Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura snc in bonis

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    19/12/2018 21:53

    Chiusura snc in bonis

    Ho chiuso il fallimento della società e delle socie fallite (anziane) con il pagamento integrale di tutti i creditori, ci sono adempimenti particolari rispetto alla chiusura di una società fallita? Devo o no cancellare la società dal registro imprese o semplicemente comunicare la chiusura alle socie affinché, se ritengono, provvedano loro? Non credo che intendano riprendere l'attività e, per evitare qualsiasi mia responsabilità futura, opterei per la cancellazione, con i fondi residui che, poi, restituirò alla socie.
    Attendo cortesi delucidazioni, grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/12/2018 18:56

      RE: Chiusura snc in bonis

      Il secondo comma dell'art. 118 l.f. dispone che il curatore chieda la cancellazione della società dal registro delle imprese solo nei casi di chiusura del fallimento ai sensi dei numeri 3 e 4),sicchè nella fattispecie da lei esposta in cui i creditori sono stati tutti pagati (ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma) tale obbligo non sussiste a carico dei curatore, giacchè i soci, tronati in bonis potrebbero optare per la continuazione dell'attività e, se non intendono farlo, è una loro scelta e saranno pertanto loro a deliberare lo scioglimento, senza liquidazione perché già effettuata.
      In considerazione dell'età avanzata delle socie e della conoscenza della loro intenzione di non continuare l'attività lei si propone di cancellare lei la società, ma è meglio non farlo perché la legge non lo prevede e comunque le socie potrebbero cambiare idea o cedere le loro quote o altro.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Cristina Bongiorno

        Milano
        07/01/2019 20:44

        RE: RE: Chiusura snc in bonis

        Devo però precisare che la chiusura è stata dichiarata dal tribunale ex art. 118,n. 3. LF, per avvenuta ripartizione dell'attivo; infatti, tutti i crediti ammessi al passivo sono stati soddisfatti mediante riparto parziale e finale (oltre che "rottamazione" fiscale) e le spese della procedura via via integralmente pagate.
        Tra l'altro, l'art. 118, n. 2, LF recita "anche prima che sia compiuta la ripartizione finale" (e non "prima che sia compiuta la ripartizione finale"), per cui il mio dubbio è il seguente: si tratta di una chiusura ex art. 113, n. 2, LF (e devo chiedere la correzione del decreto di chiusura)o, in effetti, di una chiusura ex art.118, n. 3, LF?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/01/2019 20:35

          RE: RE: RE: Chiusura snc in bonis

          Se sono stati pagati integralmente i creditori ammessi al passivo, sia con riparti parziali che con il riparto finale e in qualunque modo (transazioni, pagamenti da parte di terzi, ecc.) e sono state soddisfatte anche le predeuzioni, la chiusura del fallimento va disposta ai sensi del n. 2 dell'art. 118 l.f., con le conseguenze descritte nella precednete risposta. Se invece viene distribuito l'intero attivo disponibile senza che i creditori siano soddisfatti integralmente ricorre l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 118.
          Zucchetti SG srl
          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            07/12/2019 12:38

            RE: RE: RE: RE: Chiusura snc in bonis

            Torno sulla questione perché, invece, il tribunale ha chiuso il fallimento ex art. 118, co. 1, n. 3, l.f., nonostante avessi indicato nella mia istanza che i crediti erano stati, integralmente, pagati; in cancelleria mi hanno spiegato che la chiusura del n. 2 riguarda altre ipotesi di pagamento/rinuncia dei creditori, al di fuori del riparto; di conseguenza, ho cancellato la società.
            Adesso le socie (utraottantenni!) hanno depositato il ricorso per esdebitazione; al momento ho solo la comunicazione di cancelleria e non mi è stato notificato nulla.
            Vi chiederei: è il caso che chieda una modifica del decreto di chiusura per errore materiale se, nel caso, la società è stata comunque cancellata?
            O aspetto di sapere cosa mi chiedono per l'esdebitazione?.
            Il tutto considerando che non sono più il curatore del fallimento ormai chiuso.
            Grazie.

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/12/2019 19:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura snc in bonis

              Astrattamente il decreto di chiusura del fallimento è correggibile in presenza di errori materiali, visto che il procedimento per correzione di errore materiale è applicabile anche ai decreti (e ciò a tacere del fatto che qualche autore equipara fica tale provvedimento alle sentenza, nonostante la lettera della norma di cui all'art. 119 l. fall.. Tuttavia nel caso vi sono almeno due ostacoli: uno è dato dal dubbio sulla effettiva qualificazione dell'errore come materiale ed in realtà, alla luce delle spiegazioni che le hanno dato in cancelleria sembrerebbe che il tribunale volesse proprio disporre nel senso che emerge, per cui, se la chiusura del fallimento ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art, 118 è un errore- e sulla base dei dati da lei indicati, sembra proprio che lo sia- sarebbe un errore di diritto, da emendare con l'impugnazione, probabilmente non più possibile. Altro dubbio riguarda la legittimazione del curatore, perché, a norma dell'art. 287 cpc, il procedimento per errore materiale può essere promosso dalla parte eil curatore , ammesso che fosse parte in pendenza del fallimento, certamente non lo è più chiuso il fallimento e divenuto definitivo il decreto di chiusura.
              Non vediamo quindi cosa possa fare ora. Probabilmente sarà sentito dal tribunale nel procedimento per esdebitazione perché così prevede l'art. 143 l.fall., ma il tribunale potrebbe anche omettere la sua audizione risultando dalle carte l'integrale pagamento dei creditori e l'età avanzata delle richiedenti.
              Zucchetti SG srl
      • Francesco Bellesia

        Modena
        30/06/2021 19:12

        RE: RE: Chiusura snc in bonis

        Mi permetto di inserirmi in questa discussione.
        Ho pagato integralmente tutti i creditori sociali ammessi e le prededuzioni di una sas e quindi intenderei chiedere la chiusura del fallimento ex art 118 n° 2.
        Ho un residuo attivo derivante dalla liquidazione dei beni sociali e, quindi, di spettanza della società che ritorna in bonis.
        Ho pensato di accantonare questa somma (al netto degli eventuali adempimenti fiscali) su un libretto nominativo intestato alla società e di depositarlo in Cancelleria ovvero di lasciarla sul c/c della procedura ex artt. 34 e 117 L.F.. Nel contempo penserei di comunicare alla società l'avvenuto accantonamento della somma mediante deposito in Cancelleria in analogia con l'art 31 bis L.F.
        In alternativa ipotizzo di comunicare con racc. ar. a tutti i soci della società l'avvenuto accantonamento della somma spettante alla società; nel caso che uno o più soci siano irreperibili farei anche un deposito della predetta comunicazione in Cancelleria per analogia con l'art. 31 bis L.F..
        Compiuta questa attività chiederei al Tribunale la chiusura del fallimento ex art 118 n.2 L.F. naturalmente senza la cancellazione dal Registro delle Imprese della società di persone.
        Chiedo se ritenete corretta questa soluzione.
        Chiedo anche di conoscere gli esatti adempimenti fiscali conseguenti alla chiusura del fallimento di una società di persone ex art 118 n. 2 L.F.
        Ringrazio per l'attenzione e per la gradita risposta
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/07/2021 18:54

          RE: RE: RE: Chiusura snc in bonis

          Lei dice che, alla chiusura del fallimento della snc, non intende chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; il che è corretto in quanto, a norma del secondo comma dell'art. 118 l. fall., la cancellazione dal registro delle imprese va chiesta solo nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), del primo comma dell'art. 118, nel mentre lei chiude il fallimento ai sensi del n. 2) di tale primo comma. Inoltre sempre in forza dello stesso secondo comma dell'art. 118, la chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147 (salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale).
          In sostanza la chiusura del fallimento della snc per essersi verificata la fattispecie di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 118 comporta la chiusura anche dei fallimenti dei soci e non va chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese, per cui quest'ultima sopravvive al fallimento e sia la società che i soci ritornano in bonis.
          Essendo questi gli effetti della chiusura del fallimento, nel caso da lei prospettato, i residui attivi del fallimento sociale vanno restituiti alla società in persona di quello che era il legale rappresentate (o di altro nel frattempo nominato), o, al più in persona di tutti i soci, senza dover passare attraverso il deposito di cui lei parla, di cui non se ne vede l'utilità, visto che c'è il soggetto deputato a ricevere ciò che residua del patrimonio dopo aver soddisfatto i creditori. Ciò va fatto quale ultimo atto prima della chiusura.
          Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, trasmettiamo la sua domanda alla nostra sezione tributaria.
          Zucchetti SG Srl
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            04/07/2021 16:32

            RE: RE: RE: RE: Chiusura snc in bonis

            Gli adempimenti fiscali riguardano sia le imposte dirette che l'IVA.


            Ai fini delle imposte dirette, si applica l'art. 183 l.fall., pertanto il Curatore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi della società, facendo attenzione alle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 183 T.U.I.R., e trasmettere ai soci la certificazione della quota di loro competenza.

            Non dovrà occuparsi del versamento delle imposte, dato che quelle a carico dei soci, se dovute, sono sotto la loro responsabilità, e a carico della società potrebbe esservi solo l'IRAP, ma tale tributo in caso di fallimento è dovuto solo se vi è esercizio provvisorio, e non al termine del maxi-periodo bensì secondo le regole ordinarie.


            Ai fini IVA, non essendo dettata una disciplina specifica, non possiamo che proporre una soluzione procedendo sulla base dei principi generali.

            Riteniamo che la presentazione della dichiarazione ai fini di tale tributo ,relativa all'anno di chiusura del fallimento, non possa che competere il legale rappresentante della società tornata in bonis, e la procedura più corretta e tutelante per il Curatore sia
            trasmettergli i dati relativi al periodo dal 1/1 alla chiusura del fallimento, facendosi rilasciare una ricevuta, nella quale egli inoltre si impegni a:


            - predisporre la dichiarazione IVA dell'intero anno,

            - inviarla al Curatore non appena predisposta e prima del suo invio (così da poterlo eventualmente sollecitare se, avvicinandosi la scadenza, non avesse ancora provveduto),

            - inviare al Curatore copia della dichiarazione inviata, dell'impegno alla trasmissione e della ricevuta di avvenuta trasmissione.