Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Atti opponibili a procedura liquidazione controllata

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    26/04/2023 21:49

    Atti opponibili a procedura liquidazione controllata

    Buongiorno
    Quale OCC nell'ambito della stesura della relazione ho riscontrato quanto segue:
    Il debitore è proprietario di un immobile su cui pendono diverse trascrizioni ed iscrizioni e nello specifico:
    - Iscrizione ipoteca volontaria anno 2013
    - Preliminare registrato in favore di soggetto terzo con cui vende tutti i beni, trascritto in data 6.10.2017, da eseguirsi entro la data del 31.3.2018 con costituzione di usufrutto in favore del debitore
    - Atto di destinazione 2467 ter comprensivo dei medesimi beni oggetto di preliminare dell'8.8.2019 in favore del figlio del debitore
    - Trascrizione domanda giudiziale esecuzione in forma specifica del 30.10.2020 con richiesta di esecuzione del preliminare – pende giudizio
    - Trascrizione pignoramento anno 2021 – pende esecuzione immobiliare

    Alla luce delle predette trascrizioni ed iscrizioni, come dovrebbero essere valutati i beni dall'OCC e la possibilità di vendita ?
    sarebbe necessario in fase liquidatoria procedere con azione revocatoria nei 5 anni dalla data dell'atto o si potrebbe procedere alla vendita come accade nell'ambito dell'esecuzione ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/04/2023 18:19

      RE: Atti opponibili a procedura liquidazione controllata

      La premessa del discorso è che l'art. 274 CCII, quando autorizza, al comma due, il liquidatore ad iniziare o proseguire "le azioni dirette a fra dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile" ammette che tale organo possa esercitare l'azione revocatoria ordinaria, che, a norma dell'art. 2903 c.c., si prescrive "in cinque anni dalla data dell'atto". Pertanto è ormai prescritta sia l'azione diretta ad ottenere la revoca dell'atto da cui è germinata l'iscrizione ipotecaria nel 2013 sia il contratto preliminare, trascritto nel 2017. Quanto a quest'ultimo inoltre, avendo il promissario acquirente chiesto l'esecuzione ex art. 2932 c.c., con trascrizione della domanda giudiziale nell'ottobre del 2020, ben prima, quindi, dell'apertura della liquidazione controllata, gli effetti dell'eventuale sentenza di accoglimento della domanda risaliranno alla data della trascrizione della domanda, per cui saranno opponibili anche alla procedura di liquidazione (secondo i principi generali e tenendo conto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 173 in caso di liquidazione giudiziale). Ovviamente questo in linea generale perché bisognerà valutare chi sia stato inadempiente e quali difese le parti hanno svolto in giudizio.
      Lei accenna anche alla trascrizione di un pignoramento, ma non ci dice per quale credito; probabilmente ha agito il creditore ipotecario, ma tale esecuzione dovrebbe essere bloccata dal giorno dell'apertura della liquidazione patrimoniale in applicazione dell'art. 150, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCII.
      Rimane l'atto di destinazione del bene in favore del figlio rientrante nella previsione dell'art. 2645-ter c.c. (per cui non ci è chiaro come lo stesso bene sia oggetto di pignoramento) che risale all'8.8.2019, per cui l'azione revocatoria di tale atto non è ancora prescritta e, nonostante la finalità pubblicista, per la Cassazione (Cass. 15 novembre 2019, n. 29727)
      "deve ritenersi compreso nell'ambito dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., in quanto, benché con tale atto non sia trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso e non siano costituiti su di essi diritti reali in senso proprio, detto vincolo è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha quindi effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio (tanto che è oggetto di trascrizione) e, di conseguenza, è idoneo a pregiudicare le loro ragioni, così come si ritiene in situazioni analoghe (anche se non identiche), quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in trust". Più rigorosa è la Corte d'Appello di Firenze (App. Firenze 11 ottobre 2022, n. 2240), per la quale "La prevalenza del principio di tutela delle esigenze delle persone affette da disabilità rispetto a quello di tutela dei creditori rappresenta la ratio sottesa all'istituto, ma non può essere ulteriormente richiamata al fine di sottrarre all'azione revocatoria atti che sono stati realizzati ad hoc, anche per sottrarre il bene gravato dal vincolo all'azione dei creditori per debiti contratti e già esistenti o posti in essere nella consapevolezza di arrecare un danno ai medesimi creditori"; nel caso, da quanto possiamo capire tale atto di destinazione sembra avere proprio tale scopo.
      Stante questa situazione, ciò che maggiormente preoccupa è l'azione mossa dal promissario acquirente ex art. 2932 c.c., i cui contorni dovrebbe approfondire, perché se questa è fondata, potrebbe portare alla espunzione del bene dal patrimonio del debitore; l'esecuzione può venire meno e l'atto di destinazione potrebbe essere impugnato per revocatoria con tutti i rischi di un'azione giudiziale (i cui esiti sono difficilmente prevedibili senza conoscere a fondo gli atti).
      Zucchetti SG srl
    • Daniele Zavagnin

      Somma Lombardo (VA)
      17/11/2023 18:06

      RE: Atti opponibili a procedura liquidazione controllata

      Buonasera,
      in relazione all'oggetto del forum, desidererei chiedere se, nell'ambito di una L.C., sia a Vs. avviso opponibile l'ipoteca giudiziaria iscritta nei sei mesi antecedenti l'apertura della procedura dal creditore-ricorrente l'ammissione ovvero se il liquidatore possa legittimamente avviare, o eccepire già in sede d'ammissione al passivo, la revocatoria ex art. 166, co. I lett. d) ccii della garanzia trascritta. Stando al tenore dell'art. 274 ccii parrebbe di no. Siete a conoscenza di pronunce di Tribunali o della Suprema Corte in un senso o nell'altro?
      Ringrazio dell'attenzione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/11/2023 20:12

        RE: RE: Atti opponibili a procedura liquidazione controllata

        Trattandosi di liquidazione controllata trova applicazione, quanto ad eventuali azioni revocatorie, la disposizione di cui al comma 2 art. 274 CCII, per la quale "Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"; ove il richiamo alle norme del codice civile fa capire che la revocatoria che può esercitare il liquidatore è quella ordinaria, e non certo quella fallimentare che presuppone appunto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
        Orbene con la revocatoria ordinaria possono essere colpiti atti dispositivi del patrimonio del debitore e atti costitutivi della garanzia posti in essere dal debitore, ma nel caso si parla di ipoteca giudiziale che evidentemente un terzo ha iscritto in forza di un titolo giudiziario che lo consentiva e che pertanto non è oggetto di revocatoria. Superfluo, pertanto è anche Il richiamo alla iscrizione dell'ipoteca nei sei mesi precedenti in quanto i requisiti per l'esercizio della revocatoria ordinaria sono quelli indicati dagli artt. 2901 e segg. c.c..
        Tanto esclude anche la possibilità di contrapporre in sede di accertamento del passivo l'eccezione revocatoria (se non andiamo errati si chiede anche se sia possibile una tale difesa), ma in via più generale va detto che questa facoltà prevista dal primo comma dell'art. 203 per il curatore della liquidazione giudiziale non è considerata nella disciplina della liquidazione controllata, né sarebbe possibile una interpretazione analogica o estensiva della norma citata per la diversa struttura della formazione dello stato passivo, affidata, in sede di liquidazione controllata, al liquidatore con intervento solo eventuale del giudice.
        Zucchetti SG srl