Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ricavi da esecuzione immobiliare in cui il curatore non è mai subentrato

  • Camilla Capriotti

    Milano
    23/04/2024 10:26

    Ricavi da esecuzione immobiliare in cui il curatore non è mai subentrato

    Spett.le Zucchetti SG,
    Volevo chidervi delucidazioni in merito alla situazione che provo a spiegarvi di seguito. Su un immobile era presente un'esecuzione immobiliare che era gestita da un delegato e che ha tentato di vendere l'immobile senza riuscirvi. Il curatore, invece, con la liquidazione giudiziale è riuscito a vendere l'immobile e quindi l'esecuzione risulta estinta.
    Dall'esecuzione immobiliare, in cui il curatore non è mai subentrato, risultano però dei ricavi derivanti da affitto.
    La domanda che volevo porvi è se queste somme derivanti dall'esecuzione immobiliare, in cui appunto il curatore non è mai subentrato, possono essere assegnate comunque al curatore e pensare così lui stesso al riparto?
    Grazie anticipatamente.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2024 17:25

      RE: Ricavi da esecuzione immobiliare in cui il curatore non è mai subentrato

      Dalla descrizione dei fatti si deduce che non si trattava di esecuzione fondiaria, visto che il curatore, come lei dice, non è subentrato nell'esecuzione pendente ed ha venduto l'immobile in sede fallimentare. Avendo il curatore seguito questa linea il processo esecutivo sarà stato dichiarato improseguibile e comunque estinto ex art. 630 cpc, sicchè i ricavi degli affitti ottenuti in quella fase non possono essere distribuiti, ma vanno consegnati all'esecutato, e, quindi, al curatore della liquidazione giudiziale aperta a carico dell'esecutato.
      Zucchetti SG srl
      • Camilla Capriotti

        Milano
        30/04/2024 09:34

        RE: RE: Ricavi da esecuzione immobiliare in cui il curatore non è mai subentrato

        Si ringrazia per la risposta. Si precisa che si tratta di esecuzione fondiaria. Il curatore, non potendo interrompere la procedura esecutiva ma ritenendo vantaggioso per la massa procedere alla vendita (sia per ragioni di tempo che per aspetti tecnici sugli immobili che non andrò a dettagliare), ha provveduto alle operazioni di vendita in parallelo all'esecuzione immobiliare in corso comunicando gli esiti della vendita al GE. Il GE, all'udienza di audizione del curatore successiva a tale comunicazione, ha preso atto della avvenuta vendita e richiesto al delegato e ai professionisti di depositare istanza per i propri compensi per provvedere alle liquidazioni. La procedura esecutiva non è ancora stata estinta.

        Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sono presenti attivi da locazione degli immobili venduti dal curatore. Questi attivi dovrebbero servire a coprire gli onorari liquidati ai professionisti. Ritengo ci possano essere due opzioni:

        Opzione 1) Il Delegato nell'EI effettua un riparto e utilizza gli attivi dell'EI per soddisfare i professionisti (il residuo, in caso di soddisfo completo, sarà assegnato alla LG? Pur senza il subentro nella procedura esecutiva da parte del curatore?).

        Opzione 2) Il Delegato assegna tutte le somme alla LG e il curatore (pur senza il subentro nella procedura esecutiva da parte del curatore?). Il curatore, ricevute le insinuazioni al passivo dei professionisti liquidati nella Esecuzione Immobiliare, provvede al riparto a favore di tali professionisti in prededuzione.

        Ci si domanda se l'opzione 2 (preferibile per semplificare e permettere al curatore di gestire integralmente il riparto degli attivi riferiti a tale immobile) sia percorribile e a quale norma fare riferimento.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/04/2024 18:55

          RE: RE: RE: Ricavi da esecuzione immobiliare in cui il curatore non è mai subentrato

          Scarteremmo la prima ipotesi in quanto la procedura esecutiva, che non ha più ragione di esistere, deve essere solo chiusa e le somme ivi esistenti vanno consegnate al curatore.
          Questo non significa accettare la seconda opzione perché ve n'è una terza, che crediamo sia prevalente ed è quella che deriva dall'art. 41, comma 3 del TUB.
          Questa norma stabilisce che "il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, fino al soddisfacimento del credito vantato". Questa norma evidenzia come le rendite dell'immobile, ossia i frutti civili quali i canoni di locazione competano al creditore fondiario anche in pendenza del fallimento (o della liquidazione giudiziale) del debitore e indipendentemente dal dato che il creditore fondiario si sia o non avvalso del privilegio processuale di iniziare l'azione esecutiva. In tal senso si è, infatti pronunciata la S. Corte (Cass. 12/12/2011, n. 26520; conf. Cass. 21/01/2021, n.1067) per la quale la disposizione sopra riportata è applicabile "non solo nel caso in cui il creditore fondiario continui l'esecuzione individuale in presenza della procedura fallimentare, ma anche nel caso in cui opti per la vendita fallimentare, trattandosi di situazione sostanzialmente identica alla prima, nella sussistenza della medesima condizione di creditore fondiario"..
          Tanto comporta che il curatore, ricevuti i canoni dal delegato all'esecuzione, deve consegnare l'importo al creditore fondiario, detraendo dallo stesso soltanto le spese di amministrazione dei beni (e non quindi le spese dell'esecuzione) e i tributi relativi. Ovviamente il creditore fondiario dovrà insinuarsi al passivo e in sede concorsuale si stabilità, come al solito il dare e avere.
          A loro volta i professionisti utilizzati nell'esecuzione individuale, non potendosi in questa procedere a riparti, dovranno a loro volta insinuarsi al passivo fallimentare. Da quanto abbiamo capito non sembrano sussistere motivi per l'attribuzione della prededuzione in quanto, pur se si applica la più ampia previsione di cui all'art. 111, comma 2 l. fall. ( lei non ci dice se si tratta di fallimento o liquidazione giudiziale) si tratta di spee antecedenti il fallimento e non funzionali allo stesso in quanto tendenti alla vendita di un bene fallimentare al di fuori della procedura pe rla soddisfazione di un creditore. Per quanto riguarda l'eventuale privilegio bisognerebbe sapere che ruolo e da chi sono stati nominati i professionisti di cui si discute.
          Zucchetti Sg srl