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Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI
cessione credito iva
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Maria Cristina Bongiorno
Milano25/10/2018 18:15cessione credito iva
Vorrei sapere se anche per la cessione del credito iva è necessario ricorrere alla pubblicità e/o all'asta telematica; si tratta di crediti sia antecedenti al fallimento (dichiarato nel 2012 dal tribunale di Milano) che generati durante la procedura; nulla era stato indicato, al riguardo, nel programma di liquidazione. In passato, per altre procedure, era sufficiente l'istanza al giudice delegato dopo aver individuato il cessionario e pattuito le condizioni più vantaggiose per la procedura.
Grazie.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/10/2018 13:10RE: cessione credito iva
Anche se le prassi in alcuni Tribunali possono essere, o possono essere state, diverse, la cessione del credito IVA costituisce comunque realizzo dell'attivo, deve quindi sottostare sia all'inserimento nel programma di liquidazione ex art. 107, che all'obbligo di esperire una procedura competitiva ex art. 104-ter l.fall. -
Arturo Maranesi
Ascoli Piceno08/10/2020 18:33RE: RE: cessione credito iva
Ciò anche nel caso di procedure vecchio rito dove non è stato formulato un programma di liquidazione dell'attivo? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/10/2020 11:45RE: RE: RE: cessione credito iva
Sia l'art. 104-bis, che istituisce l'obbligo del programma di liquidazione, che l'art. 107 nell'attuale formulazione, che introduce l'obbligo delle vendite competitive, si applicano solo ai fallimento nuovo rito.
Se è procedura vecchio rito non c'è obbligo di predisporre il programma di liquidazione e per le modalità di vendita si applica l'art. 106, vecchia versione, che al primo comma recitava: "Per i beni mobili .... il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore". Questa è quindi la procedura da seguire.
Ovviamente nulla vieta, a maggior tutela degli interessi della procedura e dei creditori di essa, che si proceda a esperire una procedura competitiva come indicato dall'odierno art. 107 l.fall..
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Maria Cristina Bongiorno
Milano12/11/2018 20:02RE: cessione credito iva
Mi potete confermare se anche i crediti fiscali ante fallimento sono cedibili?
Grazie.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/11/2018 23:50RE: RE: cessione credito iva
Certamente.
Ovviamente nella relativa procedura competitiva dovrà essere chiaramente specificata tale loro caratteristica, dato che se esistono debiti concorsuali erariali non pagati, o se ancora pendono i termini perché ne emergano, c'è il rischio (o la certezza) che tali crediti siano o possano rivelarsi inesistenti per compensazione ex art. 56 l.fall.
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)13/02/2019 09:19RE: cessione credito iva
Avendo lo stesso problema, Intervengo nel quesito posto dalla collega per chiedervi quanto segue:
1) occorre porcdere con un integrazione del programma di liquidazione ?
2) è obbligatoria la vendita telematica oppure è possibile svolgere l'asta presso lo studio del sottoscritto Curatore ?
3) ove non fosse obbligatoria ritenete opportuna la vendita telematica?
Grazie.
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)13/02/2019 09:23RE: RE: cessione credito iva
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/02/2019 20:29RE: RE: cessione credito iva
Certamente è necessaria una integrazione del programma di liquidazione, all'interno del quale si potrà proporre qualunque modalità di vendita competitiva che, come stabilisce l'art. 107 l.fall. assicuri "con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
Stante la natura dell'attivo che si pone in vendita e dei potenziali partecipanti all'asta, personalmente riteniamo che la procedura telematica sia preferibile.
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)22/02/2019 16:04RE: cessione credito iva
Grazie mille per il contributo. Al fine di dare anche il mio contributo vi informo che il Giudice delegato ha emesso un provvedimento con il quale ha disposto di indire una gara con procedura semplificata (pubblicazione sul PVP e trasmissione delle offerte al mezzo p.e.c.).
Cordialmente. -
Angela Sapio
Roma12/10/2020 15:01RE: cessione credito iva ante fallimento
Buongiorno,
mi inserisco per chiedere quanto segue.
Inizialmente nel pdl avevo dato atto del tentativo di recupero del credito IVA (tutto ante fallimento).
Tuttavia, in corso d'opera, il G.D. ha paventato la possibilità di vendere il credito IVA (invece di attendere i tempi del recupero), sicché dovrei fare un supplemento del pdl.
La domanda è questa:
Considerato che nella procedura concorsuale sono state presentate varie insinuazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale non ha mai - tuttavia - indicato in compensazione il predetto credito IVA, prima di procedere al supplemento del pdl, ritenete sia il caso che faccia fare un accertamento preventivo per verificare l'effettiva esistenza e conseguente possibilità di vendere detto credito IVA (magari dando incarico informale ad una agenzia che si occupa di acquisto dei crediti erariali?)
Ad oggi ho solamente le dichiarazioni da cui emerge il credito IVA, sicché per porlo in vendita, mi domando quale altra preventiva attività ritenete possa essere utile e/o necessario effettuare.
Attendo Vostra cortese risposta, ringraziandoVi per i Vostri preziosi suggerimenti.
Cordiali saluti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/10/2020 18:53RE: RE: cessione credito iva ante fallimento
Sia nel caso che la richiesta di rimborso venga effettuata dal Curatore, sia che venga effettuata dall'acquirente del credito, l'Agenzia delle Entrate ha diritto, ex art. 56 l.fall., di compensare tale suo debito, ante procedura, con ogni suo credito parimenti ante procedura, che sia o non sia stato ammesso al passivo.
La prima verifica da effettuare è quindi se i debiti verso l'Erario già ammessi al passivo superino il credito IVA; se così è, tale credito è di fatto inesistente e quindi non può essere né chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi.
Se così non è, è opportuno verificare presso l'Agenzia se vi siano ulteriori debiti verso l'Erario, per i quali non è stata (ed eventualmente non può più essere) presentata istanza di ammissione, perché anche tali debiti possono essere portati in compensazione del credito IVA.
Solo se dopo tali compensazioni residua ancora una porzione di credito IVA della quale si può chiedere il rimborso, si può avviare la procedura per la sua cessione.
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Annalisa Antignano
Napoli03/02/2021 16:13RE: RE: RE: cessione credito iva ante fallimento
Salve , mi inserisco nella conversazione per chiarimenti su quanto dichiarato nel precedente intervento che di seguito incollo:
"La prima verifica da effettuare è quindi se i debiti verso l'Erario già ammessi al passivo superino il credito IVA; se così è, tale credito è di fatto inesistente e quindi non può essere né chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi."
Per i crediti ammessi al passivo fallimentare, l'Agenzia partecipa al riparto in funzione del grado di privilegio eventualmente riconosciuto , non mi risulta che se l'ufficio è ammesso al passivo per un importo superiore al credito che la procedura potrebbe vantare , tale ultimo credito non avrebbe ragione di esistere.
Mi risulta che la compensazione si applichi su eventuali ruoli non insinuati o eventuali debiti notificati nel corso della procedura fallimentare, non anche su quelli ammessi.
Difatti, l 'agenzia delle entrate recentemente, onde valutare l'esistenza di un credito iva sorto ante fallimento mi ha richiesto un estratto di ruolo atto a verificare l'esistenza di eventuali crediti dell'ufficio sorti prima del fallimento e non insinuati senza fare alcun riferimento agli importi oggetto di verifica ammessi o rifiutati.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/02/2021 19:36RE: RE: RE: RE: cessione credito iva ante fallimento
Il fatto che l'Agenzia delle Entrate chieda al contribuente quali siano i suoi crediti verso di esso ci lascia assai perplessi, oltre che essere palese violazione dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, che vieta alla Pubblica Amministrazione di chiedere informazioni e documenti di cui sia già in possesso.
Ancora più perplessi ci lascia il fatto che chieda notizia solo di quelli non ammessi al passivo, atteso che è assolutamente pacifico che l'art. 56, I comma, l.fall. ("I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento") si applichi, per l'Agenzia delle Entrate come per qualsiasi altro soggetto, indipendentemente dall'ammissione o meno al passivo (a meno che, ovviamente, non si tratti di crediti contestati o comunque non certi, e non ci pare sia questo il caso).
In considerazione di tutto ciò, il Curatore riteniamo abbia davanti tre strade:
- rifiutarsi di rispondere, invocando la disposizione sopra citata
- rispondere esattamente, e solo, alla richiesta che gli è stata fatta
- rispondere a tale richiesta ma segnalando che esistono anche ulteriori debiti fiscali, ammessi al passivo.
Ci pare che nessuno di tali comportamenti possa essere censurato.
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