Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Abitazione del socio illimitatamente responsabile

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    30/09/2026 14:49

    Abitazione del socio illimitatamente responsabile

    Buongiorno Vi disturbo per la seguente situazione:
    in una procedura di liquidazione giudiziale relativa ad una società in nome collettivo è stato appreso alla procedura l'immobile intestato al socio illimitatamente responsabile che vi abita.
    Non mi è chiaro come debba essere interpretato l'art. 147 2comma del codice della crisi. Il debitore ha diritto di rimanere nell'immobile sino a quale stadio della procedura? Sto predisponendo l'avviso di vendita. Riterrei che il debitore possa occupare l'immobile sino alla aggiudicazione. E' corretto? Una eventuale procedura per la liberazione coattiva da quando può essere esperita?
    Ringrazio per la collaborazione
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/09/2026 17:36

      RE: Abitazione del socio illimitatamente responsabile

      Per arrivare ad una risposta al suo quesito è necessario fare due passaggi.
      Un primo passo è dato dalla constatazione della differente formulazione del secondo comma dell'art. 47 l. fall. rispetto al corrispondente comma dell'art. 147 CCII. Invero la norma della legge fallimentare prevedeva che "La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività", nel mentre la norma del codice della crisi garantisce che la casa di abitazione, nelle stesse situazioni, non possa essere distrat0ta da tale uso "fino alla sua liquidazione. Ne discende che l'auso della casa di abitazione deve ora essere garantita non più fino alla conclusione dell'intera procedura concorsuale (come è stato prospettato in passato), ma fino a quando l'immobile in questione non è stato liquidato.
      Tanto stabilito, è necessario fare il secondo passo per capire cosa si intende per liquidazione, ossia se fino alla aggiudicazione o fino al decreto o contratto di trasferimento del bene. In questo secondo senso si sono espressi (a quanto ci risulta) Trib. Ferrara 7.12.2023 e Trib. Firenze 28.4.2025 (entrambi con riferimento alla liquidazione controllata) e noi condividiamo questa soluzione anche pe la liquidazione giudiziale in quanto la liquidazione di un bene si completa con il trasferimento della proprietà dello stesso dopo che l'aggiudicatario ha pagato il prezzo dell'aggiudicazione, tant'è che il mancato pagamento del prezzo non determina il trasferimento e, quindi la liquidazione del bene, che deve essere nuovamente disposta.
      Soluzione che trova una conferma nell'art. 216, comma 2 CCII, che, nel disciplinare la vendita degli immobili nella liquidazione giudiziale, stabilisce che, fatto salvo proprio quanto previsto dall'art. 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dell'immobile e precisa che il provvedimento può essere attuato dal curatore anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta; ossia la norma, stante il richiamo all'art. 147, comma 2, intende affermare non il concetto che la liberazione dell'immobile possa essere effettuata anche prima del trasferimento, ma che possa essere eseguita dal curatore nonostante il trasferimento, benchè tale organo non abbia più la disponibilità del bene, tant'è che diventa determinante anche la volontà dell'aggiudicatario.
      In conclusione, a nostro avviso, l'aggiudicazione, da sola, non fa cessare la protezione dell'art. 147, comma 2. Per liberare l'immobile, una volta intervenuto il trasferimento, non vi è bisogno di una procedura giudiziaria, ma è sufficiente applicare le disposizioni del comma 2 dell'art. 216 CCII.
      Zucchetti Sg srl