Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura ex art. 118 n° 2 LF

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    25/01/2017 18:53

    Chiusura ex art. 118 n° 2 LF

    Ho un attivo di poco superiore all'ammontare dei crediti ammessi, posso chiudere il fallimento detraendo il compenso del curatore e le altre spese della procedura (professionisti), ripartendo il restante, o devo fare un riparto parziale e continuare la liquidazione fino al pagamento integrale di tutti i creditori, ammessi e prededucibili, oltre al curatore? Ci sono beni immobili (poco appettibili) da vendere con difficoltà, che restituirei volentieri alle fallite (sas e socie).
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/01/2017 19:19

      RE: Chiusura ex art. 118 n° 2 LF

      Il n. 2 dell'art. 118 consente la chiusura del fallimento "quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione". Questo dimostra che lei può evitare di liquidare l'intero patrimonio del debitore fallito quando con quello che ha già ricavato riesce a soddisfare i creditori integralmente, sicchè, venendo al sui caso, o ricorre questa ipotesi, ed allora può direttamente predisporre il riparto unico finale, (previo ovviamente presentazione e approvazione conto gestione): oppure, se, come pare di capire, detratte le spese, lei oggi non è in grado di soddisfare i creditori residui al 100%, deve necessariamente provvedere alla liquidazione degli altri beni di cui dispone per cercare di raggiungere questo risultato e, nel frattempo prepara una riparto parziale.
      Zucchetti SG srl
      • Romolo Baroni

        Ascoli Piceno
        08/02/2024 22:18

        RE: RE: Chiusura ex art. 118 n° 2 LF

        Prendo atto di quanto esposto e condivido in pieno; espongo però una tesi in cui mi sono imbattuto diversa dalle Vs conclusioni.
        Assisto quale professionista in un Tribunale italiano un imprenditore dichiarato fallito nel 2018, per il quale abbiamo conoscenza che già nel 2022 il curatore aveva formalmente comunicato al Giudice Delegato di aver sospeso la liquidazione dell'attivo e di procedere all'attivazione delle procedure di chiusura del fallimento avendo constatato e dato atto che le giacenze liquide della procedura permettevano il pagamento delle spese di giustizia nonché l'integrale soddisfacimento dei creditori iscritti al passivo fallimentare.
        Nonostante le reiterate richieste di depositare il rendiconto finale e procedere quindi al riparto finale con successiva chiusura della procedura fallimentare, gli organi della procedura ritengono invece ora di operare prima un riparto con il quale pagare tutti i creditori e solo successivamente procedere al deposito del rendiconto del curatore.
        Viene sostenuto che nonostante la procedura abbia sospeso la liquidazione dell'attivo, non ci si trovi in una situazione di "Compiuta liquidazione dell'attivo" senza la quale si può procedere alla chiusura solo a norma dell'art.118, comma 1 punto 2 che prevede la seguente situazione: "quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione".
        Ragionando in questo modo si dovrebbe concludere che in situazioni di totale capienza delle giacenze liquide, il riparto finale non potrebbe mai seguire l'approvazione del rendiconto quando invece l'art. 117 lo prescrive espressamente prima del riparto finale senza eccezioni di alcun tipo: "Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale".
        Peraltro il fallito non è a conoscenza se operando l'accantonamento del 20% di cui all'art. 113 L. Fall. sia poi possibile pagare tutti creditori e le spese di procedura in quanto il Giudice Delegato ha espressamente negato reiterate richieste del fallito di poter consultare i documenti e gli atti (non riservati) del fascicolo del fallimento a norma del 2° comma dell'art. 90 L. Fall. , sostenendo che deve essere formulata e quindi vagliata puntuale motivazione della richiesta per ogni singolo documento o atto che però il fallito non ha evidentemente avuto possibilità di conoscere e quindi di poter richiedere nei modi prospettati.
        Si aggiunge inoltre che la fase dell'accertamento del passivo si è svolta tenendo all'oscuro l'imprenditore fallito di numerose vicende, nonostante esso, a norma dell'ultimo comma dell'art 95 L. Fall, avesse formulato istanze per partecipare alle udienze di verifica dei crediti: alcune udienze per domande tempestive e tutte le udienze per l'esame delle domande tardive, si sono addirittura svolte a sua totale insaputa.
        A tutela delle ragioni del fallito, in questa fase di esplicito già avvenuto riconoscimento della capienza delle giacenze del fallimento, si vorrebbe pertanto da parte mia che fossero svolti i canonici passaggi: 1) approvazione del rendiconto 2) liquidazione del compenso del curatore 3) riparto finale 4) chiusura del fallimento, il tutto al fine di controllare in sede di rendiconto l'attività svolta dalla procedura riguardo alla gestione del patrimonio del fallito ed alle attività di accertamento del passivo, prima che le giacenze liquide vadano distribuite.
        La richiesta di parere che Vi viene formulata è pertanto la seguente: "Se la procedura ha sospeso la liquidazione dell'attivo per avvenuto riconoscimento del conseguimento di giacenze liquide idonee per il pagamento di tutti i creditori e per le spese di procedura e da oltre un anno è stata preannunciata la imminente chiusura della procedura fallimentare, è corretto ritenere ora che non vi sia altra modalità per chiudere il fallimento che anticipare il riparto finale rispetto alla cronologia dei passaggi di cui all'art. 117 L. Fall ?
        Si ringrazia anticipatamente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/02/2024 19:32

          RE: RE: RE: Chiusura ex art. 118 n° 2 LF

          A nostro avviso non è corretto, ma quella prospettata dal giudice in questione è una tesi, eccessivamente rigorosa e poco convincente, ma è una interpretazione che se tradotta in un atto è reclamabile ai sensi dell'art. 26 l. fall., altrimenti segna la linea che il curatore è tenuto a seguire. Questi comunque, seguendo le direttive del giudice, potrebbe presentare un riparto parziale, con un consistente accantonamento, cui far seguire a poca distanza di tempo il conto gestione, liquidazione del compenso e riparto finale delle somme accantonate. Una inutile perdita di tempo , ma necessaria pur di andare avanti e arrivare alla chiusura.
          Zucchetti Sg srl