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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il voto dei creditori nel concordato preventivo in continuità aziendale
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Shaula D'Antonio
Pescara26/03/2026 10:23Il voto dei creditori nel concordato preventivo in continuità aziendale
Buongiorno,
Vorrei condividere con Voi un dubbio in merito alle modalità di espressione del voto nel concordato preventivo in continuità aziendale, alla luce del nuovo CCII. In particolare, mi sembra superata la regola del silenzio assenso, pertanto l'inerzia del creditore non dovrebbe portare alcuna conseguenza. In sintesi, se il creditore non vota non è dissenziente, bensì rimane fuori dal calcolo delle maggioranze, che viene effettuato solo sulla base dei voti espressi.
Vorrei sapere se condividete questa mia interpretazione o se, diversamente, l'inerzia va considerata come dissenso.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/03/2026 19:49RE: Il voto dei creditori nel concordato preventivo in continuità aziendale
Il silenzio vale assenso è un meccanismo di voto tradizionalmente utilizzato nel concor-dato fallimentare e che, come è noto, era stato introdotto anche nel concordato preventi-vo con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e poi abrogato, dopo circa tre anni, dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 132, ripristinando il sistema di voto del consenso esplicito.
Questo sistema è stato mantenuto, con qualche differenza, anche nel nuovo codice per il concordato liquidatorio, per il quale, il primo comma dell'art. 109 (che riprende il pari comma dell'art. 177 l. fall. nella versione finale dovuta al decreto correttivo n. 169 del 2007) prevede che "Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi", per cui, abolita la maggioranza numerica, è richiesta, in mancanza di classi, la sola maggioranza quantitativa assoluta dei crediti ammessi al voto e non più dei due terzi e, in presenza di classi, è richiesta, oltre a questa maggioranza, anche quella nel maggior numero di classi, che, come accennato, continua a giustificare l'uso del termine maggioranze al plurale.
E' chiaro che con questo criterio di calcolo non si sterilizza l'inerzia dei creditori giacchè quando si dispone che "il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto", si dà rilievo al solo consenso esplicito che, rapportato ai fini del calcolo della maggioranza, al monte crediti ammessi al voto, finisce per accumunare automaticamente i dissenzienti con i silenti; per evitare questo effetto la legge dovrebbe scomputare i creditori non votanti dal quorum deliberativo, facendo sì che la decisione sulla proposta concordataria valorizzi i soli creditori che si sono espressi esplicitamente, dimostrando il loro effettivo interesse e renda ininfluente l'atteggiamento astensionistico, che non è, obiettivamente, riconducibile né a un assenso, né a un dissenso.
In modo parzialmente diverso sono determinate le maggioranze nel concordato in continuità che trovano la loro regolamentazione nel quinto comma dell'art. 109.
Questa norma inizia col disporre che "Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore", il che comporta l'istituzione, in questo tipo di concordato, dell'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori, in conformità a quanto previsto dall'art. 85 e, una volta sancita l'obbligatorietà della formazione delle classi, l'inizio del quinto comma pone, come appena ricordato, la regola che "il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore" e, poiché la norma continua precisando che "In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto", è evidente che per l'approvazione del concordato è necessario che in tutte le classi sia stata raggiunta la maggioranza dei crediti inseriti in ciascuna classe. Anche in questo caso, quindi vale la regola del silenzio dissenso, come sopra spiegata in quanto il calcolo delle maggioranze in ciascuna classe va fatto con riferimento non ai votanti ma ai creditori ammessi al voto. Tuttavia, il legislatore, conscio della difficoltà a raggiungere la maggioranza in tutte le classi, per agevolare l'approvazione dei concordati in continuità, ha introdotto un meccanismo per il quale l'adesione della singola classe può anche non dipendere dal voto favorevole della maggioranza dei crediti inseriti.
Invero, il comma quinto dell'art. 109, dopo la previsione che in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, aggiunge "oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe"; ossia si ritiene consenziente anche la classe nella quale hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe.
Di conseguenza, qualora in nessuna classe sia raggiunta la maggioranza, è sufficiente per l'approvazione che esprima il voto almeno la metà dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe e di questi si dichiarino favorevoli i due terzi, che tradotto in numeri, ipotizzando che in ogni classe voti giusto la metà dei crediti ammessi al voto, il piano è egualmente approvato col voto favorevole dei due terzi della metà dei crediti appartenenti a ciascuna classe, pari al 33,33% periodico dell'intera massa dei crediti; di contro, il concordato non è approvato ove non esprima il voto almeno la metà dei crediti di una classe o in una classe i crediti dei creditori votanti non raggiugano i due terzi dei crediti ammessi in quella classe.
Un esempio chiarisce il concetto, si ipotizzi un monte crediti ammessi al voto di 300, distribuito in tre classi, una per complessivi crediti di 50, una seconda per complessivi 100 ed una terza per complessivi 150; orbene in un caso del genere il concordato potrebbe essere approvato se vota almeno la metà dei crediti inseriti in ciascuna classe, e quindi crediti per almeno 25 della prima classe, per almeno 50 della seconda e per almeno 75 della terza, per complessivi 150, e se in ciascuna classe i votanti rappresentano i due terzi dei crediti dei creditori votanti in esse inseriti, e cioè i due terzi i 25 nella prima classe, pari a16,66 periodico, i due terzi di 50 nella seconda, pari a 33,33 periodico e i due terzi di 75 nella terza, pari a 50, per un totale complessivo di 100, che equivale, appunto, al 33,33% del totale monte crediti di 300.
In tal modo è stato sovvertito il principio della ,maggioranza, nel senso che il concordato può essere approvato da una minoranza, come l'esempio riportato dimostra; ovviamente gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinto, ma il risultato sarebbe sempre lo stesso in quanto i due terzi della metà di un importo rappresenta sempre il 33,33% del totale.
Ma non finisce qui perché il comma quinto dell'art. 109, dopo le previsioni di cui si è parlato, aggiunge "In caso di mancata approvazione si applica l'art. 112, comma 2", ove l'ipotesi di mancata approvazione non può che essere riferita a quelle esaminate in precedenza, ossia che non sia stata raggiunta la maggioranza in tutte le classi né sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei crediti dei votanti.
Orbene, qualora nessuna di queste maggioranze sia stata raggiunta, il tribunale, a norma del secondo comma dell'art. 112, su richiesta del debitore può egualmente omologare il concordato se ricorrono congiuntamente determinati requisiti. In particolare l'omologa è possibile, ossia il tribunale deve omologare il concordato anche in caso di mancata approvazione qualora "la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1-ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2- che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".
E' superfluo approfondire quest'ultima condizione che richiederebbe una spiegazione troppo lunga. Ai fini che qui interessano, basta dire che essa finisce per porre ulteriori criteri di calcolo delle maggioranze che, seppur in presenza di altre condizioni riguardanti le modalità della distribuzione dei valori di liquidazione e dei valori eccedenti quello di liquidazione, abbassano ulteriormente l'asticella della percentuale dei crediti favorevoli necessari per l'approvazione, posto che il raggiungimento di queste ulteriori soglie, anche se espressione di una esigua minoranza del monte crediti, è sufficiente per l'omologazione, su semplice richiesta del debitore. Infatti, riprendendo l'esempio precedente, nella prima ipotesi contemplata è sufficiente che la maggioranza sia raggiunta in due classi su tre, una delle quali sia costituita da creditori con diritto di prelazione, sicchè se viene raggiunta la maggioranza nella prima classe, pari a 25+1= 26 e nella seconda, pari a 50+1= 51di privilegiati, il concordato è approvato col voto di creditori che rappresentano un totale di crediti di 77, pari al 25,66% del totale dei crediti ammessi di 300. Nel secondo caso il concordato potrebbe essere approvato se raggiunge la maggioranza anche nella sola prima classe, ossia 26, se i componenti della stessa possono essere soddisfatti "almeno parzialmente" rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, ossa sarebbe sufficiente una percentuale di crediti favorevoli pari all'8,66% del monte crediti ammessi al voto.
Ci scusiamo per la lunghezza della risposta, ma trattandosi del primo intervento in materia di maggioranze nel concordato abbiamo preferito fornire un panorama abbastanza completo, seppur sintetico, che travalica i limiti della domanda.
Zucchetti SG srl
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