Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Privilegio ipotecario del concessionario

  • Piero Mussida

    Casalpusterlengo (LO)
    29/06/2026 16:22

    Privilegio ipotecario del concessionario

    Buongiorno,
    vi sottopongo il seguente quesito, relativo ad una procedura di concordato preventivo (ex ccii) non omologato che, dopo alcuni mesi, è sfociato in una procedura di liquidazione giudiziale.
    In particolare la società si è vista dapprima revocare l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, dopo alcuni mesi, accogliere una domanda di liquidazione giudiziale presentata da un creditore; sebbene non sussista una coincidenza temporale fra cessazione del concordato ed inizio della liquidazione giudiziale, si può affermare che l'insolvenza sia la medesima per entrambe le procedure (il ritorno in bonis non ha mutato l'insolvenza, che già esisteva nei medesimi presupposti nella procedura concorsuale minore).
    Fatte queste premesse, sono a chiedere se, a vostro parere, l'iscrizione di un'ipoteca da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente alla revoca del concordato ma antecedentemente alla dichiaraizone di liquidazione giudiziale sia opponibile ed efficace e, quindi, il credito fiscale possa godere della prelazione ipotecaria; segnalo, per quanto occorrer possa, che all'epoca il decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato era stato ritualmente iscritto nei RR.II. e non cancellato.
    Grazie per la gentile attenzione e collaborazione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/06/2026 16:52

      RE: Privilegio ipotecario del concessionario

      Come lei ha ben intuito il punto centrale della questione è stabilire se nel caso esista una continuità tra la procedura di concordato non omologata e quella di liquidazione giudiziale che è stata aperta dopo qualche mese.
      E' pacifico che ai fini della consecuzione non rileva tanto l'intervallo temporale tra due procedure (specie quando questo è abbastanza ridotto, come nel caso) quanto la continuità della crisi aziendale (cfr. da ult. in tal senso, Cass. n. 11226/2025), sicchè, se, come è molto probabile (ma questo è un dato di fatto che deve appurare lei), ricorre una consecuzione tra le due procedura l'ipoteca fiscale, anche se soggetta a regole speciali, rientra nella previsione del primo periodo del comma 5 dell'art. 46, per il quale "I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3". La norma si riferisce a qualsiasi tipo di prelazione, anche ipotecaria e a qualsiasi tipo di ipoteca (a differenza del periodo successivo dello stesso comma, che tratta delle ipoteche giudiziali), per cui riteniamo che l'ipoteca in questione debba ritenersi inefficace, tanto più che, come lei dice, all'epooca della iscrizione ipotecaria la società in questione risultava dal Registro Imprese ancora in concordato, non essendo stata annotato ancora il provvedimento di non omologa.
      Zucchetti SG srl
      • Piero Mussida

        Casalpusterlengo (LO)
        01/07/2026 07:22

        RE: RE: Privilegio ipotecario del concessionario

        Buongiorno,
        vi ringrazio per il riscontro.
        Approfondendo la questione mi è rimasto solamente un dubbio: nel caso di liquidazione giudiziale che fa seguito ad una procedura di concordato preventivo la "retrodatazione" dell'inefficacia delle iscrizioni nei RR.II. alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della domanda di accesso ex art. 40 ccii trova applicaizone anche per le ipoteche "fiscali" iscritte ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/1973?
        Grazie per la vostra disponibilità.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/07/2026 17:37

          RE: RE: RE: Privilegio ipotecario del concessionario

          Come abbiamo detto nella risposta che precede la norma di cui all'art. 46, comma 5, CCII richiamata "si riferisce a qualsiasi tipo di prelazione, anche ipotecaria e a qualsiasi tipo di ipoteca (a differenza del periodo successivo dello stesso comma, che tratta delle ipoteche giudiziali)"; si riferisce, quindi anche alle ipoteche fiscali in quanto l'art. 77 DPR n. 602 del 1973 non dispone diversamente.
          Zucchetti SG srl