Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Domande ultratardive e art. 208 comma 3 CCII

  • Andrea Cester

    San Vendemiano (TV)
    07/10/2026 09:39

    Domande ultratardive e art. 208 comma 3 CCII

    Buon giorno, nell'ambito di una domanda ultratardiva da parte di Agenzia Entrate Riscossione, riconducibile al credito di MCC, chiedo se per valutare l'ammissibilità della domanda, una volta appurato che il ritardo è dipeso appunto da MCC, il riferimento dell'art. 208 comma 3 CCII (...se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo) possa essere ricondotto alla consegna del ruolo. In altre parole, se la consegna del ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione possa essere considerato il momento nel quale cessa la causa che ha impedito il deposito tempestivo e dal quale decorrono quindi i 60 giorni per la presentazaione della domanda di ammissione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2026 17:14

      RE: Domande ultratardive e art. 208 comma 3 CCII

      Si, la consegna del ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione può essere considerato il momento nel quale cessa la causa che ha impedito il deposito tempestivo e dal quale decorrono quindi i 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione.
      invero la Cassazione (Cass. 13 ottobre 2011 n. 21189; Cass. 12 dicembre 2010, n. 24445; Cass. 11 dicembre 2012, n.22749; Cass. 8 settembre 2015, n.17787). con riferimento all'art. 101 ult. comma, legge fall.- che non prevedeva questa clausola restrittiva ma richiedeva, per le domande ultra tardive, soltanto che il richiedente dovesse fornire la prova che il ritardo era dipeso da cause a lui non imputabili aveva precisato, da un lato, che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza non può discendere dalla sola non conoscenza della procedura fallimentare, e, dall'altro, che i lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle non possono costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del termine di cui all'art. 101. Ossia la Corte pur dando la dovuta rilevanza alla formazione del ruolo, ammette che bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. Ciò perché che i più lunghi termini per la formazione dei ruoli ed emissione delle cartelle non possono costituire ragioni idonee per la scusabilità del ritardo la quale va valutata in relazione ai tempi strettamente necessari all'amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione al passivo (Cass. 30 marzo 2016, n.6195; Cass. 11 ottobre 2011, n. 20910). E' in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento di questa attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo -il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo, tenendo conto che- aggiunge la Corte- ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass. 31 maggio 2011, n. 12019)) e che parimenti l'Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito con riserva di produzione dei documenti.
      Zucchetti SG srl
    • Andrea Cester

      San Vendemiano (TV)
      17/10/2026 08:39

      RE: Domande ultratardive e art. 208 comma 3 CCII

      Molte grazie