Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Insinuazione massa socio senza ammissione massa società

  • Andrea Cester

    San Vendemiano (TV)
    12/10/2024 11:11

    Insinuazione massa socio senza ammissione massa società

    Buon giorno, la fattispecie è la seguente:
    - nell'ambito della liquidazione giudiziale di ALFA sas è stata aperta, ex art. 256 CCII, la medesima procedura anche nei confronti del socio accomandatario Sig. Rossi;
    - quest'ultimo era contemporaneamente socio accomandatario BETA sas, società nei cui confronti è stata aperta dopo poco la procedura di liquidazione giudiziale.
    La LG di BETA sas si chiude in tempi rapidi essendo priva di attivo.
    Di recente è stata depositata nella massa del socio accomandatario Sig. Rossi una insinuazione tardiva da parte di A.E. per un debito tributario di BETA, non oggetto di esame nel passivo di BETA sas perché, appunto, chiusa.
    Mi sono posto il dubbio se la domanda di A.E., per il credito vantato nei confronti di BETA che ipotizziamo sia fondato, possa essere ammessa al passivo del socio Sig. Rossi:
    - l'art 257 co. 3 CCII afferma che il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione sociale si intende dichiarato anche nella liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabili, ma nel caso illustrato non vi è stata alcuna domanda nei confronti del debitore principale, ovvero la società;
    - il titolo sul quale si basa la domanda è il ruolo emesso nei confronti di BETA sas; non esiste un accertamento del credito nei confronti di BETA.
    Ringraziano per la disponibilità, porgo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/10/2024 17:46

      RE: Insinuazione massa socio senza ammissione massa società

      La norma da lei richiamata di cui al comma 3 dell'art. 257 c.c.i.i., secondo la quale il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci è una disposizione di favore per i creditori; costoro, infatti, nella contemporanea pendenza della procedura di liquidazione a carico della società e dei soci illimitatamente responsabili, non hanno bisogno di presentare più domande di ammissione in ciascuna di esse, ma è sufficiente, quando il credito ha lo stesso contenuto perché chirografario o assistito da privilegio generale, che proponga l'ammissione al passivo della società affinchè la stessa domanda sia esaminata e ammessa al passivo anche dei soci, pur se il creditore istante non abbia fatta una espressa richiesta di ammissione al passivo dei soci. Così letta la norma, si capisce che la stessa può valere solo nell'ipotesi in cui sia aperta contemporaneamente la liquidazione giudiziale a carico della società e dei soci e le due procedure pendano avanti allo stesso giudice.
      Tale norma, quindi non si sarebbe potuta utilizzare neanche nel caso in cui fosse stata ancora aperta la liquidazione giudiziale a carico della sas Beta in quanto al momento dell'apertura della stessa non era stata aperta anche quella del socio accomandatario sig. Rossi giacchè questi era stato già dichiarato insolvente al momento della liquidazione giudiziale a carico della sas Alfa e dello stesso socio accomandatario sig. Rossi. . Pertanto, nell'ipotesi fatta, comunque l'AE avrebbe dovuto presentare una domanda di ammissione al passivo della liquidazione di Beta sas e apposita domanda di insinuazione al passivo della liquidazione del sig, Rossi, trasmettendo la prima al curatore della liquidazione di Beta e la seconda al curatore della liquidazione del sig. Rossi.
      Nella situazione attuale, essendo stato chiusa la procedura di liquidazione di Beta e rispondendo il sig. Rossi illimitatamente dei debiti di Beta, l'AE può far valere il suo credito nei confronti del sig. Rossi soltanto insinuandosi al passivo della liquidazione aperta nei suoi confronti. Naturalmente, poiché si tratta di una responsabilità sussidiaria del sig. Rossi per i debiti dei Beta, l'ammissione presuppone l'esistenza del credito della AE nei confronti di Beta sas, potendo il curatore della procedura del sig. Rossi sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto muovere Beta prima e il curatore della liquidazione di Beta poi.
      Zucchetti SG srl
    • Andrea Cester

      San Vendemiano (TV)
      14/10/2024 08:23

      RE: Insinuazione massa socio senza ammissione massa società

      Molte grazie.