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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
reato estinto - liquidazione controllata del patrimonio
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Pamela Pennesi
Montegranaro (FM)17/11/2023 12:08reato estinto - liquidazione controllata del patrimonio
Buongiorno, mi trovo ad esaminare un caso per il quale chiedo il vostro parere.
Un soggetto vorrebbe accedere ad una procedura di liquidazione controllata del patrimonio per residuo debiti derivanti da una sua ditta poi fallita (fallimento chiuso). Risulta che lo stesso titolare della ditta è stato condannato per bancarotta fraudolenta nel 2018 e poi il reato risulta estinto, come riferito dal legale.
mi chiedo se tale circostanza consente l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio alla luce della normativa CCII e se questo infici poi la richiesta di esdebitazione o se, altrimenti, è possibile accedere alla richiesta di esdebitazione di incapiente.
grazie
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Zucchetti SG
Vicenza17/11/2023 20:10RE: reato estinto - liquidazione controllata del patrimonio
La procedura di liquidazione controllata e quella di esdebitazione dell'incapiente non sono alternative tra di loro, in quanto la prima presuppone che il debitore sovraindebitato abbia dei beni da liquidare o metta a disposizione dei creditori una qualche utilità in modo da poterli soddisfare almeno in parte, nel mentre la esdebitazione dell'incapiente presuppone che il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, per cui in sostanza perviene alla esdebitazione senza alcun esborso. Per questo motivo l'esdebitazione dell'incapiente è riservata alla persona fisica che sia meritevole. Posto che meritevole è il debitore che non ha compiuto atti in frode alla legge e che non ha con dolo o colpa grave causato lo stato di indebitamento in cui si trova, ci sembra difficile l'accesso alla esdebitazione dell'incapiente di chi abbia subito una condanna per bancarotta fraudolenta, anche se ora il reato è estinto in quanto l'estinzione impedisce unicamente l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione..
La meritevolezza non è richiesta per l'accesso alla liquidazione controllata, per cui la pregressa condanna non dovrebbe impedirne l'apertura, sempre che, come si diceva, il debitore abbia utilità da offrire ai creditori, né dovrebbe impedire la successiva esdebitazione non ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 280 né avendo il debitore determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Zucchetti SG srl-
Pamela Pennesi
Montegranaro (FM)20/11/2023 11:03RE: RE: reato estinto - liquidazione controllata del patrimonio
Grazie per il riscontro, mi è chiara la differenza di accesso alla liquidazione controllata del patrimonio e quella per l'esdebitazione di incapiente.
Faccio confusione per la possibilità di esdebitazione successivamente alla liquidazione controllata del patrimonio. Nel caso in cui il soggetto avesse delle disponibilità tali da accedere alla liquidazione controllata del patrimonio, potrebbe in pratica ottenere poi l'esdebitazione nonostante la condanna per bancarotta fraudolenta, seppur ad oggi il reato è estinto? L'art. 282 ccii che al comma 2 dispone "restano ferme le preclusioni di cui all'art. 280, c. 1, lett. a) e per il consumatore anche quella di cui all'art. 69, c. 1. non porta, in questo caso, ad escludere l'esdebitazione di diritto? o vale il fatto che essendo estinto si legge come se sia intervenuta la riabilitazione?
grazie
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Zucchetti SG
Vicenza20/11/2023 18:09RE: RE: RE: reato estinto - liquidazione controllata del patrimonio
Riesaminando la questione anche l'esdebitazione a seguito dell'accesso alla liquidazione controllata appare difficile in quanto il secondo comma dell'art. 282 CCII dispone che "L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", e una delle condizioni previste dall'art. 280 per la esdebitazione è la mancanza di condanna con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta.
L'estinzione del reato comporta l'eliminazione degli effetti penali della condanna e delle pene accessorie, ma non beneficia dell'eliminazione dal certificato del casellario giudiziale dell'iscrizione della condanna subita, non determina l'estinzione delle obbligazioni civili, non elimina le conseguenze negative diverse dalla pena che scaturiscono di diritto da una sentenza di condanna (es. la condanna funge da precedente nell'ottica della contestazione della recidiva in un eventuale e futuro nuovo reato) ecc., per cui riteniamo che la condanna per bancarotta, anche se il reato è estinto , in mnacanza di riabilitazione osti alla esdebitazione ex art. 282 CCII.
Zucchetti SG srl
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