Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Esdebitazione in presenza di condanna con patteggiamento

  • Pardini Mirko

    Lucca
    09/12/2019 12:13

    Esdebitazione in presenza di condanna con patteggiamento

    Buongiorno,
    il socio accomandatario di una SAS ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento per reati di cui agli artt. 216 e ss LF.
    A seguito della chiusura del fallimento, visto il secondo comma dell'art. 142 i creditori, seppur in minima parte, sono stati soddisfatti.
    A mio avviso, il patteggiamento comporta l'impossibilità di concedere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 - comma 1 - n. 6 (<<non sia stato condannato [...]).
    Chiedo pertanto a Voi se la mia interpretazione è corretta, essendo chiamato ad esprimere un parere in tal senso.
    Grazie
    Cordiali saluti.
    Dott. Mirko Pardini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/12/2019 20:04

      RE: Esdebitazione in presenza di condanna con patteggiamento

      La questione della valutazione del c.d. patteggiamento in sede penale, ai fini della concessione o meno del beneficio dell'esdebitazione presenta aspetti di ambiguità perché è pacifico che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, contiene comunque un accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Da qui la necessità di stabilire se quando la legge pone come ostativo per un qualsiasi beneficio l'esistenza di condanne penali, come fa l'art. 142, co. 1, n.6 l.fall. tra queste debba essere inclusa anche sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, quindi, quale efficacia ha la sentenza di patteggiamento nel giudizio civile.
      La giurisprudenza è orientata nel senso che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile. Ciò perché la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato. Il Giudice civile, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione ( Tra le più recentiCass. 19/06/2019, n.16505; Cass. 07/02/2019, n.3643; Cass. 06/08/2018, n.20562; App. Firenze 18/09/2018, n.2093; Trib. Arezzo, 18/10/2018, n.962; Trib. Ancona 21/03/2019, n.562; Trib. Ferrara, 15/03/2019, n.210; Trib. Rieti, 01/10/2018, n.465; ecc.; non è in contraddizione il diverso orientamento espresso da Cass. 31/07/2019, n.20721 perché in quel caso di trattava di procedimento disciplinare a carico di pubblico impiegato, ove vale la norma specifica di cui all'art. 653 c.p.p.).
      Di questi principi si è fatto uso nell'unico precednete specifico che abbiamo trovato, ove il Tribunale di Padova ha deciso che "ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, l'esistenza carico del richiedente di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., che, come è noto, non può avere efficacia di giudicato nel processo civile, costituisce un utile indizio da valutare in concorso con altre circostanze" (Trib. Padova, 9 febbraio 2013) e sulla base di questo ha ammesso il ricorrente al beneficio dell'esdebitazione, ritenendo che l'applicazione della pena a seguito di patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta costituiva l'unico indizio sfavorevole al ricorrente a fronte di una pluralità di elementi indicativi di una condotta collaborativa con gli organi della procedura.
      Zucchetti SG srl