Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Previsione di insufficiente realizzo

  • Monica Catini

    MONTEGRANARO (FM)
    06/05/2026 12:24

    Previsione di insufficiente realizzo

    Buongiorno,

    con la presente si chiede un chiarimento in merito alla corretta procedura da seguire nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale nella quale, prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, sia stato accertato che non vi è alcun attivo da liquidare e che non sussistono concrete possibilità di esperire azioni risarcitorie o recuperatorie nei confronti del legale rappresentante, risultato privo di beni aggredibili.

    In particolare, si chiede se, in tale situazione, sia corretto procedere mediante:

    istanza di non farsi luogo all'accertamento del passivo, ai sensi dell'art. 209 CCII, con successiva predisposizione e approvazione del rendiconto, anche se pari a zero, e successiva istanza di chiusura della procedura;

    oppure

    istanza diretta di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett. d), CCII, per insufficienza dell'attivo.

    Il dubbio interpretativo nasce dal coordinamento tra le due disposizioni.
    Da un lato, l'art. 209 CCII sembrerebbe applicabile nel caso in cui risulti prevedibile che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori concorsuali, salva l'eventuale soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
    Dall'altro lato, l'art. 233, comma 1, lett. d), CCII prevede la possibilità di disporre la chiusura della procedura in qualsiasi momento quando risulti che l'attivo non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura.

    Alla luce di ciò, si chiede quale sia la procedura più corretta da adottare nel caso concreto sopra descritto, ossia se sia necessario passare preliminarmente attraverso l'istanza ex art. 209 CCII e il successivo rendiconto, oppure se sia possibile presentare direttamente istanza di chiusura ex art. 233, comma 1, lett. d), CCII.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/05/2026 19:04

      RE: Previsione di insufficiente realizzo

      Tra il disposto dell'art. 209, comma 1, e quello di cui all'art. 233, comma 1, lett. d), del codice della crisi non esiste contrasto, ma si completano tra loro. La prima disposizione infatti, fa riferimento all'insufficienza dell'attivo a soddisfare i creditori concorsuali soltanto perché riguarda la procedura di accertamento del passivo, destinata concettualmente alla verifica dei crediti concorsuali, nel mentre la disposizione dell'art. 233, riguardando la chiusura della liquidazione per mancanza di attivo fa correttamente riferimento a qualsiasi credito, compresi quelli prededucibili e le spese perché, se vi è attivo per soddisfare anche se in parte alcuni di questi crediti la chiusura della procedura avviene a norma della lett. c) (e non della lett. d) dell'art. 233.
      Venendo, dopo questo chiarimento, più specificatamente alla sua domanda, si capisce dalle norme richiamate come la fattispecie prevista dalla lett. d) dell'art. 233 sia più ampia di quella contemplata dall'art. 209, e quindi comprenda quest'ultima. Di conseguenza , nel caso, come il suo, in cui manca qualsiasi attivo né sia prevedibile un recupero, sussiste la condizione indicata per chiudere la procedura, tuttavia la scelta di questa strada deve tenere conto bisogna dei tempi disponibili; ossia, se lei è in grado di presentare il conto gestione (necessario anche se pari a zero) e fare istanza di chiusura prima della data fissata per l'udienza di verifica, può ben chiudere la liquidazione giudiziale; nel mentre se è abbastanza imminente l'udienza di verifica per cui non riesce a compiere le dette operazioni prima della stessa, deve giustificare perché non procede alla presentazione del progetto di stato passivo e alla verifica con il giudice, e ,a questo fine o chiede un rinvio della stesa e prima della successiva udienza chiude la procedura, oppure chiede, ai sensi dell'art. 209, di non celebrarla per la mancanza di attivo disponibile per i creditori concorsuali e poi presenta con più calma il conto gestione e chiude la procedura.
      Zucchetti SG srl