Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RIVERSAMENTO CREDITO IMPOSTA ATTRAVERSO ACCOLO TRIBUTARIO

  • Marco Scattolini

    Macerata
    11/04/2024 16:52

    RIVERSAMENTO CREDITO IMPOSTA ATTRAVERSO ACCOLO TRIBUTARIO

    Quale curatore di una Liquidazione Guidiziale devo valutare la possibilità di provvedere al riversamento di un credito di imposta non spettante di importo maggiore di €. 50.000 utilizzato in compensazione dall'Ex Amministratore mediante accollo di un Terzo Soggetto, al fine di permettere all'Ex Amministratore di beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 13 Dlgs 74/2000.

    Il riversamento deve essere preceduto dalla compilazione di un specifico Modello Misteriale in cui devono essere indicati obbligatoriamente i dati della Società e quelli del sottoscritto, quale unico soggetto legittimato alla presentazione del stesso.

    Inoltre, la delega di pagamento (F24), oltre ai dati della Società riporterà anche i dati del soggetto accollante che provvederà a corrispondere il debito tributario, con l'impegno di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti della Procedura.

    L'Agenzia delle Entrate risulta ammessa allo Stato Passivo delle Tempestive per un importo di oltre 500.000 euro, comprensivo anche della imposta e delle relative sanzioni relative al credito di imposta utilizzato indebitamente in compensazione dalla Società in bonis. Tra l'altro la Procedura, per effetto del pagamento dell'accollante, potrebbe avere anche il beneficio del dissequestro di un conto corrente.

    Naturalmente la firma del Modello per il riversamento del credito di imposta non spettante verrà preceduta da apposita istanza da produrre al GD per la necessaria autorizzazione.

    Non essendovi almeno a mia conoscenza una norma speciale come per la rottamazione - quater, mi pongo la domanda se la firma del Modello con pagamento poi del Terzo, possa essere in qualche modo equiparabile all'acquisizione di un Attivo Fallimentare che, se cosi fosse, dovrebbe essere utilizzato in pagamento in favore dei creditori concorsuali mediante Riparto Parziale seguendo l'ordine dei privilegi, che nel caso specifico non verrebbe rispettatto.

    Ovvero, essendo il pagamento del Terzo un attivo non realizzato dalla Procedura, possa procedere serenamente con l'istanza al GD e la presentazione del Modello per il riversamento.

    Nel ringraziarvi per la gentile risposta, porgo cordiali saluti.

    Marco Scattolini
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/04/2024 04:26

      RE: RIVERSAMENTO CREDITO IMPOSTA ATTRAVERSO ACCOLO TRIBUTARIO

      Se abbiamo ben compreso la situazione, un terzo si è offerto di riversare il credito d'imposta in questione e il Curatore deve solamente provvedere alla presentazione del Mod. F24 a nome della società fallita, modello nel quale peraltro verrà indicato anche il nome del terzo che fornisce la necessaria provvista.

      Così stanti le cose, non vediamo come, dopo che il Giudice Delegato abbia concesso l'autorizzazione a procedere come descritto, la somma messa a disposizione dal terzo possa essere considerata attivo della procedura, e come l'importo messo a disposizione dal terzo possa dover essere destinato al pagamento dei creditori concorsuali.

      Riteniamo quindi praticabile il percorso esposto nel quesito e qui sopra riassunto.