Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Compensazione Art. 155 CCII

  • Andrea Fabiani

    Livorno
    08/10/2024 17:51

    Compensazione Art. 155 CCII

    Buonasera,
    si presenta la seguente situazione: la società ALFA era socia del consorzio BETA ed alla data della liquidazione giudiziale il consorzio vantava un debito verso il fallito per un importo considerevole dato dai servizi svolti da ALFA nei suoi confronti al netto di tutti i servizi del consorzio a favore di ALFA.
    Anteriormente alla liquidazione giudiziale sono intervenute due sentenze che hanno condannato il consorzio BETA al pagamento di debiti INPS ed INAIL del socio ALFA, come responsabile in solido.
    Il Consorzio ha pagato la prima causa e sta per pagare, dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, la seconda causa.
    E' ammessa la compensazione di questi pagamenti effettuati dal consorzio come responsabile in solito ai sensi dell'art. 155 C.C.I.I.?
    Essendo importi pagati a seguito di sentenza e non pagamenti diretti del debitore o da parte di terzo verso l'erario, è corretto ritenere che non possa essere richiesta la ripetizione all'erario di questi pagamenti? (vedi Cass. 16598 del 16/6/2021
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2024 12:03

      RE: Compensazione Art. 155 CCII

      La compensazione è possibile perché entrambi i crediti trovano la loro origine in ati o fatti anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale. Tale origine è pacifica quanto al credito di ALFA, ma antecedente alla dichiarazione di insolvenza è anche il credito del Consorzio Beta giacchè esso deriva da un inadempimento di ALFA, sopperito da BETA quale debitore in solido e le sentenze che sono intervenute sono di condanna e non costituiva; ad ogni modo anche le sentenze sono antecedenti all'apertura della liquidazione giudiziale.
      L'unico dubbio potrebbe riguardare il secondo pagamento di BETA, che è avvenuto o sta avvenendo dopo tale evento, per cui si potrebbe ritenere che, poiché il diritto di rivalsa del condebitore che adempie nasce dal pagamento, se questo si verifica dopo l'apertura della procedura anche il diritto di rivalsa è successivo e, come tale non compensabile con i debiti anteriori, tuttavia il pagamento da parte del condebitore è solo la condizione per l'esercizio del regresso, ma non muta l'origine del credito che va fatta risalire alla causa che ha determinato il sorgere dell'obbligazione, ossia l'inadempimento di Alfa.
      A questo discorso è estranea la questione della ripetibilità dei pagamento fatti all'Erario, in quanto questo nella specie è soltanto il creditore finale verso due obbligati solidali, al quale non si chiede alcuna ripetizione, discutendosi ora dei rapporti interni tra coobbligati.
      Zucchetti SG srl