Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

MCC - surroga e insinuazione

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    04/09/2025 08:11

    MCC - surroga e insinuazione

    Buongiorno,
    nel seguente caso:
    - Banca ammessa al passivo per finanziamenti garantiti da MCC in data 11/01/2024.
    - Surroga di MCC ricevuta in data 01/04/2025, nella quale viene indicato: "IMPORTO LIQUDIATO € …, VALUTA 31/10/2024"
    - Istanza di ammissione al passivo ultra tardiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ricevuta in data 07/08/2025.
    Come bisogna procedere? Ignorare la surroga perché è pervenuta successiva domanda di insinuazione?
    L'insinuazione è da escludere in quanto oltre il termine di 60 giorni dal pagamento alla banca garantita?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2025 18:06

      RE: MCC - surroga e insinuazione

      L'atto che rileva è la domanda di insinuazione al passivo presentata dall'AER per conto di NCC e ricevuta in data 7-8-2025, essendo necessaria ua formale insinuazione e non la semplice richiesta di surroga nella posizione della banca già ammessa, dovendosi valutare il privilegio richiesto sul quale il giudice non si era espresso al momento dell'ammissione della banca in chirografo.
      Kei dice che questa domanda di insinuazione è ultra tardiva ed ovviamente prendiamo per buona questa indicazione in mancanza di indicazione della data di esecutività dello stato passivo. Trattandosi di domanda super tardiva deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità che presuppone l'esclusione della colpevolezza del ritardo da parte dell'istante ed in questa valutazione rientra la constatazione se la domanda è stata presentata entro 60 giorni dalla cessazione della c ausa che ne impediva l'esercizio, come richiesto dall'art. 208, ult. comma CCII. Si tratta di una valutazione di fatto che deve svolgere lei, ma indubbiamente il fatto che la stessa MCC ha comunicato di aver provveduto al pagamento alla banca il 31-10-2024 fa capire che sin da quella data poteva presentare la domanda di insinuazione (come infatti ha presentato domanda di surroga, peraltro pure questa oltre i 60 giorni) essendo stato effettuato il pagamento che consentiva di rivalersi sul debitore.
      In sostanza, pur dovendo la questione essere esaminata in fatto e nei dettagli, riteniamo alla luce dei dati conosciuti che la domanda di insinuazione in questione sia inammissibile.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Bettini

        MILANO
        18/09/2025 16:00

        RE: RE: MCC - surroga e insinuazione

        In situazione analoga l'ADE giustifica il suo ritardo facendo riferimento alla data di visto e a quella di consegna dei ruoli sostenendo di aver rispettato i 60 gg rispetto a tali date. Tanto premesso, quale si ritiene di dover considerare per il conteggio dei 60 gg? quella di pagamento da parte di MCC o quella di visto dell'ADE?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/09/2025 15:50

          RE: RE: RE: MCC - surroga e insinuazione

          A nostro avviso è determinate la data del pagamento, il resto attiene alla organizzazione interna che consente la riscossione mediante AER. Invero la Cassazione in tema di crediti tributari, dopo aver affermato che l'amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale di cui all'art. 101 l. fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione, ha precisato che i lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli l'emissione delle cartelle non possono costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del termine di cui all'art. 101 (oggi art. 208 CCII). Ossia bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza dell'avvenuto pagamento da parte del MCC, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze.
          Questo in base alla legge fallimentare, ma il nuovo codice ha introdotto un nuovo termine per la scusabilità dell'errore e cioè che la domanda sia presentata entro 60 giorni da quando è venuta meno la causa che ne impediva la presentazione; e poiché è il pagamento che segna il momento in cui la surroga può scattare, è da questa data che va considerato il tempo dei 60 giorni strettamente necessario per proporre la domanda; da parte di MCC superando la pregressa interpretazione che faceva riferimento ai tempi tecnici per predisporre la domanda, da parte della AER, che è un dato che rileva ove sia stato rispettato l'altro presupposto del rispetto dei 60 giorni.. La trasmissione della domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne impediva la presentazione è posta, infatti, quale autonoma condizione di ammissibilità della domanda, come si evince dal chiaro dettato della norma, (la domanda "è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento…); ossia la norma pone i due requisiti della non imputabilità e della presentazione nel termine indicato in modo tra loro congiunto, nel senso che sono richiesti entrambi, ma operano temporalmente in modo differenziato, nel senso che la domanda, se è presentata oltre il termine indicato, va dichiarata inammissibile rendendo superflua ogni indagine sulla ragione del ritardo nella presentazione della domanda, ed, evidentemente, non è più riproponibile perché il mancato rispetto del termine processuale produce la decadenza; ove, invece, la domanda super tardiva sia presentata entro il termine dei sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento, la stessa può essere esaminata, e scatta, a quel punto, l'onere per l'istante di giustificare la incolpevolezza del ritardo del ricorso alla super tardiva.
          Zucchetti SG srl
          • Marco Bettini

            MILANO
            13/01/2026 17:32

            RE: RE: RE: RE: MCC - surroga e insinuazione

            Tornando alla discussione di cui sopra, premesso che, operativamente prima dell'insinuazione di AER, MCC notifica alla curatela apposita informativa con comunicazione di surroga (nella quele viene indicata la data di delibera della perdita e la data di liquidazione in favore della banca dell'importo per il quale chiede la surroga), successivamente come detto AER si insinua al passivo. Nelle proprie osservazioni AER sostiene che la notifica di surroga inviata da MCC prima della insinuazione al passivo costituisce titolo pieno per la conversione del credito da chirografario in privilegiato ante primo grado ed è questa comunicazione che deve essere considerata per la verifica dei termini. Lo scrivente condivide la posizione di AER solo per la parte in cui AER ritiene valida la comunicazione di MCC a titolo di surroga con la stessa natura e classificazione del credito (di fatto detta comunicazione costituirebbe una semplice sostituzione del creditore) mentre per la diversa classificazione del credito da chirografo a privilegio ante primo grado ritiene necessaria una specifica domanda di insinuazione al passivo di AER con la richiesta del privilegio.
            Tanto premesso si chiede se condivisa la posizione dello scrivente e se per i termini si debba considerare la domanda di insinuazione di AER o come sostenuto da quest'ultima la comunicazione precedente di MCC.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              13/01/2026 19:11

              RE: RE: RE: RE: RE: MCC - surroga e insinuazione

              Come abbiamo detto nella prima risposta di questo dibattito, l'atto che rileva è la domanda di insinuazione al passivo presentata dall'AER per conto di NCC, essendo necessaria una formale insinuazione e non la semplice richiesta di surroga nella posizione della banca già ammessa, dovendosi valutare il privilegio richiesto sul quale il giudice non si era espresso al momento dell'ammissione della banca in chirografo; di conseguenza detta comunicazione non può essere considerata neppure come una richiesta di surroga in chirograf9o dal momento che viene chiesta la collocazione privilegiata. Del resto, se così fosse, la surroga con la conseguente sostituzione di MCC alla banca in chirografo impedirebbe poi la domanda di insinuazione al passivo avendo scelto MCC di partecipare al concorso mediante surroga.. La comunicazione dell'intento di surroga vale, quindi, solo come una avvertimento della prossima futura presentazione della domanda di insinuazione da parte dell'Ente deputato.
              Circa la natura tardiva o super tardiva della domanda bisognerebbe conoscere la cronologia della formazione dello stato passivo e sapere se trova applicazione la legge fallimentare o il codice della crisi perché questo, come anticipato nella risposta che precede pone un limite ristretto di 60 giorni dalla cessazione della causa che impediva l'insinuazione entro il quale formulare la domanda non tacciabile di ritardo colpevole. E sotto questo profilo la comunicazione dell'intento di surroga può avere rilevanza in quanto individua il tempo dell'escussione della garanzia e del pagamento alla banca, che segna il momento dal quale può considerarsi cessata la causa impeditiva dell'insinuazione.
              Zucchetti SG srl
              • Cinzia Cioni

                PRATO
                12/02/2026 10:02

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: MCC - surroga e insinuazione

                in ipotesi di credito garantito al 100% da MCC per il quale la banca finanziatrice non si è insinuata, può MCC escusso chiedere, mediante iscrizione esattoriale, l'insinuazione allo stato passivo in proprio o è necessario il concorso tramite surroga?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  12/02/2026 18:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: MCC - surroga e insinuazione

                  Nel caso la banca non si sia insinuata al passivo, MCC , se intende partecipare al concorso, deve procedere all'insinuazione del credito al passivo. Invero, a seguito della escussione della garanzia, scatta il diritto del Fondo di garanzia, gestito d MMC, a recuperare l'importo erogato a prima richiesta alla banca garantita, che nel contempo subisce una mutazione rispetto al credito della banca in quanto quello di MMC non è più quello chirografario della banca, ma è assistito dal privilegio pubblico per effetto dell'art. 8
                  1. D.L. n. 3/2015 (conv. con L. n. 33/2015). Il fatto che si verifichi un mutamento qualitativo del credito può giustificare le critiche (cfr il recente contributo di S. Leuzzi, L'ingresso di MCC nello stato passivo della liquidazione giudiziale, in dirittodellacrisi.it) all'indirizzo giurisprudenziale che riconosce, nel caso in cui la banca sia già insinuata al passivo, che MMC possa partecipare al concorso soltanto mediate surroga (cfr. Cass, 13 febbraio 2025, n. 7832; Cass. 31 luglio 2025, n. 22165), ma la surroga presuppone la precedente insinuazione della banca , nella cui posizione MMC si sostituisce, sebbene con una diversa collocazione; quando però il creditore iniziale per il finanziamento effettuato e garantito da MMC non si insinua, MMC, una volta escusso, non ha altro mezzo per il recupero del suo credito che partecipare al concorso presentando una formale insinuazione al passivo.
                  Zucchetti SG srl