Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento senza attivo

  • Alessandro Santececchi

    Roma
    10/07/2020 15:28

    Chiusura fallimento senza attivo

    Con la presente vorrei da parte Vostra un suggerimento in merito alla chiusura di un fallimento che non ha alcun attivo, nè alcun bene da liquidare.
    Premesso che è stato appena svolta udienza per l'esame delle domande tempestive, mi chiedevo adesso, considerato appunto la mancanza di qualsivoglia attivo disponibile da ripartire, se sia possibile presentare direttamente il rendiconto finale e, una volta approvato quest'ultimo, l'istanza di chiusura, oppure è necessario prima passare per l'art. 102, 2° comma, L. Fall. che prevede il deposito di una istanza specifica nei casi di previsione di insufficiente realizzo?
    Infine come ci si debba comportare con riferimento alle ulteriori domande tardive (se cioè sia o meno possibile evitare di doverle esaminare in una nuova udienza nella prospettiva di chiusura della procedura per mancanza di attivo).
    Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete dare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2020 12:21

      RE: Chiusura fallimento senza attivo

      Il curatore, come lei giustamente ricorda, può chiedere di non tenere l'udienza di verifica prima che questa sia tenuta, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 102 l. fall. o anche dopo quando la celebrazione di tale udienza, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo (comma 2).
      Il senso della norma è evitare una attività procedurale che, in mancanza di attivo da distribuire, diventa superflua, per cui la richiesta ex art. 102 o si presenta prima dell'udienza di verifica quando l'attivo non consente di soddisfare "alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo"; e non a caso il termine per tale richiesta è di venti giorni prima dell'udienza, ossia successivo a quello di trenta giorni prima dell'udienza fissato per la presentazione delle domande tempestive. Per la stessa ragione la richiesta ex art. 102 successiva all'udienza va fatta quando l'attivo non è idoneo a dare alcunchè ai creditori concorsuali che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, e quindi quando siano residuate dopo la prima udienza altre domande tempestive da esaminare oppure, quando lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo, vi siano domande tardive da esaminare.
      Se non ricorrono queste condizioni e il fallimento può essere chiuso, il curatore può avviare l'iter della chiusura con la presentazione del conto gestione, senza necessità di chiedere il provvedimento ex art. 102 l. fall. che sarebbe superfluo.
      Zucchetti SG Srl
      • Cesira Di Noi

        Brindisi
        13/10/2020 08:59

        RE: RE: Chiusura fallimento senza attivo

        Sono curatore di un fallimento nel quale:

        -non ho attivo da liquidare e vorrei presentare istanza per non acquisire un veicolo ai sensi dell'art. 104 Ter.
        -ritengo antieconomico avviare azioni recuperatorie (fortemente aleatorie e con scarsa documentazione a supporto) o risarcitorie, nella specie la costituzione di parte civile nel procedimento a carico dell'amministratore, vista la sua insolvibilità.
        - non è stata ultimata la verifica dei crediti ma sono state esaminate sia domande tempestive che tardive.
        - Non si è costituito il comitato dei creditori.

        Vorrei quindi chiudere il fallimento e mi chiedo se debba necessariamente seguire questo iter:
        1. istanza ex art. 104 ter per non acquisire l'autoveicolo all'attivo
        2. Istanza per essere autorizzata a non costituirmi parte civile
        3. istanza ex art. 102 per non proseguire nell'accertamento del passivo ed evidenziare l'inopportunità di avviare azioni recuperatorie/risarcitorie.
        4. Rendiconto di gestione
        5. istanza ex art. 118 per chiudere il fallimento.

        Vorrei sapere se a vostro avviso posso presentare un'unica istanza con la quale chiedere al GD di non acquisire all'attivo il veicolo, di non costituirmi parte civile e di non avviare nessuna azione recuperatoria/risarcitoria (evitando quindi quella ex art. 102, nella quale dovrebbe pronunciarsi il Tribunale) in modo da poter successivamente presentare istanza di chiusura.
        Ringrazio sin da ora per la eventuale risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/10/2020 10:30

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento senza attivo

          Si è possibile, sempre che, come è presumibile, non sia stato nominato il comitato dei creditori.
          Quanto all'istanza ex art. 102 l. fall. deve vedere i tempi perché se riesce a chiudere il fallimento prima dell'udienza di verifica fissata nella sentenza dichiarativa, non è necessaria detta istanza; altrimenti o chiede al tribunale di non farsi luogo all'udienza di verifica, seguendo appunto la procedura ex art. 102, oppure, molto più semplicemente, chiede al giudice delegato un rinvio di detta udienza spiegando che è in procinto di chiudere il fallimento, in modo da provvedere a questo incombente prima della successiva udienza di verifica.
          Zucchetti SG srl