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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
formazione stato passivo diritto intemporale
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Rodolfo Piccin
26/05/2025 15:51formazione stato passivo diritto intemporale
PROCEDURA: LC
CRONOLOGIA
Il 13.07.2024, ALFA ha presentato domanda di ammissione al passivo ex art. 270, comma 2, lett. d), CCII, predisposta ai sensi degli artt. 201 e 204, comma 2, lett. b), del medesimo codice.
A seguito delle osservazioni di ALFA, l'11.10.2024 il liquidatore disponeva il progetto di stato passivo, formato ex art. 273, comma 4, CCII all'epoca vigente.
In data 26.10.2024 ALFA proponeva ulteriori osservazioni: il liquidatore, ritenendole insuperabili, rimetteva gli atti al GD ex art. 273, comma 5, CCII all'epoca vigente.
Con decreto del 06.12.2024, il GD accoglieva solo in parte le osservazioni di ALFA e formava lo stato passivo.
Avverso tale decreto, il 20.12.2024 ALFA ha proposto reclamo al Collegio.
QUESITO: INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE
La procedura di LC si è aperta il 18.04.2024.
In corso di procedura è intervenuto l'art. 41, comma 6, d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. Correttivo-ter), il quale ha previsto che la formazione e l'esecutività dello stato passivo sia atto proprio del liquidatore, senza alcun intervento da parte del giudice delegato, e che l'opposizione avverso il decreto di esecutività si proponga entro otto giorni con reclamo al GD; la decisione del GD è ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni.
La novella è entrata in vigore il 28.09.2024, come previsto dall'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 136/2024; l'art. 56, comma 4, del medesimo d.lgs. prevede che: "[…] 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente".
Sulla portata di tale ultima disposizione, è intervenuto l'art. 8, comma 1, d.l. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla l. 23 gennaio 2025, n. 4, il quale ha disposto che "L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati".
Non è previsto alcun regime transitorio sulla procedura applicabile.
In sintesi: quando il Correttivo-ter è entrato in vigore, il liquidatore e il GD hanno applicato la previgente disciplina processuale e cioè: l'11.10.2024 il liquidatore ha disposto un progetto di stato passivo e, sulle osservazioni d ALFA, ha rimesso gli atti al GD e il GD il 06.12.2024 ha formato lo stato passivo.
Avverso tale decreto, il 20.12.2024 ALFA ha proposto reclamo al Collegio.
Ritenete corretta la procedura seguita?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/05/2025 17:13RE: formazione stato passivo diritto intemporale
Riteniamo proprio di si in quanto la procedura di accertamento del passivo si è svolta secondo le regole all'epoca applicabili, di modo che le impugnazioni non possono che seguire le stesse regole essendo coordinate con la verifica. Ed infatti, se nel caso si applicasse la nuova disposizione del comma 4 dell'art. 273 c.c.i.i., l'opposizione dovrebbe essere effettuata ai sensi dell'art. 133, ossia avanti al giudice delegato, che nel caso è l'organo che, in base al diritto dell'epoca, ha emesso il provvedimento di esecutività dello sato passivo; il che sarebbe inconciliabile in quanto il reclamo ex art. 133 si spiega proprio con la nuova formazione dello stato passivo affidata esclusivamente al liquidatore, per cui i suoi atti possono essere reclamati avanti al giudice delegato.
Zucchetti SG Srl
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