Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Concordato fallimentare - Ruolo della finanza esterna

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    20/02/2026 09:07

    Concordato fallimentare - Ruolo della finanza esterna

    Buongiorno, nel contesto di una procedura fallimentare aperta sotto il vigore della Legge Fallimentare previgente, è stata presentata una proposta di concordato fallimentare ai sensi degli artt. 124 ss. L.F. da parte di un terzo in qualità di assuntore.
    La proposta prevede che l'assuntore versi una somma complessiva a fronte dell'acquisizione di tutte le residue attività fallimentari ancora da liquidare. Una parte di tale somma è stata qualificata come "finanza esterna" e destinata esclusivamente alla soddisfazione dei creditori chirografari, con l'obiettivo di garantire loro un soddisfacimento seppur minimo.
    Non è stata, tuttavia, predisposta una stima ai sensi dell'art. 124, co. 3, L.F., scelta avallata dal Tribunale, in quanto non vi sono beni immobili o mobili da vendere, ma soltanto crediti residui da incassare, essendo già concluse le altre attività liquidatorie. Di fatto, quindi, la valutazione del presumibile realizzo in caso di prosecuzione della procedura è stata rimessa alle verifiche del curatore.
    All'esito di tali verifiche, emerge che, in ipotesi di prosecuzione del fallimento, taluni creditori privilegiati otterrebbero un soddisfacimento superiore rispetto a quello loro riconosciuto nella proposta concordataria, considerando solo la parte dell'apporto dell'assuntore diversa da quella qualificata come finanza esterna.
    Ciò premesso, le questioni che sottopongo alla Vostra attenzione sono le seguenti:
    1) innanzitutto, stante l'unicità della provenienza, l'assuntore è libero di qualificare come vuole le somme che apporta, individuando autonomamente l'importo che intende devolvere ai (soli) creditori chirografari prescindendo dal valore di liquidazione ex art. 124/3?;
    2) ove alla prima questione si debba dare risposta negativa, è allora necessario richiedere una modifica della proposta all'assuntore volta alla individuazione della finanza esterna (da destinarsi unicamente ai chirografari) nei limiti della quota eccedente il livello di soddisfacimento che i creditori (privilegiati) conseguirebbero in caso di prosecuzione della procedura fallimentare, e solo per l'eventuale residuo ai chirografari oppure può il curatore, stante nel caso di specie l'assenza del perito ex art. 124/3 LF, operare quella rettifica in sede di formulazione del proprio parere ex art. 125/3 LF?.
    Vi sarei grato, se ve ne fossero, anche di eventuali riferimenti giurisprudenziali al riguardo.
    Ringraziando fin d'ora, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2026 13:25

      RE: Concordato fallimentare - Ruolo della finanza esterna

      La somma che l'assuntore mette a disposizione del concordato fallimentare costituisce soltanto un limite all'esborso disposto ad effettuare dall'assuntore per soddisfare i creditori in cambio della cessione delle atività (nel caso) residue, per cui l'assuntore non può configurare tale importo o parte dello stesso come finanza esterna, possibile nel concordato preventivo ove soddisfi il principio di neutralità.
      Invero, da tempo la S. Corte ((cfr. Cass. 8 giugno 2012, n. 9373) ha affermato che la nozione di finanza esterna si fonda sulla neutralità dell'apporto del terzo rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice e, quindi, conseguentemente si è in presenza di finanza esterna esclusivamente in quei casi in cui le risorse del terzo non comportano né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo. Solo in tal caso, non comportando la finanza esterna alcuna variazione del patrimonio del debitore, la proposta di concordato preventivo può derogare le regole del concorso dei creditori e, quindi, il principio del divieto di alterazione delle cause di prelazione.
      Si vede come a questa raffigurazione sia completamente estranea la posizione dell'assuntore del concordato fallimentare che si assume, seppur nel limite della somma messa a disposizione, il pagamento dei creditori, che deve, quindi essere effettuato nel rispetto delle regole della graduazione, non essendo detta somma, comunque qualificata dall'assuntore, configurabile come finanza esterna.
      In presenza di una situazione del genere di quella descritta (ove la proposta non consente il pagamento integrale dei privilegiati ma permetterebbe il pagamento parziale dei chirografari), il curatore, prima di esporre parere negativo, potrebbe invitare il proponente ad una modifica della proposta che tenga conto di quanto detto, ossia che permetta di soddisfare i privilegiati integralmente seguendo l'ordine delle prelazioni (salvo stima di cui al comma 3 dell'art. 124 l. fall.) e che divida i creditori chirografari in classi con trattamenti differenziati per gli stessi, se intende pagarli non proporzionalmente.
      Zucchetti SG srl