Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-AMMISSIONE STATO PASSIVO

  • Chiara Boem

    Jesolo (VE)
    08/03/2023 17:04

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-AMMISSIONE STATO PASSIVO

    Buongiorno,

    con riferimento ad una Liquidazione Giudiziale aperta successivamente alla rinuncia del debitore ad una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (ex art. 44 CCII), sono a chiedere il Vostro parere in merito all'ammissione dei crediti in sede di verifica dello stato passivo.
    Procederei alla cristallizzazione dei crediti (compreso interessi) ammessi alla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso (ex art. 44 ccii).
    Opterei pertanto a considerare le procedure consecutive, se non addirittura unitarie. Cosa ne pensate?

    grazie

    Chiara Boem
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2023 20:09

      RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-AMMISSIONE STATO PASSIVO

      Pensiamo che la situazione che lei prospetta è quanto mai complessa e dibattuta. Si pensi che da ultimo Cass. 08/07/2022, n.21758 ponendosi in netto contrasto con il suo più recente precedente (Cass. n. 6381/2019, emessa in fattispecie identica) ha statuito che "La L. Fall., art. 168, comma 3, il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nella L. Fall., art. 64 e seguenti". La decisione si fonda sulla considerazione che "Non basta, dunque, la consecuzione per ritenere che una disposizione prevista per il concordato si applichi anche al fallimento, posto che non si rinviene, nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca, in via generale, il permanere degli effetti propri della prima procedura anche nella seconda, né, viceversa, la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio del concordato. Al contrario, risulta manifesta l'intenzione del legislatore di regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione della domanda di concordato sul fallimento consecutivo, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa: in tal senso vanno lette le specifiche previsioni dell'esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo (L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e)), della prededucibilità dei crediti sorti in occasione ed in funzione del concordato preventivo (L. Fall., art. 111, comma 2) e della decorrenza dei termini di cui agli artt. 64 e 65, art. 67, commi 1 e 2, e 69 dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro nelle imprese (L. Fall., art. 69 bis, comma 2)".
      In realtà già Cass. sez un. 31/12/2021, n.42093 - intervenuta sul diverso tema della prededucibilià, o meno, del credito del professionista che abbia assistito il proponente la domanda di concordato anche nel successivo fallimento di quest'ultimo – aveva precisato che la consecutività, in assenza di una norma più specifica, "non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta", così non raggiungendo il suo scopo; e proprio in tema di prededucibilità il nuovo art. 6 del ccii è molto più restrittivo del secondo comma dell'art. 111 l. fall. ed, in particolare, alla lett. c) accorda la prededuzione ai "crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo….a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47" (principio estensibile al concordato con riserva cui non sia seguita l'apertura del concordato pieno, che era proprio il caso oggetto di esame delle citate cassazioni unite).
      Seguendo questo indirizzo, noi faremmo decorrere, quale regola, gli effetti della liquidazione giudiziale dalla data della apertura della stessa.
      Zucchetti SG srl v