Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Rinuncia alla liquidazione beni: comunicazione ai creditori

  • Michele Nutricato

    SUPERSANO (LE)
    24/09/2026 18:00

    Rinuncia alla liquidazione beni: comunicazione ai creditori

    Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del CCII, il Curatore deve comunicare ai creditori l'avvenuta autorizzazione del Giudice Delegato a rinunciare alla liquidazione dei beni mobili.
    La predetta comunicazione deve essere trasmessa soltanto ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo (domande tempestive e tardive)?
    Vi ringrazio
    Dott. Michele Nutricato
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2026 12:47

      RE: Rinuncia alla liquidazione beni: comunicazione ai creditori

      L'art. 213, comma 2 CCII, si limita a parlare di comunicazione ai creditori, dal che si può desumere che detta comunicazione debba essere fatta a tutti i creditori, dal momento che tutti i creditori, anche quelli che non si sono insinuati, possono agire in via esecutiva sui beni ritornati nella disponibilità del debitore e lo scopo della comunicazione è proprio quello di rendere edotti i creditori che determinati beni non fanno più parte dell'attivo concorsuale. Questa considerazione, a nostro avviso, supera la tesi che vuole la comunicazione ai soli creditori insinuati, anche se non ammessi (cfr. Dalla Santina, La derelizione dei beni nelle procedure concorsuali e gli obblighi di ripristino ambientali in ilcaso.it ), tanto più che il legislatore quanto ha ritenuto di porre limitazioni del genere lo ha espressamente fatto, come nell'art. 220 a proposito della comunicazione del riparto o nell'art. 231 a proposito del conto gestione.
      In mancanza di una disposizione espressa, comunque ogni soluzione può essee sostenuta; noi abbiamo accolto la tesi che ci sembre pià logica e tramquillante per il curatore.
      Zucchetti SG srl