Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Smaltimento rifiuti speciali - liquidazione controllata

  • Emanuele Brilli

    Prato
    10/09/2026 18:16

    Smaltimento rifiuti speciali - liquidazione controllata

    Sono liquidatore in una Liquidazione Controllata di un'impresa individuale (autofficina). Prima dell'apertura della procedura veniva convalidato lo sfratto dai locali usati per l'attività seppur, a oggi, non ancora eseguito.
    Una volta compiute le normali attività inventariali mi sono reso disponibile alla restituzione delle chiavi in quanto nell'immobile vi è un bene privo di valore (ponte elevatore già messo all'asta e NON venduto dopo 3 incanti) e per il quale opterò per la derelizione ex art. 213 c.2 (richiamato per la L.C. dall'art. 272 CCII). Pertanto, nella sostanza, l'unico bene materiale inventariato e presente nei locali è il suddetto ponte elevatore.

    Sono inoltre presenti alcuni fusti di olio esausto e dei pneumatici da smaltire. L'avvocato del locatore sta facendo pressioni affinché sia la procedura ad occuparsi di quest'incombenza in quanto rifiuti speciali. Mi chiedo se debba essere io ad onorare la procedura di tali costi pur non avendo inventariato alcunché ed essendo già risolto il contratto di locazione prima dell'apertura della procedura di liq. controllata.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/09/2026 19:47

      RE: Smaltimento rifiuti speciali - liquidazione controllata

      Il tema è delicato.
      Diciamo, preliminarmente, che se il debitore fosse in bonis nei suoi confronti sarebbe stata esperita una procedura esecutiva per rilascio, ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c.
      In particolare, l'art. 609 disciplina la liberazione dell'immobile dai mobili, prevedendo che gli stessi siano asportati dal soggetto obbligato ad eseguirlo (in questo caso, dunque, il debitore).
      Ora, se è stata aperta la liquidazione controllata, è evidente che la esecuzione del rilascio compete al liquidatore, subentrato nella gestione del patrimonio del debitore a norma dell'art. 142, richiamato esplicitamente dall'art. 270 comma 5 c.c.i.i.
      Detto questo è certamente vero che in linea generale il liquidatore potrebbe rinunciare a liquidare i beni presenti, i quali dunque tornerebbero nella disponibilità del debitore, con la conseguenza che sarebbe costui a ritrovarsi soggetto all'obbligo di asportarli.
      Il problema, però, sta nel fatto che siamo in presenza di rifiuti (per di più speciali), caso nel quale la giurisprudenza amministrativa individua comunque delle responsabilità in capo agli organi della procedura.
      Vale la pena ricordare il caso affrontato dalla quarta sezione del Consiglio di stato con la pronuncia 19/04/2024, n. 3556.
      Esso nasceva da un ricorso a tar promosso dalla curatela avverso il provvedimento con cui il Comune di Pomezia aveva ordinato al curatore fallimentare la pulizia dell'edificio e dell'area di pertinenza, con la rimozione dei rifiuti.
      Respinto dal TAR il ricorso, nell'atto di appello la curatela osserva, tra l'altro, che "Il T.a.r. avrebbe dovuto considerare che trattavasi di immobile occupato abusivamente da tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento e che "i rifiuti giacenti all'interno dell'edificio e nelle aree di pertinenza, neppure latamente avrebbero potuto essere ritenuti connessi all'attività svolta dall'impresa fallita anteriormente al fallimento".
      Nel respingere il ricorso, i giudici di Palazzo Spada hanno esaminato la questione alla luce del pronunciamento dell'Adunanza plenaria, che, con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, ha analizzato il profilo degli obblighi soggettivi imposti nel rispetto di tale tutela, sancendo il principio secondo cui ricade sulla Curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192, comma 3 D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice Ambiente) ed i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, in quanto il Curatore diviene detentore dei beni oggetto del fallimento e, di conseguenza, diventa legittimato passivo all'ordine di rimozione dei rifiuti prodotti dall'Azienda fallita.
      In particolare, ha osservato il Collegio in composizione allargata che "...la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti). Conseguentemente, ad avviso dell'Adunanza, l'unica lettura del D.Lgs. n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento".
      I giudici della IV sezione ricordano ancora che "l'Adunanza ha quindi stabilito che la legittimazione passiva all'ordine di rimozione acquisita dal curatore si fonda sulla stessa presenza dei rifiuti in un sito industriale e sulla posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F. 10.3. Deriva da tanto l'infondatezza di tutte le doglianze articolate da parte appellante ivi compresa quella connessa al principio comunitario "chi inquina paga" avendo l'Adunanza precisato che "per la disciplina comunitaria (art. 14, 1, della direttiva n. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti. Questa regola costituisce un'applicazione del principio "chi inquina paga" (v. il 'considerando' n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. 'esimente interna' prevista dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006. La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero".
      La sentenza conclude affermando dunque che "Da tanto discende l'infondatezza anche di quanto dedotto da parte appellante, censura per la quale ha insistito in sede di memoria conclusionale, nel senso che reputare onerato il Curatore significherebbe far ricadere i costi "su una platea di soggetti, non solo ristretta, ma anche già duramente colpita dalle vicissitudini del debitore". Anche su tale aspetto si è infatti esattamente pronunciata l'Adunanza plenaria valorizzando il fatto che "l'abbandono di rifiuti e, più in generale, l'inquinamento, costituiscono 'diseconomie esterne' generate dall'attività di impresa (cd. "esternalità negative di produzione")" cosicché "appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento".
      I principi qu affermati potrebbero indurre a ritenere che il liquidatore dovrebbe occuparsi dello smaltimento.
      Tuttavia non siamo di questo avviso perché il liquidatore non ha mai avuto la disponibilità materiale di quel bene.
      Per completezza aggiungiamo che la tesi sostenuta dall'Adunanza Plenaria del consiglio di stato è stata vivacemente contestata in dottrina, osservandosi che se è vero che secondo la legislazione europea va ritenuto responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell'area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione; tuttavia, il curatore non diventa proprietario del patrimonio del debitore fallito ma ne acquista solo la disponibilità al preciso fine pubblicistico di liquidare i beni e pagare i creditori, ed in questa ottica è stato concepito l'art. 104-ter co. 8 l. fall. , che consente al curatore non solo di dismettere ma di non acquisire neanche all'attivo i beni non convenienti alla funzione pubblicistica di cui sopra, per cui liquidare come scelta privatistica quella di fare ricorso alla dismissione x art. 104ter , co 8, sembra argomento non appropriato. Del resto il Consiglio di Sato se ne rende ben conto, tanto che, dopo l'affermazione circa la responsabilità del curatore, si prolunga sulla permanenza della responsabilità della società fallita quale proprietaria e autore del danno.
      In definitiva, suggeriamo di comunicare al liquidatore che la procedura non ha acquisito quei beni all'attivo, e che gli stessi sono dunque nella disponibilità del debitore.