Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 130 C. 9

  • Daniele Ferrari

    Lecce
    04/10/2024 17:50

    Articolo 130 C. 9

    In base al suddetto art. 130 C. 9 Il curatore, ........, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo..........

    (...) avendo, però, lo scrivente curatore presentato istanza per non farsi all'accertamento del passivo ai sensi dell'Art. 209, poi accolta,

    vi chiede,

    se è corretto fare partire invece i suddetti 4 mesi (entro i quali presentare la suddetta prima relazione riepilogativa) dal Decreto Motivato del Tribunale. Non essendoci stata alcuna verifica dei crediti (quindi alcun deposito del decreto di esecutività dello stato passivo); sempre ai sensi del su richiamato art. 209.

    In attesa di un riscontro, cordiali saluti.
    Il curatore




    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2024 10:28

      RE: Articolo 130 C. 9

      La fattispecie non è regolata dalla legge, probabilmente perchè il legislatore ha ritenuto superfluo intervenire ritenendo che alla dichiarazione di non farsi luogo all'accertamento del passivo segua a breve la chiusura della procedura, ma può accadere che ciò non avvenga ed allora rimane l'obbligo per il curatore di presentare la relazione di cui al comma 9 dell'art. 130. In mancanza di disposizione di legge, compete all'interprete individuare una data di riferimento ed anche a noi sembra che la data più congrua dalla quale far decorrere i quattro mesi pe di cui all'art. 130 comma 9, sia quello della emissione del decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo di cui all'art. 209, non vedendo quale altro termine possa essere preso in considerazione.
      Zucchetti SG Srl
      • Daniele Ferrari

        Lecce
        07/10/2024 11:44

        RE: RE: Articolo 130 C. 9

        Grazie