Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Inventario negativo nella L.G.

  • Alessandro Bruno Barbalace

    Monza (MB)
    08/03/2023 12:26

    Inventario negativo nella L.G.

    Buongiorno
    in caso di inventario "negativo" nella liquidazione giudiziale per assenza di beni, da recenti convegni apprendo sia buona prassi continuare, nel solco della precedente prassi fallimentare, di redigere ugualmente un verbale di assenza beni.
    Mi chiedo però, stante l'assenza del Cancelliere nelle L.G., come sia meglio redigere tale documento: lo predispongo e firmo come curatore, salvo poi depositarlo a PCT, oppure lo faccio comunque controfirmare dal legale rappresentante e poi lo deposito a PCT?
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2023 19:51

      RE: Inventario negativo nella L.G.

      Se il legale rappresentante della società ammessa alla liquidazione giudiziale è disponibili, è preferibile che lo firmi anche lui in modo che non sorgano contestazioni in futuro; in mancanza basta la sottoscrizione del curatore che comunque agisce nella veste di pubblico ufficiale (art. 127 ccii). Poi il deposito a PCT.
      Zucchetti SG srl
      • Margherita Carrè

        VERZUOLO (CN)
        27/03/2023 12:54

        RE: RE: Inventario negativo nella L.G.

        Buongiorno,
        nel caso in cui il debitore ( ditta individuale) risulti irreperibile e la sede della sua impresa fosse la residenza che ha variato, come posso accedervi per fare eventualmente un inventario?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/03/2023 17:55

          RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.

          Per accedere alla sede dell'impresa, sia essa situata autonomamente dalla propria residenza sia con questa coincidente, deve conoscere l'indirizzo, fin quando non riesce ad individuarlo, non può accedere alla tale sede e non può redigere l'inventario. Intanto incominci a vedere dove è stata notificata la convocazione del debitore per l'apertura della liquidazione giudiziale, poi tenga conto che, a parte le informazioni che, a norma dell'art. 42 ccii, dovrebbero pervenire alla cancellaria o da questa essere richieste all'INPS, Agenzia Entrate e Registro Imprese, l'art. 49 prevede che con la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, oltre a nominare il giudice delegato e curatore e disporre altre incombenze , con la lett. f) del comma 3 autorizza, espressamente il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ:
          1) ad accedere a titolo gratuito alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
          2) ad accedere a titolo gratuito alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
          3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
          4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
          5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
          Sono tutte fonti che può sfruttare sia per individuare la sede dell'impresa, sia per avere notizie utili alla ricostruzione dei rapporti tenuti dal debitore e per la formazione dello stato passivo.
          Zucchetti SG srl
          • Margherita Carrè

            VERZUOLO (CN)
            28/03/2023 10:10

            RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.

            Grazie,
            in realtà io conosco anche il nuovo indirizzo e ho già provveduto a effettuare le ricerche suggerite, ma il mio quesito riguarda come posso effettuare l'accesso presso un domicilio privato senza avere l'assenso del debitore che non sono mai riuscita a contattare . Per l'apposizione dei sigilli posso richiedere l'assistenza della forza pubblica ai sensi art. 193 CCII? Ma se a tale indirizzo non trovo comunque nessuno, come devo comportarmi ai fini della redazione dell'inventario? (Preciso che ho già provveduto alla segnalazione al PM per mancata consegna delle scritture). Inoltre posso ancora chiedere al GD che convochi il debitore come era previsto nell'art. 49 L.F.?
            Grazie

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/03/2023 20:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.

              Se il domicilio di cui parla risulta essere anche la sede dell'impresa, lei ha tutti i poteri per accedervi come se si trattasse un locale commerciale o industriale, con le dovute accortezze se nei locali in questione abita l'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale e la sua famiglia. Può quindi avvalersi della forza pubblica, come previsto dall'art. 193 ccii, che può essere richiesta nei casi previsti dall'art. 513 c.p.c., ossia, allontanamento di persone che disturbano; necessità di aprire porte, ripostigli, recipienti; vincere la resistenza opposta dal fallito e da terzi; in questo contesto può servirsi di un fabbro.
              Zucchetti SG srl