Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

Crediti d'imposta energetici e fallimento

  • Stefano Croni

    Trento
    19/06/2023 14:39

    Crediti d'imposta energetici e fallimento

    Sono curatore di una liquidazione giudiziale di recente apertura (giugno 2023).
    La società in liquidazione giudiziale, esercitante attività di autotrasporto, ha nell'attivo crediti d'imposta imprese "non gasivore" relativi al secondo trimestre 2022 (istituito dal DL 115/2022 - cd Decreto Aiuti-bis), al bimestre ottobre/novembre 2022 (istituito dal DL 144/2022 - cd Decreto Aiuti-ter) e al mese di dicembre 2022 (istituito dal DL 176/2022 - cd Decreto Aiuti-quater).
    Tali crediti risultano anche dal cassetto fiscale e non sono mai stati oggetto di compensazione orizzontale; si potrebbe pertanto procedere, entro il termine del 30/09/2023, alla loro cessione a terzi, tramite procedure competitive, non essendo prevista dalle norme istitutive la possibilità di richiesta a rimborso.
    Vi chiedo se, a Vostro avviso, l'apertura della liquidazione giudiziale sia di ostacolo alla cessione a terzi dei crediti e, in particolare, se Agenzia delle Entrate possa opporre la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società ex art. 155 CCII (ex art. 56 l.f.) e bloccare di fatto la cessione dei predetti crediti d'imposta.
    Vi ringrazio in anticipo per il Vostro aiuto,
    Stefano Croni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/06/2023 10:38

      RE: Crediti d'imposta energetici e fallimento

      Non ci risulta che la questione sia stata specificamente affrontata né in prassi, né in giurisprudenza o dottrina, ma in prassi abbiamo reperito due fonti che riteniamo ci possano aiutare nel costruire una risposta.

      La prima è la Circolare 13/2011, relativa al divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di debiti erariali superiori a € 1.500 ex art. 31 dal D.L. 78/2010. In essa si legge:
      "Ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso".

      La seconda, che ne cita stralci, è la recente risposta a interpello n. 451/2021, relativa al tax credit "Industria 4.0", che ribadisce il principio in base al quale i vari contributi concessi nella forma del credito d'imposta (e cita svariati esempi) non rientrano nella previsione del citato art. 31.


      Ora, il riferimento di tali documenti è una norma specifica, l'art. 31 del D.L. 78/2010, ben diversa da quella che rileva in questa sede, ovvero l'art., 56 l.fall.:
      - la prima si applica esclusivamente ai "crediti ... relativi alle imposte erariali"
      - la seconda molto più genericamente ai "debiti verso il fallito" e "crediti che essi vantano verso lo stesso"
      ma ciò che i vari documenti di prassi sopra citati riteniamo dicano con sufficiente chiarezza è che i contributi erogati nella forma di credito d'imposta non sono crediti verso l'Erario, che egli quindi può/deve compensare con suoi controcrediti, bensì agevolazioni erogate dallo Stato, delle quali la forma del credito d'imposta è solo la modalità di erogazione.

      In altre parole, più utili alla soluzione del caso qui in esame, non sono crediti verso l'Erario (compensabili con controcrediti dello stesso ex art. 56 l.fall.) ma contributi statali per i quali l'utilizzo in compensazione è solo la modalità di riscossione.


      Siamo convinti di questa ricostruzione? Certamente sì, perché il percorso logico seguito ci pare ragionevole e corretto.

      Siamo certi che non verrà contestata? Assolutamente no, perché ben potrebbe essere sostenuta la tesi opposta, non senza fondamento.


      Certo, la strada per avere certezze è la proposizione di interpello ovvero, se sia praticabile, un accesso presso l'Agenzia delle Entrate competente, per verificare quale sia la posizione dell'Ufficio sul punto.