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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale
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Massimiliano Tessenda
Perugia12/05/2026 20:58Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale
Spett.le Zucchetti,
espongo il seguente caso nei confronti del quale nutro qualche dubbio.
Apertura delle liquidazione giudiziale in data 25/03/2026.
Un creditore della società in procedura, con ordinanza del 18/03/2026, ha ottenuto dal Tribunale nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi l'assegnazione delle somme.
Il terzo pignorato, in data 23/04/2026, ha pagato il creditore che aveva azionato il pignoramento.
Premessa la situazione descritta, si chiede se il pagamento fatto dal terzo pignorato dopo l'apertuta della liquidazione giudiziale lo libera nei confronti della procedura oppure quest'ultima può ancora richiedergli il pagamento.
In sostanza, fa fede la data dell'ordinanza di assegnazione o la data di pagamento effettivo?
Al riguardo, ho trovato pareri discordanti anche se una Cass, Civ. (n. 10820/2020) sembra dare ragione alla data di assegnazione.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
Massimiliano Tessenda-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2026 19:52RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale
la verità, l'indirizzo costante della giurisprudenza è nel senso che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia.
Gli stessi criteri valgono nella liquidazione giudiziale in quanto l'art. 144 CCII riprended l'art. 44 l. fall.; del resto, se il pagamento è eseguito prima della dichiarazione di fallimento o dell'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, lo stesso è revocabile se ricorrono le altre condizioni indicate dal comma 2 dell'art. 67 l. fall. o dal pari comma dell'art. 166 CCII.
In questo direzione va anche Cass. 5/6/2020, n. 10820 da li richiamata, in quanto essa ha affermato altri principi non contrastanti con quello indicato, avendo affermato che "nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta nè la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, nè la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione" per poi aggiungere, con riferimento alla competenza, che "non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi della L. Fall., art. 44, in considerazione del momento in cui vennero effettuati".
Al contrario, detta sentenza contiene nella motivazione una delle più chiare argomentazioni a sostegno di quello che è l'orientamento generale, quando afferma che "La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo" e questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato.
In sostanza, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente Tizio della somma di danaro dovuta dal terzo Caio al debitore esecutato Sempronio, si verifica la sostituzione di Tizio all'originario creditore/debitore Sempronio, sicché, da quel momento, Caio è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente Tizio e non più al suo originario creditore Sempronio; in tal modo, egli estingue (totalmente o parzialmente) il sui debito verso Sempronio, ma contestualmente estingue nella stessa misura il debito che Sempronio aveva verso Tizio, di tal che se Sempronio al momento del pagamento è dichiarato fallito o è assoggettato alla liquidazione giudiziale, quel pagamento è inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall. o 144 CCII.
Zucchetti SG srl-
Massimiliano Tessenda
Perugia13/05/2026 20:37RE: RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale
A questo punto approfitto per un'ulteriore domanda.
Il Curatore a chi deve chiedere le somme relative al credito?
a) al terzo pignorato che quindi deve ripetere il pagamento?
b) al creditore che ha azionato il pignoramento?
c) a tutti e due?
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
Massimiliano Tessenda
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