Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

Cessione Credito

  • Nicola Bardini

    Mantova
    23/03/2017 10:49

    Cessione Credito


    Buongiorno, chiedo cortesemente un vostro intervento sulla seguente problematica:

    una società in bonis stipula con una compagnia assicurativa una polizza per la gestione diretta delle controversie giudiziali.
    A seguito di un giudizio civile promosso contro la società in bonis (convenuta), la compagnia assicuratrice assume, proprio in forza di detta polizza, la gestione diretta della lite.
    All'esito del giudizio la parte attrice viene condannata, con sentenza passata in giudicato, alla rifusione delle spese processuali a favore della società convenuta. Tale credito, formalmente di spettanza della società assicurata, sarebbe a parere della Compagnia di loro totale spettanza in ragione della gestione diretta di tutta la lite. L'Assicurazione ne ha infatti sostenuto tutti i costi ed ha mantenuto indenne da qualsiasi esborso la società assicurata. La gestione diretta della lite è comprovata dagli atti di causa.
    Orbene, la società assicurata/convenuta è poi fallita ed ora la Compagnia Assicuratrice mi chiede di formalizzare la cessione pro soluto del credito che la fallita vanta verso alla soccombente pari all'importo delle spese di lite a suo tempo liquidate in sentenza.
    Ritenete corretta la richiesta della Compagnia? E'corretto seguire la via della cessione del credito o ritenete piuttosto perseguibili altre soluzioni?
    Molto cordialmente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/04/2017 22:19

      RE: Cessione Credito

      Riteniamo che una risposta corretta possa essere data solo esaminando con grande attenzione i termini dell'accordo con la compagna assicuratrice, nonché le formalità conseguenti, ovvero come è avvenuta la costituzione in giudizio e cosa c'è scritto sulla delega depositata agli atti.

      Va inoltre chiarita la tempistica: la sentenza, la richiesta da parte della compagnia assicuratrice e il fallimento, sono in questo ordine?

      Tutto ciò perchè se la compagnia assicuratrice avesse "assunto in proprio la gestione diretta della lite", proseguendola quindi in nome proprio, assumendosene ogni conseguenza, e ciò è adeguatamente documentato, allora riteniamo dovrebbe essere la stessa a richiedere e ottenere direttamente il pagamento delle spese in questione.

      Ma se, come ci pare più probabile, la compagnia ha agito in forza di un mandato ovvero di un incarico professionale, per quanto pieno e irrevocabile, titolare del credito per spese non è la compagnia bensì la società ora fallita, e il Curatore non potrà che richiedere il pagamento alla controparte del procedimento e pagare la compagnia nei tempi e con le regole stabilite dalla legge fallimentare (esattamente come accade, per citare una fattispecie molto più frequente, nel caso di spese legali liquidate in sentenza con distrazione a favore del difensore).