Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ingiunzione ex art. 260, comma 1, CCII, non opposta, dichiarata definitivamente esecutiva e fatta oggetto di precetto

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    21/04/2024 17:50

    Ingiunzione ex art. 260, comma 1, CCII, non opposta, dichiarata definitivamente esecutiva e fatta oggetto di precetto

    Con riferimento all'ingiunzione di cui sopra, nei confronti di un ex socio della società ora in Liquidazione Giudiziale, dopo la notifica del precetto veniva inviata dal Legale dell'ex socio una pec al curatore in cui si indicava che in realtà il versamento del capitale sociale era stato effettuato, allegando due ricevute, ciascuna relativa alla metà dell'importo dovuto, una sola delle quali risultava presentare idonea causale. Successivamente lo stesso legale notificava una ulteriore pec in cui allegava un decreto ingiuntivo (per un credito superiore), dichiarato esecutivo ex. art. 647 cpc in data precedente alla apertura della Liquidazione Giudiziale, a favore dell'ex socio nei confronti della società. Poco dopo lo stesso decreto ingiuntivo veniva allegato ad una nuova pec inviata alla procedura quale insinuazione al passivo (essendo però scaduti i termini ex art. 208 CCII).
    In base alla sentenza di Cassazione Civile sez. I, n. 9912/2007, il sottoscritto curatore riterrebbe di poter procedere all'esecuzione, in quanto, in tale sede, il debitore potrebbe invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto posteriori alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente.
    Il Legale che assiste la procedura di Liquidazione Giudiziale solleva però delle perplessità, in relazione alla vanificazione della compensazione propria tra debiti/crediti e alla valutazione che il precedente decreto ingiuntivo, esecutivo, non dovrebbe essere inficiato dal giudicato intervenuto in base all'azione ex art. 260 CCII.
    Chiederei un Vs parere in proposito.
    Ringrazio anticipatamente.
    Franco Gliatta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2024 17:49

      RE: Ingiunzione ex art. 260, comma 1, CCII, non opposta, dichiarata definitivamente esecutiva e fatta oggetto di precetto

      Siamo d'accordo con la sua idea, se, come pare di capire, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice delegato ex art. 260 CCII non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc, come previsto dal comma secondo dell'art. 260 CCII.
      Se questo decreto è divenuto definitivo, si pone il problema se in sede diversa dall'opposizione al decreto ingiuntivo, possa essere portato in compensazione del credito un controcredito e questa problematica è stata risolta da Cass. 24/04/2007, n.9912 che ha così statuito: "La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito".
      La massima riportata riproduce esattamente la situazione da lei descritta, per cui lei può agire in via esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo definitivo e in sede esecutiva il debitore ingiunto non può eccepire in compensazione il suo credito portato anch'esso da titolo definitivo per crediti aventi origine anteriore all'emissione del decreto in favore della curatela; ovviamente la controparte potrà far valere il suo credito mediante l'insinuazione al passivo ove, se la domanda, come sembra di capire, è supertardiva sarà soggetta al vaglio di ammissibilità con prova a carico dell'insinuante della incolpevolezza del ritardo e che la domanda sia stata trasmessa non oltre 60 giorni dalla cessazione della causa che in precedenza ne impediva la presentazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Franco Gliatta

        Cortona (AR)
        23/04/2024 18:12

        RE: RE: Ingiunzione ex art. 260, comma 1, CCII, non opposta, dichiarata definitivamente esecutiva e fatta oggetto di precetto

        Grazie mille!