Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

calcolo soglie per assoggettabilità a liquidazione giudiziale

  • Luigi Sica

    Torino
    27/03/2024 19:30

    calcolo soglie per assoggettabilità a liquidazione giudiziale

    Il mio quesito è riferito alla terza soglia di quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 14 del 12/1/2019, ovvero " Un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000".
    Qualora un soggetto sia titolare di una ditta individuale e gestisca l'impresa (della ditta individuale) con debiti inferiori ad euro 500.000 ( e ricavi e attivo anche "sotto-soglia"), ma sia, al tempo stesso, debitore verso l'erario per debiti derivanti dalle proprie dichiarazioni dei redditi personali, causati dall'imputazione "per trasparenza" di redditi di snc di cui è socio, tali debiti devono concorrere al parametro della lettera d) ( 500.000 euro) ?
    In altre parole, per stabilire se un'impresa di ditta individuale sia "minore" ( art. 2, lett. d, dlgs n. 14/2019), occorre sommare i debiti dell'impresa siffatta e quelli derivanti dalla posizione "fiscale" di socio di società di persone ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/03/2024 19:55

      RE: calcolo soglie per assoggettabilità a liquidazione giudiziale

      "Nel caso di impresa individuale lo svolgimento dell'attività imprenditoriale comporta la confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici relativi all'esercizio dell'impresa con quelli personali dell'imprenditore; di conseguenza, stante l'unitarietà del patrimonio nei termini sopra detti, nel computo delle soglie di fallibilità - e dunque anche dell'attivo - rientrano i beni e i crediti personali dell'imprenditore". Così App. 11/02/2022, n.494 che riprende l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che "ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta' (Cass. 18/01/2019, n. 1466; Cass. 04/06/2012, n. 8930).
      Eguale principio vale per l'individuazione dell'impresa minore nel nuovo codice della crisi.
      Zucchetti SG srl