo alternative: la dichiarazione può essere presentata solo dopo la chiusura della procedura (ordinaria o con giudizi pendenti), e comunque se illegittimamente l'Ufficio nega il rimborso non ci pare ragionevole che tale diniego non possa essere contestato.
Ma, ripetiamo, la questione è dibattuta.
Suggeriremmo di farsi espressamente autorizzare, nel provvedimento di chiusura della procedura, a coltivare la pratica di rimborso e anche a costituirsi in giudizio nel caso denegato di rifiuto di rimborso da parte dell'Agenzia.
Come anticipato sopra, la questione è dibattuta quindi non possiamo esserne certi, ma riteniamo che il Tribunale ben possa autorizzare il Curatore a compiere atti dopo che sarà chiusa la procedura se ciò sarà stato scritto espressamente nel provvedimento di chiusura.
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