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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Liquidazione giudiziale ex CCII successiva a concordato preventivo ex legge fallimentare – prededuzione non richiesta, c...
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Valerio Orsini
Fermo09/07/2026 20:32Liquidazione giudiziale ex CCII successiva a concordato preventivo ex legge fallimentare – prededuzione non richiesta, crediti post-omologa e interessi
Buongiorno,
sottopongo un quesito relativo a una liquidazione giudiziale aperta sotto la vigenza del Codice della crisi, ma preceduta da una procedura di concordato preventivo introdotta sotto la legge fallimentare è omologata nel 2023.
In sede di verifica dello stato passivo della liquidazione giudiziale si pongono alcuni dubbi relativi al trattamento dei crediti sorti nelle diverse fasi della precedente procedura concordataria.
**1. Crediti sorti tra domanda di concordato e omologazione, ma senza richiesta espressa di prededuzione**
Alcuni creditori hanno presentato domanda di ammissione al passivo chiedendo l'ammissione del credito, talvolta in chirografo o con privilegio, ma senza chiedere espressamente la collocazione in prededuzione, pur risultando dalla documentazione che il credito sarebbe sorto nella fase compresa tra il deposito della domanda di concordato preventivo e l'omologazione.
Mi chiedo se, ove ne ricorrano in astratto i presupposti sostanziali, il Curatore e il Giudice Delegato possano comunque riconoscere la prededuzione in via implicita o officiosa, oppure se la mancata espressa richiesta nella domanda di ammissione impedisca tale riconoscimento, dovendosi ammettere il credito secondo la collocazione richiesta dal creditore.
Il dubbio nasce dal principio della domanda e dal fatto che la prededuzione, pur non essendo una causa di prelazione in senso tecnico, incide sull'ordine di distribuzione e dovrebbe forse essere specificamente dedotta dal creditore, con allegazione dei relativi fatti costitutivi.
**2. Crediti sorti dopo l'omologazione del concordato**
Per i crediti sorti dopo l'omologazione del concordato preventivo, durante la fase esecutiva dello stesso, mi pare che la più recente giurisprudenza di legittimità - in particolare Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307, nel solco di Cass. S.U. n. 42093/2021, e salvo ulteriori arresti successivi - tenda a escludere la prededucibilità nella successiva procedura concorsuale, sul presupposto che, con l'omologazione, il concordato si chiude e i crediti sorti nella fase esecutiva non sono automaticamente qualificabili come crediti sorti "in occasione" o "in funzione" della procedura.
Nel caso in esame, poiché il concordato è regolato ratione temporis dalla legge fallimentare, mentre la successiva procedura è una liquidazione giudiziale ex CCII, è corretto applicare comunque tale principio, escludendo la prededuzione per i crediti sorti dopo l'omologazione, salvo specifica previsione di legge o diverso titolo espressamente idoneo?
In altri termini, tali crediti dovrebbero essere trattati come crediti concorsuali anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale, ma non prededucibili?
**3. Interessi sui crediti anteriori alla domanda di concordato**
Per i crediti sorti prima della domanda di concordato preventivo, è corretto ritenere che, ai fini del concorso, gli interessi restino sospesi dalla data di presentazione della domanda di concordato, in applicazione della disciplina della legge fallimentare richiamata per il concordato preventivo, e non solo dalla successiva data di apertura della liquidazione giudiziale?
Il dubbio riguarda quindi il coordinamento tra concordato ex legge fallimentare e successiva liquidazione giudiziale ex CCII: in caso di consecuzione tra le procedure, il dies a quo della sospensione degli interessi per i crediti anteriori deve essere individuato nella domanda di concordato, oppure nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale?
Naturalmente resta fermo il diverso trattamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
**4. Interessi sui crediti prededucibili sorti tra domanda di concordato e omologazione**
Per i crediti effettivamente prededucibili sorti tra la domanda di concordato e l'omologazione, è corretto calcolare gli interessi anche per il periodo successivo alla domanda di concordato e fino al pagamento, o quantomeno fino all'apertura della liquidazione giudiziale?
In altri termini, tali crediti, non essendo anteriori alla domanda di concordato ma sorti durante la procedura concordataria, subiscono o meno la sospensione degli interessi prevista per i crediti concorsuali anteriori?
**5. Interessi sui crediti sorti dopo l'omologazione, ma prima della liquidazione giudiziale**
Infine, per i crediti sorti dopo l'omologazione del concordato e prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, qualora si ritenga di non riconoscere la prededuzione, è corretto ammettere gli interessi maturati fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale, applicando poi da tale data la sospensione degli interessi ai fini del concorso, salvo il diverso trattamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari?
Ringrazio anticipatamente per il confronto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2026 10:24RE: Liquidazione giudiziale ex CCII successiva a concordato preventivo ex legge fallimentare – prededuzione non richiesta, crediti post-omologa e interessi
Questione n. 1.
La prededuzione designa una categoria di crediti (quelli definiti tali dalla legge o da individuare secondo i criteri indicati dall'art. 6 CCII) che vanno soddisfatti con priorità rispetto a tutti gli altri crediti, compresi quelli prieferenziali, che vanno, a loro volta, soddisfatti prima dei chirografari ed entrambe le categorie rappresentano un'eccezione alla regola della par condicio creditorum in quanto esprimono il titolo di preferenza che essi hanno rispetto agli altri crediti concorsuali, sia dentro che fuori il processo fallimentare; anche la prededuzione, infatti, pur non attribuendo una preferenza ad alcuni crediti concorsuali su altri della stessa natura, altera tuttavia la par condicio perchè, individuando crediti da soddisfare prima di quelli concorsuali, si pone come strumento di soddisfazione prioritaria rispetto a tutti i creditori concorsuali, sottraendo a questi le risorse loro destinate; e l'alterazione diventa ancor più palese allorchè si trasformano crediti potenzialmente concorsuali, in quanto aventi radice in una causa anteriore all'apertura di una procedura, in crediti prededucibili. La prededuzione, quindi, così come il privilegio, deve essere chiesto dal creditore perché possa essere concessa dal giudice.
Si può anche dire che è sufficiente che siano indicate le modalità (tempi e condizioni) con cui il credito è sorto lasciandone la qualificazione giuridica al giudice, ma questo meccanismo- che vale anche per i privilegi generali (per quelli speciali devono anche essere indicati i beni su cui gravano) opera se il crediore non ha, a sua volta qualificato il credito chiedendone l'ammissione in via privilegiata; in tal caso, infatti, il giudice che concede la prededuzione va ultra petita.
Questione n. 2
E' vero che Cass. 18 aprile 2025, n. 10307, nel solco di Cass. S.U. n. 42093/2021, esclude la prededucibilità dei crediti sorti nella fase postomologa della esecuzione del concordato ma perché nel caso si trattava di un concordato in continuità in cui i crediti in discussione erano costituiti da ritenute non versate, Iva e imposta di registro), ossia da debiti contrattiu non da organi della procedura, ma dal debitore nell'a continuità dell'attività. Qualora, invece si tratti di concordato liquidatporio in cui la disponibilità dei beni passa al liquidatore o comunque anche di concordato in continuità ma di debiti risalenti ad attibìvità degli organi procedurali, la prededuzione va riconosciuta in quanto si tratta di debiti sorti in occasione della procedura secondo l'interpretazione accolta dalla stessa sentenza citata. Questa, infatti, chiarisce che "il paradigma dell'insorgenza del credito "in occasione" della procedura concorsuale si declina non solo sul piano cronologico, ma anche per l'imputazione del rispettivo titolo all'attività' degli organi della procedura stessa".. pertanto, "il criterio dell'occasionalità, per avere un senso compiuto, va integrato con l'implicito profilo soggettivo di cui si è detto, poiché altrimenti risulterebbe "palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa. Con la conseguenza che solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (conf. Cass. 12332/2023, 29999/2023)".
La sentenza si dilunga poi sul concetto di strumentalità, ma questa parte interessa prevalentemente l'attività del debitore e di terzi e non quella degli organi procedurali che è per definizione finalizzata alla realizzazione degli scopi della procedura, quale la soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione dei beni in un concordato liquidatorio, che, pertanto, coinvolge anche la parte esecutiva liquidatoria.
Alla luce di questa puntualizzazione deve quindi appurare di quali debiti si tratta, da chi sono stati contratti e per quali fini.
Questione n. 3
Premesso che per i crediti prededucibili il dies a quo è dato dal momento della nascita del credito, si tratta di capire se i crediti nati nel corso del concordato, e perciò prededucibili, mantengano tale qualifica anche nella successiva procedura di liquidazione giudiziale.
In proposito, il primo dato da appurare è se vi è consecuzione tra le due procedure; in caso positivo, il dies a quo della sospensione degli interessi per i crediti anteriori deve essere individuato nella domanda di concordato. Ciò perché, come da lei ben intuito, l'art. 169 l. fall. richiama l'art. 55 (che a sua volta fa riferimento anche all'art. 54 l. fall.) e non crediamo che il passaggio al nuovo codice, cui è assoggettata la liquidazione giudiziale, cambi qualcosa perchè anche in questo l'art. 96 richiama nel concordato l'applicazione degli art. 153 e 154 (corrispondenti agli artt.54 e 55 l. fall.).
Quesiti nn. 4 e 5
La risposta è già inclusa in quanto detto in precedenza (sempre che ai crediti sub 2 si attribuisca natura prededucibile in base alla valutazione indicata), anche se cambiano invece le modalità di pagamento e il dies ad quem degli interessi. Invero, a norma dell'art. 222 CCI, i crediti prededucibili, quando ricorrono le condizione che ne permettono il pagamento (quando cioè sono liquidi, esigibili e non contestati), vanno soddisfatti nella misura del capitale, delle spese e degli interessi maturati e maturandi fino al momento del pagamento; dal che si deduce che la normativa dettata dagli artt. 153 e 154 CCII (corrispondenti agli artt. 54 e 55 l. fall.), e dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. non si applica ai crediti verso la massa dato che l'art. 222 CCII (così come quella di cui all'art. 111bis l.fall,) pur trattando anche degli interessi, non fa alcun riferimento o richiamo alla disciplina dettata per i crediti concorsuali. Peraltro la fissazione di un dies ad quem fino al pagamento (completo) è incompatibile con il decorso degli interessi postfallimentari generati dai crediti prelatizi concorsuali e dalla regolamentazione per essi dettata. Se invece il credito prededucibile è assoggettato alla verifica (per scelta del creditore o perché contestato) valgono, per quanto riguarda gli interessi post fallimentari, le regole dettate per i crediti concorsuali dato che, in tal caso detti crediti vanno soddisfatti mediante i riparti.
Qualora ai crediti sorti dopo l'omologazione del concordato e prima dell'apertura della liquidazione giudiziale si ritenga di non riconoscere la prededuzione, è corretto ammettere gli interessi maturati fino alla data della domanda di concordato.
Ci scusiamo per la lunghezza, ma le domande erano molto interessanti e stimolanti.
Zucchetti SG srl
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