Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Comunicazione al debitore dell'udienza di verifica e facoltà di essere sentito

  • Amelia Fiore

    Salerno
    27/05/2025 17:37

    Comunicazione al debitore dell'udienza di verifica e facoltà di essere sentito

    Salve, buona sera. Stavo riflettendo sulle prassi di alcuni Tribunali di inviare la comunicazione relativa all'udienza di verifica ed il progetto di stato passivo anche al debitore. In effetti, essendo questo informato, al momento della comunicazione della sentenza di liquidazione, anche della prima udienza di verifica, e trattandosi, per le udienze successive, di rinvii di ufficio, l'onere sarebbe comunque assolto. Le prassi però prevedono che la comunicazione vada fatta anche a lui; dal momento che l'art. 203 4 ° comma CCII prevede che egli possa chiedere di essere sentito, la comunicazione deve avvenire nei termini previsti per i creditori che hanno proposto istanza di ammissione o semplicemente in un termine congruo per chiedere di essere sentito. Ringrazio per la collaborazione. Avv. Amelia Fiore
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/05/2025 18:29

      RE: Comunicazione al debitore dell'udienza di verifica e facoltà di essere sentito

      Il ruolo del debitore nella verifica del passivo è completamente cambiato , in un primo momento, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs n.83 del 2022 al comma 5 dell'art. 204 c.c.ii., e, successivamente, a seguito dell'aggiunta fatta allo stesso comma dal recente dlgs n. 136 del 2024. Come è noto, con il primo intervento è stato introdotto nell'art. 204 il comma 5, per il quale "Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso"; da cui discende che le decisioni prese in sede di accertamento o di successiva impugnazione sulle domande di rivendica e restituzione di beni mobili e immobili hanno efficacia di giudicato con effetto extra concorsuale.
      Questa scelta legislativa, giustificabile nell'ottica dalla prevalenza dell'interesse generale alla stabilità delle decisioni in tema di rivendica derivante dalla volontà di meglio salvaguardare l'esigenza di certezza dei terzi, con la conseguente maggiore appetibilità del mercato delle liquidazioni, rispetto al diritto del debitore, destava non poche perplessità sotto il profilo costituzionale,principalmente per la violazione del diritto di difesa del debitore, discendente dall'aver attribuito efficacia extra concorsuale ai provvedimenti decisori sulle domande di rivendica e restituzione, senza al contempo aver attribuito al debitore il diritto e gli strumenti per difendere i propri diritti in un procedimento idoneo a modificare definitivamente, e non più "ai soli fini del concorso", la sua sfera giuridica.
      Questo aspetto è stato colto dal legislatore del terzo correttivo che, per sanare la posizione di minorata difesa del debitore, ha aggiunto al comma 5 dell'art. 204 la seguente frase "Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206" con cui vine sostanzialmente attribuito al debitore, sempre limitatamente alle questioni riguardanti le domande di rivendica e restituzione, il ruolo di psrte, visto che questi non può solo chiedere di essere sentito, ma può partecipare al giudizio di verifica delle domamnde di rivendica e impugnare i provvedimenti del giudice, che è la facoltà tipica concessa alle parti del giudizio.
      E tutto ciò senza che alla modifica del ruolo del debitore abbia fatto seguito un coordinamento procedurale sotto il profilo delle comunicazioni che il curatore deve fare in questa fase: non è previsto, infatti, che al debitore sia inviata la comunicazione ex art. 200, nè il progetto di stato passivo né lo stato passivo esecutivo, nè è stato modificato l'art. 206 lì dove indica i soggetti legittimati a proporre le varie impugnazioni, tra i quali dovrebbe ora essere compreso il debitore; non è spiegato, come già accennato, quale tipo di intervento possa spiegare il debitore avanti al giudice delegato, e così via.
      In questa situazione, a nostro avviso, il curatore deve rispettare quanto al debitore le stesse regole dettate per i creditori, visto che il primo, come costoro, può stare in giudizio avanti al giudice delegato e partecipare come parte e può come i creditori impugnare i provvedimenti del giudice, seppur limitatamente alle domande i rivendica e restituzione.
      Zucchetti SG Srl