Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura e legittimazione passiva in giudizio ex curatore

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    09/03/2026 12:46

    Chiusura procedura e legittimazione passiva in giudizio ex curatore

    Sono stato curatore di un fallimento chiuso nel febbraio 2025. A fine 2023 era stata effettuata una transazione con un debitore della procedura (aggiudicatario dei beni che non avendo perfezionato il saldo era stato poi sanzionato per la differenza della successiva vendita ribassata), con un pagamento in tre rate mensili del dovuto. La seconda di queste rate, peraltro, era stata pagata con un giorno di ritardo. Nell'accordo transattivo veniva specificato che "solo subordinatamente all'integrale e PUNTUALE incasso della soma pattuita", la curatela "avrebbe rilasciato "quietanza liberatoria" e "assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale" (che era stata iscritta a tutela del credito vantato), con "costi e spese, anche di natura fiscale" a carico della debitrice.
    Successivamente la debitrice non aveva mai chiesto nulla. In data 02.12.2025 il Curatore veniva contattato da Studio Notarile per firmare una "Dichiarazione di consenso" alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il sottoscritto, rilevando che che il fallimento era stato già chiuso molti mesi prima, eccepiva la sua impossibilità alla sottoscrizione ex art. 120 LF.
    La debitrice faceva istanza al Tribunale che, con provvedimento, autorizzava la cancellazione. Tuttavia poiché il Conservatore chiedeva un'esplicito ordine di cancellazione, a fronte di una nuova richiesta al Tribunale, quest'ultimo emetteva un nuovo provvedimento in cui affermava che la questione andava risolta in via privatistica (e che neanche in costanza di procedura l'assenso avrebbe potuto essere rilasciato dal Tribunale).
    A questo punto la debitrice, con ricorso ex art. 281 undecies cpc, chiamava in giudizio il sottoscritto (in qualità di precedente curatore), indicando che per errore egli non aveva proceduto alla cancellazione, nonché gli ex soci e ex legale rappresentante della società fallita (che era stata cancellata dal Registro Imprese ex art. 118 LF).
    Il sottoscritto riterrebbe di eccepire, in primis, la sua mancanza di legittimazione passiva e, in subordine che l'attivazione per la cancellazione doveva essere azionata dalla debitrice che ne aveva interesse e non a mezzo di impulso del curatore. In ulteriore subordine, poi, che i pagamenti mancano comunque del richiesto requisito della PUNTUALITA'. Il petitum richiesto è esclusivamente che la sentenza ORDINI al Conservatore la cancellazione.
    Chiederei un parere sulla mia posizione di ex curatore per preparare la costituzione in giudizio.
    Ringrazio anticatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/03/2026 18:19

      RE: Chiusura procedura e legittimazione passiva in giudizio ex curatore


      In una risposta di qualche giorno fa in tema di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, dopo aver fatto la distinzione tra ipoteca giudiziale e volontaria, scrivevamo quanto segue: "Diverse, quindi, sono anche le modalità della estinzione dell'ipoteca che avviene attraverso la cancellazione dell'iscrizione e che, nel caso prospettato, è conseguenza della estinzione dell'obbligazione garantita (le altre cause di estinzione sono indicate nell'art. 2878 c.c.). Nel caso di ipoteca convenzionale (che non rientri nella Legge Bersani n. 40/200, che riguarda ipoteche volontarie iscritte a garanzia di un mutuo effettuato da un ente finanziario) è necessario l'assenso del creditore che dichiari che il proprio credito è stato pagato. Allo scopo l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca deve essere formalizzato nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio, che deposita l'atto presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio competente che provvederà ad eseguire l'annotazione di cancellazione a margine della nota di iscrizione ipotecaria. Il creditore è tenuto, su richiesta, a rilasciare detto assenzo, una volta che è stato pagato, ma non a chiedere la cancellazione, che è nell'interesse del debitore che vi deve provvedere per avere l'immobile libero".
      Fa bene, quindi ad eccepire la carenza di legittimazione in quanto non più curatore, ma l'eccezione è superabile in quanto chiamato in causa non per compiere un atto della procedura, ma per sostanzialmente confermare che il fallimento era stato pagato. Fa bene a difendere sull'accusa di non aver provveduto alla cancellazione, alla luce di quanto sopra riportato.
      Nel merito dell'avvenuto pagamento, saremmo meno rigorosi in quanto il pagamento della seconda rata, seppur effettuato con un giorno di ritardo è stato accettato e contabilizzato dalla procedura, per cui potrebbe sostenere, affermando il vero, che il pagamento è stato integralmente eseguito, senza ulteriori particolari, anche perché è giusto che sia cancellata l'iscrizione che limita la disponibilità del bene oggetto della stessa.
      Zucchetti SG srl
      • Franco Gliatta

        Cortona (AR)
        09/03/2026 19:29

        RE: RE: Chiusura procedura e legittimazione passiva in giudizio ex curatore

        Buonasera,
        ringrazio per la risposta, ma sono stato chiamato in giudizio come parte resistente, per cui sono costretto ad un'azione difensiva non dovuta (con i correlati costi legali, anche se nel caso farò una difesa in proprio). Per la mera conferma del pagamento era sufficiente e corretto chiamarmi come testimone (Inoltre nel ricorso si parla di un mio errore come Curatore, mentre invece vi è stata inerzia da parte del debitore, il quale non ha chiesto quietanza e non ha chiesto assenso in sede notarile se non 11 mesi dopo la chiusura del fallimento e quasi 2 anni dopo la transazione: probabilmente in funzione di una necessità di trasferimento degli immobili ipotecati)
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/03/2026 19:42

          RE: RE: RE: Chiusura procedura e legittimazione passiva in giudizio ex curatore

          Certo, sarebbe stato più opportuno chiamarla come teste che convenirla in giudizio come parte, anche perché, se abbiamo ben capito non chiedono un risarcimento per l'accusa di non aver provveduto alla cancellazione. Ad ogni modo, la difesa delineata per sommi capi nella precedente risposta non cambia.
          Zucchetti SG srl