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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CONCORDATO MINORE - INAMMISSIBILIATA'
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Maurizio Rubini
VITERBO31/07/2026 11:46CONCORDATO MINORE - INAMMISSIBILIATA'
Per quanto riguarda il concordato minore la inammissibilità è regolamentata dall'art. 77 che prevede specifici motivi.
Al contrario, per giurisprudenza costante anche della Cassazione, nel concordato preventivo la valutazione di ammissibilità della proposta da parte del Giudice può spingersi fino ad una analisi, oltre che giuridica, anche economica sulla fattibilità del piano.
Tale valutazione che può comportare la non ammissibilità, può essere estesa anche al Concordato Minore, anche tenendo conto del richiamo generale alle disposizioni del capo III di cui all'art. 74, ultimo comma CC.II.?
O il Giudice deve limitarsi a quanto previsto dall'art. 77?-
Zucchetti Software Giuridico srl
06/08/2026 10:39RE: CONCORDATO MINORE - INAMMISSIBILIATA'
Il tema relativo alla possibilità che il Tribunale possa sindacare la fattibilità economica di un piano concordatario è assai delicato, ed è stato oggetto di un lungo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, che in questa sede non avrebbe utilità ripercorrere. Basti qui dire che intorno ed esso si giocano due "concezioni" del concordato: da una lato quella che ne valorizza la natura negoziale, che i creditori esprimono attraverso l'esercizio del diritto di voto e che rende recessiva la posizione del Tribunale, e quella pubblicistica, che invece vorrebbe un più penetrante controllo giurisdizionale, volto a scongiurare abusi.
Nell'ambito di questo dibattito si colloca il codice della crisi il quale immagina un controllo di fattibilità economica che deve limitarsi a verificare le situazioni di manifesta irrealizzabilità, per quanto la individuazione delle situazioni che si possono considerare manifestamente irrealizzabili implica all'evidenza un margine di apprezzamento discrezionale che rende questo i confini di questo concetto assai incerti.
Comunque, un chiaro indizio di questa impostazione si rinviene nell'art. 7 c.c.i.i., il quale nel regolare il concorso di domande prevede che il Tribunale debba esaminare "in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati".
Come si vede, la inammissibilità economica deve essere sondata sul piano della manifesta inadeguatezza.
Si tratta, peraltro, di un giudizio non dissimile da quello di cui all'art. 47, comma 1 let. a) e b), laddove in caso di concordato preventivo viene richiesto al Tribunale di verificare la "non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati" (per il concordato liquidatorio) o la manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori (per il concordato in continuità).
Dette locuzioni, introdotte dal d.lgs. n. 83 del 2022, ricalcano il criterio dettato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il regime della legge fallimentare, secondo cui il vaglio del giudice deve limitarsi al caso in cui il piano «si riveli irrealizzabile prima facie», caso nel quale «la stessa distinzione astratta, tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica, può dirsi nella sostanza superata» (Cass. n. 5825/2018 e altre conformi).
Si tratta di una valutazione che implica una analisi non meramente formale, ma che è volta a verificare la «legittimità» della proposta, il che non può prescindere dall'esame del suo contenuto, attraverso uno scrutinio degli atti e della proposta.
Ad esempio, è stato così che «lo scrutinio sulla "ritualità" della proposta previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle "attestazioni" nella relazione dell'Esperto, ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi "irrituale" e per ciò stesso "inammissibile"» In sintesi, «Il controllo sull'ammissibilità della proposta previsto dall'art. 25-sexies comma 3 CCII ha come oggetto la verifica della "legittimità sostanziale" della proposta» (Cass. n. 31641/2025; conf. Cass. n. 623/2026).
Da ultimo, osserviamo che s norma dell'art. 65, comma 2 c.c.i.i., alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'art. 44, in quanto compatibili, con la conseguenza che a nostro avviso, in definitiva, sia nel concordato "maggiore" che in quello "minore" il giudizio di fattibilità economica è lo stesso.
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