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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
dichiarazione iva omessa e credito iva
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Marco Lombi
Santarcangelo di Romagna (RN)12/09/2026 09:45dichiarazione iva omessa e credito iva
Buongiorno,
liquidazione giudiziale dichiarata a marzo 2026. Il curatore ha provveduto a redigere e trasmettere la dichiarazione iva del 2025. Tuttavia la dichiarazione del 2024 risulta omessa.
La dichiarazione iva del 2023 riporta un credito di 12.000 euro.
Nell'anno 2024, la società vanterebbe un credito iva di 20.000 euro (dichiarazione iva omessa).
Il curatore potrebbe redigere e trasmettere anche la dichiarazione iva 2024 omessa per poter riportare il credito del 2023 e quello del 2024 nella dichiarazione del 2025?
La legge non richiede al curatore di trasmettere anche la dichiarazione del 2024.
Ringrazio sin d'ora per la risposta.
M-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/09/2026 14:08RE: dichiarazione iva omessa e credito iva
I termini di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 sono ampiamente scaduti, quindi essa non può più essere presentata.
Ciò però non costituisce un problema, dato che sia la fonte comunitaria che quelle interne consentono comunque di "recuperare" tale credito.
La fonte comunitaria sono le decisioni della Corte di Giustizia CE nelle cause C-95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, nelle quali si afferma che "il principio della neutralità fiscale impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l'annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi"
La fonte interna sono la sentenza 20120/2018 e le due sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite n. 17757 e 17758 del 8/9/2016:
- la prima enuncia il seguente principio di diritto: "il credito Iva maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto".
- le seconde affrontano una questione diversa, la legittimità del recupero dell'imposta in questione in sede di controllo automatizzato e non di accertamento e, dopo aver dichiarato corretto l'operato dell'Ufficio ("In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente") proseguono dichiarando che è comunque "fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili".
L'unica differenza è che mentre la Corte di Giustizia non pone limiti di tempo, le fonti interne limitano il diritto "al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto", problema che nel caso in esame non si pone.
Quindi il credito risultante dalla dichiarazione anteriore a quella omessa è recuperabile, come pure quello che emergesse dall'anno a cui si riferisce la dichiarazione omessa, a condizione che si sia in grado di dimostrare l'effettiva spettanza di essi.
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