Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RELAZIONE DEL CURATORE AI SENSI DELL'ART 280 CCII

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    07/05/2026 14:21

    RELAZIONE DEL CURATORE AI SENSI DELL'ART 280 CCII

    Gent.mi
    nell'ambito di una liquidazione giudiziale, prima di depositare istanza per la chiusura della procedura, il Curatore è tenuto a depositare la relazione ex art 280 CCII, al fine di consentire al debitore una sua eventuale esdebitazione?. La relazione deve essere depositata quale allegato all'istanza di chiusura o deve essere depositata come "atto generico" a parte?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/05/2026 20:05

      RE: RELAZIONE DEL CURATORE AI SENSI DELL'ART 280 CCII

      Il comma 3 dell'art. 281 CCII dispone che "Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio" (della esdebitazione). A sua volta l'art. 235, comma 1, dopo aver previsto che la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, stabiliste testualmente che "Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, , anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1".
      Come vede, secondo il nuovo codice, la relazione finale del curatore va depositata unitamente all'istanza di chiusura e l'importante è questa contestualità per consentire al tribunale di disporre l'esdebitazione anche con il decreto di chiusura della liquidazione; che poi detta relazione sia allegata all'istanza di chiusura (come è preferibile) o con atto separato e distinto, purchè ricollegabile all'istanza di chiusura, conta poco.
      Zucchetti Sg srl