Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

  • Elena De Iuliis

    verona
    12/06/2024 11:07

    CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

    Sono cortesemente a chiedere il Vostro parere in ordine al trattamento dei crediti generati ante apertura da società oggi in LG. Nella sezione Monitoraggio della "Piattaforma Cessione Crediti" presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate della società in LG risultano crediti con codice tributo 6921 – superbonus 110 ceduto art 119 DL 34/20 e crediti con codice tributo 7711 - sconto superbonus 110 art. 119 DL 34/20. Vi chiedo se a Vostro avviso gli stessi possano essere ceduti a terzi mediante procedura competitiva e, nel caso, con quali accorgimenti. Vi ringrazio
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/07/2024 14:10

      RE: CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

      Le opzioni di cedibilità dei credito sono svariate, ed è fondamentale sapere se il credito deriva già da una cessione (come parrebbe, per il primo di essi, dal quesito).

      Sulla piattaforma dovrebbe però essere chiaro se e con che limiti esso può essere ceduto.

      Il codice 6922, se è già stato oggetto di cessione, può essere ceduto solo a soggetti qualificati, mentre per il 7711 non vi dovrebbero essere limitazioni; ma, ripetiamo, sulla piattaforma questo dovrebbe essere chiaro.

      A quel punto, se è cedibile si può ovviamente procedere con procedura competitiva, facendo attenzione alla platea dei possibili cessionari: nel bando dovrà infatti essere chiaramente specificato che il credito è cedibile a (e quindi possono partecipare all'asta) tutti, o solo ai soggetti qualificati.
    • Andrea Fenoglio

      Torino
      22/10/2024 18:17

      RE: CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

      Buonasera, mi ricollego all'argomento per richiedere secondo Voi i crediti fiscali superbonus 110 (tracciabili o meno) possano essere venduti dalla liquidazione giudiziale nonostante la presenza di maggiori debiti erariali.
      Ringrazio e porgo cordiali saluti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        11/11/2024 22:04

        RE: RE: CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

        Come abbiamo già scritto in un altro intervento su questo Forum, riteniamo che, indipendentemente dal fatto che li origina, si tratti comunque di crediti d'imposta, la cui causa genetica è ante liquidazione giudiziale, e che pertanto siano automaticamente compensabili, ex art. 155 CCII, con i maggiori debiti fiscali parimenti ante procedura.

        Di conseguenza, anche se appaiono liberamente trasferibili, riteniamo che la cessione non sia praticabile.
        • Federica Fabbri

          Santarcangelo di Romagna (RN)
          13/11/2024 12:15

          RE: RE: RE: CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

          Mi ricollego a questo interessante dibattito per chiedere se, a vostro parere, quanto detto sopra vale anche nel caso di società in liquidazione giudiziale titolare di crediti fiscali superbonus 110 art. 119 DL 34/20 (già presenti nel cassetto fiscale con codice 7719) derivanti da applicazione di sconto in fattura e per i quali risulta essere stata fatta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro l'anno anteriore all'apertura della procedura. Ritenete possibile applicare il secondo comma dell'art. 155 CCII, dato che la società che ha applicato lo sconto, di fatto, ha acquistato il credito dal committente? In caso positivo occorrerebbe prendere come data di riferimento la data di presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate o quella di emissione della fattura?
          Grazie.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            19/11/2024 00:14

            RE: RE: RE: RE: CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

            Se abbiamo ben compreso, l'impresa che ha effettuato i lavori ha applicato lo sconto in fattura, e successivamente è entrata in liquidazione giudiziale.
            La questione è nuova e delicata, e la proposizione di interpello ci pare quindi opportuna se si vuole fugare ogni possibile dubbio; personalmente riteniamo che:
            - effettivamente, come scritto nel quesito, lo sconto in fattura costituisce a nostro avviso una cessione del credito al cliente finale all'impresa
            - la cessione è stata effettuata prima dell'apertura della procedura e quindi da tale momento il titolare del credito d'imposta è l'impresa
            - di conseguenza riteniamo che tale credito ante procedura si compensi con gli eventual debiti erariali parimenti ante procedura, ex art. 155 CCII.
            Non ci è chiara la domanda finale, dato che sia fatture che cessione sono ante apertura della procedura: cosa ci sfugge?
            • Federica Fabbri

              Santarcangelo di Romagna (RN)
              19/11/2024 17:24

              RE: RE: RE: RE: RE: CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

              L'ultimo comma del 155 CCII dice che "la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore". Il mio dubbio era da quale atto fare partire il conteggio dell'anno anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale (presentazione della comunicazione di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, data della fattura, ecc..). Grazie come sempre per il vostro contributo.
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                20/11/2024 12:33

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CREDITI SUPERBONUS 110 ANTE PROCEDURA

                Non riteniamo che l'ultimo comma dell'art. 155 CCII rilevi in questa sede, dato che non è il creditore bensì il debitore ad aver acquistato il credito poco o tanto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

                Tale disposizione vuole infatti evitare che un debitore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale acquisti un credito da un terzo, a un prezzo inferiore al nominale dato che è un credito che ben difficilmente sarebbe stato riscosso, e con la compensazione eviti di pagare il suo debito verso la procedura.

                Ma qui siamo nel caso opposto: è l'impresa in procedura che ha acquistato il credito, e ciò non ha nulla a che vedere con la finalità della disposizione.