Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

associazione senza scopo di lucro ritenuta in possesso della qualifica di impresa commerciale

  • Ottavia Simili

    Roma
    12/07/2024 17:00

    associazione senza scopo di lucro ritenuta in possesso della qualifica di impresa commerciale

    E' stata aperta la liquidazione giudiziale a carico di associazione ONLUS ritenuta fallibile in quanto in possesso di qualifica di impresa commerciale.
    Il Presidente in carica ha sottoscritto dei contratti per delle utenze (acqua/luce) dell'associazione.
    Vi sono alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale delle bollette non pagate. Io ho cessato i contratti e inviato la comunicazione ex art. 200 CCI alle società creditrici.
    Ora, ex art. 38 c.c. delle obbligazioni delle associazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (responsabilità solidale e non illimitata - Cass. 23896/2023).
    Ora la mia domanda è questa: il presidente vorrebbe pagare queste bollette scadute, ma lo può fare senza passare per la liquidazione giudiziale o deve versare a me le somme e poi io le devo distribuire nel rispetto della par conditio?
    Nella L.G. vi sono altri debiti privilegiati (ex dipendente) il cui rapporto lavorativo fa capo ad altro presidente in carica 20 anni fa il quale ad oggi risulta irreperibile.
    Che ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/07/2024 11:08

      RE: associazione senza scopo di lucro ritenuta in possesso della qualifica di impresa commerciale

      La situazione delle associazioni che assumono qualifica di impresa commerciale è abbastanza anomala in quanto viene dichiarato il fallimento o la liquidazione giudiziale dell'ente, che però non coinvolge i soggetti che, a norma dell'art. 38 c.c., sono solidalmente responsabili. Essendo questi soggetti in bonis e permanendo la loro responsabilità, essi, a nostro avviso, sono liberi di disporre dei loro beni e di pagare quindi i debiti di cui possono essere comunque chiamati a rispondere in quanto debitori solidali e possono farlo direttamente senza che la procedura sia coinvolta, salvo in futuro in caso di regresso o surroga. Nessuna pretesa relativamente alle obbligazioni in questione può vantare la procedura nei confronti del Presidente in quanto questi è un coobbligato in solido per una obbligazione il cui debitore principale e l'associazione.
      Eguale discorso vale per i rapporti di lavoro; se iicreditori ritengono di agire anche nei confronti del Presidente condebitore lo faranno e potranno insinuarsi anche al passivo del fallimento dell'ente che è il debitore principale.
      Zucchetti SG Srl