Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

Leasing - differenza a favore del fallimento - trattamento IVA

  • Giorgio Edoardo Luerti

    Milano
    15/06/2023 17:34

    Leasing - differenza a favore del fallimento - trattamento IVA

    L'art. 72quater l.fall. riporta che, "in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte,
    l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata,
    sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione".

    Ciò premesso, nel mio caso la società di leasing ha venduto i beni (autovetture) e deve restituire al fallimento il maggior importo incassato rispetto al proprio credito insinuato.

    I conteggi sono stati effettuati considerando l'imponibile del prezzo ricavato dal leasing per la vendita dei beni, dedotto l'imponibile dei canoni a scadere, compreso il riscatto, e dedotti anche i crediti per canoni fatturati ante fallimento.

    Si chiede se il fallimento debba emettere fattura per l'importo spettante, applicando l'iva sullo stesso.

    Codiali saluti

    dott. Giorgio Edoardo Luerti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/06/2023 09:11

      RE: Leasing - differenza a favore del fallimento - trattamento IVA

      Non essendo tale fattispecie espressamente prevista dalla normativa IVA, né ci risulta essere stata affrontata in prassi, non possiamo che rifarci ai principi generali del tributo.

      Senza entrare nei dettagli di una questione che è stata oggetto fra l'altro di svariate sentenze in sede comunitaria, il principio cardine è che c'è prestazione (quindi assoggettamento a IVA) (nella concezione "allargata" del termine, che include anche l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) se c'è un qualche rapporto sinallagmatico.

      In parole ancor meno rigorosamente giuridiche, se quanto viene versato è a fronte di un qualunque comportamento da parte di chi tale pagamento riceve.

      Nel caso in questione:
      - il bene era della concedente, che lo ha venduto a terzi
      - l'utilizzatrice fallita ha dovuto restituire il bene che aveva in leasing per obbligo di legge, ma non è per tale gesto, a nostro avviso, che riceve il pagamento
      - l'incasso della somma da parte della società di leasing non è "controbilanciato" da alcuna azione, comportamento o non comportamento da parte dell'utilizzatrice.

      Riteniamo quindi che a fronte del pagamento ricevuto l'utilizzatrice fallita non debba emettere fattura.

      Poiché però, come abbiamo scritto subito, questa interpretazione non è sorretta da alcuna fonte ufficiale e quindi la prudenza è d'obbligo, l'unico modo per essere certi di non sbagliare è la presentazione di istanza di interpello: la scelta di "emettere comunque fattura per non correre rischi" non sarebbe infatti comunque tutelante, perché, se l'operazione venisse considerata non soggetta a IVA, l'Agenzia contesterebbe la detraibilità del tributo in capo alla concedente.