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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Programma di liquidazione, costi prevedibili per le azioni esperibili, esigua massa attiva
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)11/11/2025 17:50Programma di liquidazione, costi prevedibili per le azioni esperibili, esigua massa attiva
Salve,
al fine di ottenere il Vostro consueto e prezioso contributo, vengo a parteciparVi la fattispecie di seguito compendiata.
Nella qualità di Curatore nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale a carico di una società (s.r.l.) sto predisponendo il programma di liquidazione ex art. 213 C.C.I.I..
Attesa l'importanza del prefato "atto", con precipuo riferimento alle azioni esperibili ed all'indicazione dei relativi costi, nonchè della massa attiva realizzata per farvi fronte, mi ponevo taluni quesiti e segnatamente:
- con riferimento alle azioni recuperatorie, in un'ottica di economicità della gestione della procedura, prevedo di stipulare, in luogo dell'applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014 (molto più onerosi), una convenzione con il nominando legale che prevede una retribuzione forfettaria per il richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo e per l'eventuale giudizio di opposizione allo stesso, nonchè il riconoscimento di una % sull'importo effettivamente incamerato dalla procedura con riferimento ad ogni singolo credito azionato;
- con riferimento, invece, alle azioni revocatorie (due rispetto alla mole considerevole di quelle recuperatorie), prevedere la nomina di un legale ed ipotizzare i presumibili costi sulla base degli onorari previsti dal prefato D.M..
Ora, considerato che la massa attiva allo stato realizzata si appalesa insufficiente per sopportare gli esborsi legati alle azioni innanzi evidenziate (fermo restando la realizzazione di ulteriore massa attiva dalle stesse), mi chiedevo se:
1) all'atto della nomina dei legali devo prevedere l'ammissione della procedura a gratuito patrocinio, salvo la successiva revoca in caso di sopravvenuta massa attiva;
2) come vado a conciliare l'eventuale ammissione a gratuito patrocinio con l'ipotizzata convenzione in un'ottica di contenimento dei costi per la procedura.
In altri e più immediati termini, mi chiedo se, in ragione di quanto innanzi evidenziato, sono "costretto" ad azionare tutte le azioni prevedendo l'ammissione a gratuito patrocinio, così che, in caso di esito negativo delle stesse, tutte le spese (compreso l'onorario spettante ai legali nominati) saranno poste a carico dell'erario, mentre, invece, in caso di auspicato esito favorevole, anche di una delle azioni incardinate, e, quindi, della realizzazione di massa attiva, procedere con la revoca del gratuito patrocinio.
Sperando di aver compiutamente illustrato gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini della compiuta redazione del programma di liquidazione, resto in attesa di un vostro contributo, anche di carattere operativo.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2025 17:33RE: Programma di liquidazione, costi prevedibili per le azioni esperibili, esigua massa attiva
Va premesso che l'accordo con il legale con cui si conviene che il compenso viene determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto (c.d. patto di quota lite) non sempre è lecito. Il divieto di tale patto- contenuto nell'art. 2233 c.c.- era stato abrogato dal D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2011, ma è stato successivamente ripristinato dall'art. 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012. Tuttavia il comma 3 di detto ultimo articolo ha lasciato aperte alcune possibilità di un tale patto in quanto questa norma prevede che "la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".
Non è stato agevole conciliare i due commi citati, ma il Consiglio Nazionale Forense ha dettato criteri per stabilisce quando un patto di quota lite è valido e quando è nullo. Il patto di quota lite è legittimo quando il compenso dell'avvocato è stabilito come una percentuale sul valore dei beni o degli interessi in lite, ma non è direttamente collegato all'esito della controversia, per cui il compenso può essere anche basato su una valutazione anticipata del vantaggio che il cliente si prevede di ottenere, ma non sul risultato effettivo raggiunto al termine della causa.
Alla luce di queste premesse, a nostro avviso, il patto che lei intende stipulare con uno o più legali per le azioni recuperatorie è, a nostro avviso nullo, in quanto nella parte finale prevede il riconoscimento di una % sull'importo effettivamente incamerato dalla procedura con riferimento ad ogni singolo credito azionato.
Superato questo ostacolo e venendo al nucleo della sua domanda, lei non è affatto costretto ad azionare tutte le azioni prevedendo l'ammissione a gratuito patrocinio, nella prospettiva che, comunque, in caso di esito negativo delle stesse, tutte le spese (compreso l'onorario spettante ai legali nominati) saranno poste a carico dell'erario. Non è questa l'ottica entro cui deve muoversi il curatore, ma quella di esaminare causa per causa, eventualmente con l'aiuto fin da questo momento di un legale, per valutare le possibilità di successo che ciascuna presenta e, tra quelle che superano tale vaglio, le possibilità concrete di incasso del credito in caso di vittoria, in modo da azionare soltanto quelle azioni che ammettono, sulla base di una valutazione prospettica (e con le relative incertezze che questa presenta), la possibilità di un effettivo recupero. Questo criterio soddisfa le esigenze richieste dall'art. 213 CCII per la formazione del programma di liquidazione quanto alle azioni da esercitare.
Qualora l'attivo disponibile non sia sufficiente per sostenere le spese per esercitare le azioni selezionate, può chiedere al giudice delegato di emettere l'attestazione di cui all'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 che per fallimento equivale all'ammissione al gratuito patrocinio.
Zucchetti SG srl
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