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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
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Giovanni Rossi
Bergamo08/11/2023 16:36Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
Buongiorno
nella Liquidazione Giudiziale di una Srl un ex dipendente è stato ammesso al passivo per TFR e ultime tre mensilità (dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022).
La sentenza di liquidazione giudiziale della società è state emessa dal Tribunale di Bergamo in data 17.04.2023, quindi le ultime 3 mensilità sono antecedenti al periodo di 12 mesi che precedono l'apertura della procedura esecutiva.
Il Legale che assiste il dipendente insinuato mi richiede in qualità di Curatore la compilazione del modello SR52 da presentare all'Inps per la richiesta di intervento del fondo di garanzia non solo per il TFR ma anche per le ultime 3 mensilità, in forza di atto di precetto notificato in data 11.11.2022; questo atto di precetto è fondato sul verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali redatto dal personale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del lavoro notificato alla società in data 28.04.2022, nonché sulla comunicazione di esecutività della suddetta diffida accertativa (l'ispettorato del lavoro, preso atto che la società non ha promosso entro i termini tentativo di conciliazione o ricorso, ha comunicato al lavoratore che la diffida di cui sopra aveva acquistato efficacia di titolo esecutivo).
Per altre insinuazioni mi è capitato il caso che il lavoratore avesse fatto ricorso per decreto ingiuntivo e in quei casi, per la verifica della possibilità di chiedere l'intervento del fondo per le ultime 3 mensilità, ho conteggiato i 12 mesi non dalla data di liquidazione giudiziale, ma dalla data di deposito del ricorso per il decreto ingiuntivo.
Si chiede se in questo caso il titolo esecutivo (atto di precetto / verbale di diffida accertativa) sia considerato dall'INPS un titolo idoneo affinché i 12 mesi possano essere conteggiati dall'atto di precetto 11.11.2022 e non dalla data di liquidazione giudiziale (28.04.2022), consentendo in questo modo la richiesta dell'intervento del fondo di garanzia per le ultime tre mensilità (dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/11/2023 18:01RE: Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
L'art. 2 del d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 prevede l'anticipazione da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; b)-la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)-la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Di conseguenza, se il rapporto di lavoro è cessato con la dichiarazione di fallimento, la data è quella del provvedimento che ha determinato l'apertura del fallimento; se il rapporto è cessato prima di tale momento e il lavoratore abbia agito in giudizio, il dies a quo è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso, compreso il ricorso per decreto ingiuntivo. La norma richiamata fa riferimento alla data di inizio dell'esecuzione forzata, ossia alla data del pignoramento, ma l'Inps con più circolari, tra cui principalmente con la circolare n. 74 del 15.7.2008, ha precisato che nel caso il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali oppure, "se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, il dies a quo è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso". In sostanza l'Inps richiede che il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere un titolo al pagamento delle mensilità e, nel suo caso, la notifica del precetto, fondata sul titolo esecutivo della diffida dell'Isp. Lavoro, ci sembra che equivalga ad inizio di azione giudiziaria da cui iniziare a calcolare a ritroso il decorso dei 12 mesi.
E' bene comunque ribadire che il problema posto non riguarda l'ammissione al passivo, ove il credito del lavoratore va ammesso per tutte le ensilità non pagate, salvo prescrizione, con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., ma riguarda il rapporto tra la voratore e Inps per l'anticipazione delle tre mensilità, che è sottoposta valla condizione di cui si è parlato.
Zucchetti SG srl-
Giovanni Rossi
Bergamo10/11/2023 16:46RE: RE: Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
Nel modello SR52 dell'INPS si fa espressamente riferimento al periodo corrispondente agli ultimi 3 mesi compresi nei 12 mesi che precedono "la data del deposito in Tribunale del Ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali il lavoratore chiede l'intervento del fondo".
In questo caso non siamo in presenza di un Ricorso depositato in Tribunale, ma di un atto di precetto notificato alla società fondato su verbale di diffida dell'ispettorato del lavoro.
Prima di firmare il modello SR52 indicando anche le tre mensilità, vorrei essere certo che l'atto di precetto notificato alla società fallita possa essere considerato un titolo esecutivo idoneo per la richiesta di intervento del fondo di garanzia, anche in assenza del deposito di un ricorso presso il tribunale (come il ricorso per decreto ingiuntivo).
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/11/2023 19:32RE: RE: RE: Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
Se ci si attiene al dato letterale è chiaro che il precetto non equivale a domanda giudiziale, per questo abbiamo detto nella risposta che precede che "In sostanza l'Inps richiede che il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere un titolo al pagamento delle mensilità e, nel suo caso, la notifica del precetto, fondata sul titolo esecutivo della diffida dell'Isp. Lavoro, ci sembra che equivalga ad inizio di azione giudiziaria da cui iniziare a calcolare a ritroso il decorso dei 12 mesi". Si capisce che è una nostra interpretazione e non abbiamo rinvenuto precedenti specifici, per cui la sicurezza della fondatezza di questa soluzione non possiamo darla, ma poiché le norme vanno interpretate anche in ragione della loro ratio, riteniamo che disporre di un titolo esecutivo, quale il verbale dell'Isp. Lavoro, rendeva superflua un azione cognitoria o monitoria per ottenere un titolo esecutivo; pertanto aver azionato con il precetto il titolo di cui il lavoratore disponeva è la dimostrazione che il dipendente non è rimasto inerte ma si è adoperato con gli strumenti che aveva per ottenere quanto dovuto.
Zucchetti SG srl
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Elisa Cattani
Reggio Emilia (RE)18/06/2026 11:01RE: RE: Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
Gent.mi
chiedo quali siano le vostre considerazioni nel caso di successione di procedure. Nel caso specifico, concordato non omologato al quale è seguita la Liquidazione Giudiziale. In questo caso le ultime tre mensilità dei lavoratori risalgono al periodo antecedente l'apertura del concordato, per cui sono di fatto passati più di 12 mesi dall'apertura delle successiva LG.
Esiste qualche precedente giurisprudenziale (o circolari INPS) che specificatamente fanno riferimento alla data di apertura della prima procedura concorsuale (nel caso in esame: al concordato) al fine di individuare le "ultime tre mensilità" che il Fondo di Garanzia sarà tenuto ad anticipare?
ringrazio per la Vostra attenzione
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/06/2026 12:35RE: RE: RE: Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
L'art. 2 del d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 prevede l'anticipazione da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1", ossia dalla data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, ecc.
In virtù di tale norma, quindi, per il calcolo dei dodici mesi da prendere in considerazione la data di apertura del concordato preventivo non è indifferente, nel senso che, quando il concordato non va a buon fine e segue l'assoggettamento del debitore alla liquidazione giudiziale, la prima data di apertura del concordato diventa rilevante se sussiste un rapporto di continuità tra le due procedure, che nella specie sembra sussistere dato che alla mancata omologa è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando non solo una continuità cronologica ma anche una continuità della stessa crisi. Pertanto possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia i crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purchè rientranti nei dodici mesi che precedono la data dell'ammissione al concordato preventivo.
Qualora invece il rapporto di lavoro sia continuato anche nel corso della prima come della seconda procedura concorsuale l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'Inps sussiste purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella della cessazione del rapporto.
Situazione ben sintetizzata da Cass. 23.02.2023, n. 5594, per la quale "Nella specie, si è già rilevata la decorrenza a ritroso del periodo di dodici mesi, distinguendola a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): sicché, per coloro che l'abbiano cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale, allorché le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse. Per i lavoratori che abbiano invece continuato a lavorare anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene, a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore".
La circolare più recente dell'Inps in questa materia è la n. 70 del 26.7.2023.
Zucchetti SG srl-
Elisa Cattani
Reggio Emilia (RE)23/06/2026 12:39RE: RE: RE: RE: Fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità antecedenti i 12 mesi dalla dichiarazione di Liquidazione giudiziale
Gentilissimi. Ringrazio per la vostra chiara e motivata risposta.
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